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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.20
Data decisione, Autorità:
16.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00020
Lugano
16 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.521
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 20
febbraio 1995 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di
fr. 76'129.70 oltre interessi al 6 % su fr. 61'864.50 dal 3 ottobre 1992 e su
fr. 14'265.20 dal 18 giugno 1994 a titolo di mercede d’appalto, con protesta di
spese e ripetibili;
e che il
Pretore, preclusa la parte convenuta, ha accolto integralmente con sentenza 7
dicembre 1995.
Appellante
la convenuta che, con atto di appello 22 gennaio 1996, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
mentre l'attrice,
con osservazioni 3 settembre 1996, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
-
Con
petizione 20 febbraio 1995 l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta, la
cui sede è nel __________, al pagamento di fr. 76'129.70 oltre accessori, per
prestazioni di ingegneria civile riguardanti l’edificazione di immobili in via
__________ a __________. Ha giustificato la scelta del foro di Lugano per l’esistenza,
tra le parti, di una convenzione di proroga di foro.
-
La
convenuta, alla quale tutti gli atti e le ordinanze di causa sono stati
regolarmente notificati nelle forme dell’assistenza giudiziaria internazionale,
non si è costituita in giudizio omettendo di presentare l'allegato di risposta
anche dopo che le è stato assegnato il termine ultimo di grazia con la
conseguenza della sua preclusione (art. 169 CPC).
-
Con
sentenza 7 dicembre 1995 il Pretore ha accolto integralmente le domande di petizione
ritenendo - sulla base della documentazione prodotta e richiamata e anche in
funzione della totale assenza di contestazioni da parte della convenuta -
comprovato il credito fatto valere dall'attrice.
-
Con
tempestivo appello 22 gennaio 1995 la convenuta ha postulato la riforma del
primo giudizio nel senso di respingere la petizione sia in ordine che nel
merito. Sostiene che l’invocata clausola di proroga di foro non sarebbe valida
ed operante poiché non sottoscritta dalle parti ed eccepisce quindi
l’incompetenza territoriale del giudice adito. Inoltre oppone
la
sua carenza di legittimazione passiva per quel che riguarda le pretese
creditorie della controparte dal momento che le fatture prodotte e sulle quali
il Pretore ha basato il suo giudizio sono intestate ad altra società.
L'appellata,
dal canto suo, con osservazioni 3 settembre 1996 chiede la reiezione del
gravame sostenendo la tardività delle eccezioni processuali sollevate dalla
convenuta e comunque, in ogni caso, la validità della proroga di foro e la
qualità di debitrice dell’appellante dal momento che, a suo nome, pur con altra
società, l’incarico per l’esecuzione della prestazioni di ingegneria le è stato
conferito.
-
Si
tratta nel caso di specie, come dev’essere pacificamente ammesso per la sede
all’estero della pretesa committente delle opere, di una relazione contrattuale
a carattere internazionale. La competenza internazionale del giudice civile
svizzero che, prima dell’entrata in vigore della LDIP, veniva regolata dal diritto
cantonale è ora retta dal diritto federale con la riserva dei trattati
internazionali (Rep. 1993, 221) e l’autorità giudiziaria chiamata a
giudicare deve esaminare d’ufficio la sua competenza, quindi anche nei casi di
preclusione della parte convenuta (IPRG-Berti, Art. 2 N. 9); del resto
il fatto di lasciarsi precludere non rappresenta tacita approvazione del
tribunale svizzero adito poiché solo l’incondizionata costituzione in giudizio,
ossia il discutere il merito della controversia senza riserve, porta a tale
riconoscimento implicito (art. 6 LDIP; IPRG-Berti, Art. 6 N. 14).
-
Per
determinare se la convenzione di proroga di foro sostenuta dalla parte attrice
sia valida ed operante bisogna allora far capo all’art. 5 LDIP non applicandosi
in concreto la Convenzione di Lugano alla quale il __________ non è parte e
nemmeno il Trattato del 1968 tra Svizzera e __________ che riguarda
esclusivamente le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni
giudiziarie pronunciate nei due paesi (Rep. 1985, 329).
Secondo
l’art. 5 cpv. 1 LDIP le parti possono pattuire il foro per una controversia
esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un
determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto, per
telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la
prova per testo. Per gli art. 116 e 117 LDIP il contratto, e di conseguenza
anche il patto di proroga del foro, è sottoposto al diritto scelto dalle parti
o, in difetto di ciò, dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente
connesso. Contrariamente all’assunto dell’applicabilità della lex fori (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 22 n. 14), eventualmente solo decisiva in punto a questioni di
ammissibilità della clausola di proroga in funzione della materia giuridica o
della forma, la formazione stessa dell’accordo derogatorio di foro tra le parti
è sottoposta alla legge che regge il contratto principale (Overbeck, Les
élections de for selon la LFDIP, in Festschrift für Max Keller, 1989, pag.
613/614). In ogni caso, nella fattispecie concreta, si approda sempre al
diritto svizzero che è quello della lex fori e del contratto principale siccome
la prestazione caratteristica nel rapporto tra le parti sono i lavori di
ingegneria prestati dall’attrice, società svizzera. Quindi sono applicabili i
principi, per quanto è della concorde volontà delle parti a derogare al foro
naturale, sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale in relazione
alla rinuncia del foro del domicilio dell’art. 59 Cost. (IPRG-Hess, Art.
5 N. 66).
- La
pretesa pattuizione di proroga del foro si fonda, secondo l’attrice, sulla
clausola prestampata (art. 13) contenuta in un contratto SIA (doc. B) che
prevede lavori di ingegneria civile da prestarsi dallo studio __________ alla
__________ c/o studio legale __________ per una edificazione in via __________
a __________contratto non firmato dalle parti, in relazione con una lettera
(doc. A) dell’avv. il quale, a nome della convenuta, confermava all’attrice
l’incarico per l’esecuzione di alcuni lavori (rapporto sulle misure geotecniche
per la sicurezza dello scavo e allestimento di capitolati d’offerta) ed infine
affermava testualmente “i suddetti capitolati d’offerta sono considerati nei
seguenti capitoli del testo contrattuale già predisposto ma non ancora firmato:
- condizioni generali e di dettaglio, 2. lista dei prezzi unitari, 3.
descrizione dei lavori, 4. allegati planimetrici 1:100” ed ancora “È inteso che
i vostri onorari per le suddette prestazioni sono quelli previsti nel succitato
testo contrattuale riferito alle norme SIA”.
7.1. Ci
si potrebbe chiedere, indipendentemente dall’esistenza o meno di un accordo di
volontà tra le parti, se l’esigenza della forma scritta voluta dall’art. 5 LDIP
sia, nella specie, soddisfatta (cfr. DTF 119 II 393 consid. 3) ma la
questione può essere lasciata indecisa perché non appare, dai documenti
invocati dall’attrice, che vi sia stato univoca e concorde volontà contrattuale
attorno alla clausola di proroga del foro. Infatti la rinuncia al giudice del
proprio domicilio non può essere ammessa facilmente; essa implica una
dichiarazione espressa che esprima chiaramente e senza equivoci la volontà di
creare un foro diverso da quello ordinario. Fosse stato firmato il contratto doc.
B non ci sarebbero stati dubbi al proposito la clausola essendo chiara e
sufficientemente evidente. Ma il solo riferimento a quel contratto non firmato
- che si dovrebbe presumere essere quello di cui al doc. B, della qual cosa non
si ha però particolare certezza dal momento che il riferimento, nella lettera
doc. A, a singoli capitoli del testo contrattuale non corrisponde - da parte
del rappresentante della convenuta nella sua lettera doc. A non può ancora
rappresentare accordo di volontà, da parte della convenuta, sulla clausola di
proroga di foro. Infatti l’incarico si riferisce ad una minima parte
(capitolati d’appalto) dei lavori previsti nel contratto non firmato così che
la volontà della convenuta era quella di limitare per il momento l’ampiezza dei
lavori da affidare all’attrice senza approvazione di quel contratto - che
altrimenti avrebbe firmato - se non per gli onorari riferiti alle limitate
prestazioni, in ogni caso non deroganti le tariffe della SIA. Nella lettera
dell’avv. __________ non vi è alcuna indicazione concreta che possa far
risalire ad una volontà della sua mandante di accettare la clausola di proroga
del foro, magari già discussa, ma però contenuta in un progetto di contratto
che non veniva ancora confermato nella sua interezza. E nemmeno l’attrice
poteva ritenere in buona fede che la sua controparte contrattuale, proprio
perché non confermava il contratto ma si limitava ad un incarico parziale,
esprimesse, con quello scritto, un accordo incondizionato con la clausola di
proroga del foro. Avesse voluto garantirsi la proroga del foro anche per quelle
limitate prestazioni avrebbe dovuto immediatamente farlo presente o chiederne
conferma alla controparte.
7.2. Ne
discende che non si è in presenza di una vincolante clausola di proroga del
foro e di conseguenza il Pretore avrebbe dovuto declinare la sua competenza. In
tal senso va accolto l’appello e riformata la prima sentenza con la reiezione
in ordine della petizione.
Spese
e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice che non deve però indennità di
patrocinio di prima sede dal momento che la convenuta non si è costituita in
giudizio.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
22 gennaio 1995 di __________, __________ è accolto e di conseguenza la
sentenza 7 dicembre 1995 del Pretore di Lugano, sez. 3 viene così riformata:
-
La
petizione è respinta per incompetenza del giudice adito.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 1’000.- e le spese, da anticipare dalla parte
attrice, rimangono a suo carico.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
-tassa
di giustizia Fr. 1’000.-
-spese Fr.
50.-
totale
Fr. 1’050.-
già
anticipate dall’appellante sono a carico della __________ che rifonderà a
controparte Fr. 600.- per ripetibili.
III. Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3.
per
la Seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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