AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1996.193
Data decisione, Autorità:
26.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00193
Lugano
26 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.234
della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 24 febbraio
1995 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l'attrice ha chiesto la condanna in solido dei
convenuti al pagamento di fr. 36'807.15 oltre interessi ed il rigetto in via
definitiva per tale importo delle opposizioni interposte ai PE no.
__________rispettivamente no. __________dell'UEF di Lugano;
Domande avversate dai convenuti e che il Pretore ha
accolto con sentenza 23 settembre 1996;
Appellanti i convenuti che, con atto di appello del 14
ottobre 1996, chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere
la petizione limitatamente a fr. 4’863.25 oltre interessi;
Mentre l'attrice con osservazioni 25 novembre 1996
postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. Il 13 maggio 1993 é
stato stipulato un contratto d'appalto tra la ____________________ Architetti,
__________ e le __________ __________, con oggetto l'esecuzione delle opere di
carpenteria metallica nell'ambito dell'ampliamento e della ristrutturazione
della casa di proprietà del signor __________ a __________ doc. A).
Il prezzo pattuito, sulla
base del preventivo della ditta attrice (doc. B), ammontava a circa Fr.
70’963.60. Nel seguito sono stati ordinati cambiamenti ed opere supplementari,
in particolare modifiche agli interassi delle travi principali a seguito dello
spostamento di alcuni pilastri e l'aggiunta di un balcone e delle parti ad esso
collegate. Per tutte le opere eseguite la ditta appaltatrice ha emesso delle
fatture per una mercede complessiva di Fr. 109'807.15 sulla quale sono stati
versati acconti per Fr. 73'000.-.
B. Con petizione 24
febbraio 1995 l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti architetti
__________ e __________ al pagamento dell’importo a saldo di Fr. 36’807.15
oltre interessi al 6% dal 1 giugno 1994.
C. Nella risposta 3
maggio 1995 la convenuta __________ ha eccepito la sua assoluta carenza di
legittimazione passiva poiché titolare dello studio d'architettura __________,
parte al contratto d’appalto, risulterebbe essere il solo __________.
Nel merito i convenuti
hanno contestato l'importo della mercede complessiva fatta valere dall’attrice.
Riconoscono unicamente un importo complessivo di fatturazione di Fr. 77'863.25
al netto degli sconti e dei ribassi contrattuali e quindi un saldo finale, a
favore dell’attrice di Fr. 4’863.25 che, tuttavia, pongono in compensazione con
il minor valore dell’opera per l’asserita presenza di difetti. Ritengono che il
prezzo di preventivo non fosse solo indicativo ma vincolante e che i lavori
supplementari sono andati a compensazione del minor prezzo di quelli
preventivati siccome posti in opera con dimensioni inferiori, e quindi costo
inferiore, della carpenteria metallica. Inoltre sottolineano il fatto che
qualora ci fossero stati dei costi supplementari, la ditta appaltatrice avrebbe
dovuto accordarsi per scritto con il committente in virtù di specifiche
clausole contrattuali e, non essendosi verificata tale evenienza nel caso
concreto, non possono essere riconosciuti maggiori costi in relazione ad opere
supplementari.
I committenti hanno infine
riscontrato un'esecuzione dei lavori non conforme alle regole dell'arte e hanno
di conseguenza compensato la mercede ancora dovuta di Fr. 4'863.25 con il minor
valore dell'opera.
D. Con sentenza 23
settembre 1996 il Pretore ha accolto la petizione.
Ha ammesso la
legittimazione passiva della signora __________ quale responsabile in solido
dal momento che, se anche il contratto era stato sottoscritto dal solo
__________, egli aveva agito in rappresentanza della __________ , evidente
società semplice formata dai due convenuti.
Il Pretore ha stabilito
che il contratto d'appalto per opere di carpenteria metallica era da
considerare un contratto con prezzi a misura visto che la mercede era stata
stabilita in base al quantitativo delle prestazioni da effettuarsi
dall'imprenditore moltiplicato per il prezzo unitario delle singole prestazioni
e quindi la fatturazione era corretta; ha inoltre respinto l'eccezione
sollevata dai convenuti per i quali, in mancanza di un preventivo accordo
scritto tra le parti e del benestare della Direzione lavori, le modifiche
intervenute nel corso dei lavori e l’esecuzione di nuovi lavori non possono
essere riconosciute, siccome atteggiamento costitutivo di un abuso di diritto.
Ha pure respinto la
richiesta dei convenuti di ridurre la mercede in proporzione del minor valore
dell'opera perché i convenuti non hanno mai provato l'esistenza degli asseriti
difetti nell'esecuzione dei lavori di carpenteria metallica. Il Pretore ha
infine stabilito che il saldo della liquidazione finale era divenuto esigibile
visto che era stato verificato dalle parti in contraddittorio senza ulteriori
contestazioni.
E. Con appello 14
ottobre 1996 i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere la petizione.
Essi sostengono che la
petizione andava già respinta in ordine per il fatto che responsabile dei
pagamenti all’attrice era solo ed unicamente il proprietario dell’immobile e
non invece il convenuto __________. Insistono nella carenza di legittimazione
passiva della convenuta __________ poiché la stessa non fa parte della
__________ ed in particolare poiché il contratto d'appalto é stato sottoscritto
solo dal suo unico titolare e cioè l'arch. __________.
Le modifiche e le
trasformazioni eseguite hanno comportato aumenti e diminuzioni di materiali che
dovevano portare ad una compensazione dei rispettivi costi e quindi senza
nessuna incidenza sulla fatturazione finale rispetto al preventivo. Le opere
supplementari invece non sono mai state oggetto né di preventivi né di
fissazione di prezzo né di accordi scritti e quindi la grave violazione
contrattuale deve andare a scapito dell’imprenditore che non si è attenuto a
patti chiari. I lavori a regia poi non sono mai stati sottoposti per
l’accettazione alla Direzione lavori. Da ultimo, i convenuti riconfermano
l’esistenza di difetti che hanno causato un minor valore dell’opera.
F. Nelle osservazioni
del 25 novembre 1996 l'attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base
di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- I convenuti
sollevano in primo luogo un’eccezione di carenza di legittimazione passiva
riferita ad entrambi, nel senso che il solo responsabile delle fatture dell’attrice
sarebbe il signor __________, proprietario dello stabile su cui sono stati
eseguiti i lavori.
L’eccezione, sollevata per
la prima volta con l’appello, è a non averne dubbi irricevibile ex art. 321
cpv. 1 lit. b CPC, e non merita pertanto disamina alcuna.
- I resistenti
ribadiscono inoltre la carenza di legittimazione passiva della signora
__________.
La censura è
manifestamente pretestuosa.
__________ di __________
non é iscritta a Registro di commercio e quindi deve essere considerata come
una società semplice ai sensi degli art. 530 e segg. CO.
Secondo l'art. 543 cpv. 3
CO la facoltà di rappresentare la società o tutti i soci si presume nel singolo
socio, tosto che gli sia conferita l'amministrazione. Da notare che secondo l'art.
544 cpv. 3 CO, ove i soci abbiano collettivamente assunto delle obbligazioni
verso un terzo, trattando insieme personalmente, o per mezzo di rappresentanza,
sono responsabili in solido, salvo patto contrario (in tal senso, per più
avvocati di un medesimo studio legale: I CCA 10 marzo 1997 in re W./avv.
X e Y).
Nel caso in esame risulta
inconfutabile la buona fede dell'attrice nel considerare la signora __________
responsabile in solido; in effetti la carta intestata utilizzata per redigere
il contratto d'appalto (doc. A) recava la dicitura "__________ __________
__________ __________ " e la lettera 14 febbraio 1994 (doc. G) indirizzata
all'attrice l'intestazione "__________ __________ via __________ casella
p.__________ CH- ". Se ciò non bastasse, basta consultare
l'elenco telefonico del Cantone Ticino 95/97 per avere la conferma che lo
studio di architettura è tutt'oggi intestato a " e __________
architetti dipl. __________ in via __________ " e che l'attrice poteva
ritenere in buona fede, che il signor __________ rappresentasse quale socio
della __________ anche la moglie __________, e di avere perciò contrattato con
entrambi i partner dello studio.
- Il contratto di
appalto conosce solamente due tipi di mercede dell'appaltatore: quella
preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e quella che non è
preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa (art.
374 CO).
La prassi ha per sua parte
sviluppato alcune forme miste, fra le quali quella in cui vengono pattuiti dei
prezzi unitari.
In tal caso la pattuizione
di mercede preventiva e vincolante è limitata al prezzo per unità di misura o
di quantità, mentre il costo finale complessivo varia a seconda delle quantità
effettivamente fornite dall’appaltatore (Gauch, Der Werkvertrag, 4.
edizione, Zurigo, 1996, n. 915 e segg.), ritenuto che in caso di dissidio
l’appaltatore sopporta l’onere della prova relativamente alla quantità di
materiale fornito ai prezzi unitari pattuiti (art. 8 CC; II CCA 8 agosto
1996 in re S. SA/D., 26 settembre 1996 in re M. SA/C.).
- Nel caso che ci
occupa l’esame del contratto di appalto (doc. A) e dei documenti ad esso
relativi permette di stabilire che per massima parte sono stati pattuiti prezzi
a misura sia per la fornitura di materiale che per la maggior parte delle
prestazioni di messa in opera dello stesso, riservata una piccola parte di
prestazioni a regia.
Vi è perciò stato accordo
su una mercede totale di fr. 70'963.- da cui dedurre uno sconto del 2% pari a
fr. 1'419.25, per un'offerta netta di fr. 69'544.35 (doc. B, pag. 1).
Ci si deve tuttavia
chiedere quale sia il significato, e l’eventuale conseguenza sulla predetta
pattuizione, della frase dell’art. 3.6 del contratto d'appalto, secondo la
quale "i quantitativi indicati nei moduli d'offerta hanno carattere
indicativo e possono subire delle variazioni. Aumenti in quantitativi,
diminuzioni o complete sostituzioni fino al 25% non danno diritto ad indennizzo
alcuno".
I convenuti sostengono ora
(appello, punto 2, pag. 3; punto 5.2, pag. 9) che detta frase sarebbe da
intendere nel senso che aumenti in quantitativi, diminuzioni o complete
sostituzioni fino al 25% non comporterebbero alcuna modifica sulla mercede
dell’appaltatrice.
Siffatta tesi è però
estranea ai loro allegati introduttivi, in cui essi si erano limitati ad
invocare la compensazione del costo delle opere supplementari con l’asserito
minor dispendio per l’appaltatrice in conseguenza di altre modifiche dei piani
originari (risposta, punto 1B, pag. 2), e a lamentare la violazione degli art.
3.2 e 3.7 del contratto per la mancanza di un preventivo accordo sul costo
delle opere a regia (risposta, ibidem).
Solo con le conclusioni
(punto 5, pag. 7 e 8), e perciò tardivamente (art. 78 CPC), i convenuti hanno
per la prima volta invocato l’art. 3.6 del contratto, di modo che la loro tesi
difensiva basata su tale pattuizione è irricevibile.
La tesi è comunque
infondata anche nel merito: si può infatti di primo acchito escludere che la
volontà delle parti fosse quella di concedere ai committenti il diritto di
imporre all’appaltatrice un’opera più onerosa fino al 25% sulla base di piani e
capitolati allestiti da terzi senza alcun aumento della mercede, trattandosi di
ipotesi esclusa, oltre che dalla logica delle cose, dalla specifica pattuizione
di una mercede a prezzi unitari, ovvero secondo cui la mercede corrisponde con
esattezza ai quantitativi forniti.
La frase invocata dai
convenuti vuole inoltre escludere il diritto ad un “indennizzo”, il che nella sistematica
del contratto è costantemente riferito a pretese risarcitorie (cfr. l’art. 3.1,
lo stesso art. 3.6 poco oltre per i casi di annullamento di esecuzioni previste
dall’offerta o di maltempo), e non alla mercede per l’opera che è invece
costantemente indicata come “prezzo”.
Se ne deve concludere che
il senso della pattuizione era quello di escludere il diritto ad indennità per
l’appaltatrice per gli eventuali maggiori costi, indipendenti però da quello
unitario delle prestazioni, che le fossero derivati da aumenti o modifiche
dell’opera fino al 25% del suo valore.
- Ciò premesso, si può
procedere alla verifica della pretesa dell’attrice, gravata come si è detto (consid.
2), dell’onere della prova.
5.1 L'attrice non è stata
particolarmente diligente nell’amministrazione dell’onere probatorio a suo
carico, ed in particolare non depone a suo favore la mancata esecuzione di una
perizia giudiziaria.
Fatto salvo l’importo di
cui al contratto di appalto, la sua pretesa si sorregge per il resto sulle sole
sue fatture (prive tuttavia di forza probatoria) e, a mente sua, sulla
correttezza della sua liquidazione finale (conclusioni, punto 6, pag. 12).
Tale liquidazione non
risulta tuttavia essere stata allestita in contraddittorio (teste __________:
“abbiamo allestito una proposta di liquidazione...”; cfr. anche deposizione
__________), così da avere di per sé effetto impegnativo per le parti, ed
inoltre l’ing. __________, al quale essa è stata sottoposta per verifica, oltre
a non poter a sua volta vincolare i convenuti con la propria opinione ha
comunque espresso ampie riserve per circa fr. 30’000.--, corrispondenti
all’incirca all’importo litigioso, mentre il dipendente __________ l’ha
definita corretta.
5.2 I convenuti con la
risposta hanno esplicitamente riconosciuto il fondamento delle fatture
dell’attrice relativo alle opere contrattuali per fr. 77’863.25, e pertanto un
saldo in suo favore di fr. 4’863.25.
Per il resto, le stesse
sono state contestate per il motivo che a seguito della modifica dell’opera
sarebbe stato necessario un minor quantitativo di materiale per la sua
realizzazione, così da potersi effettuare la compensazione con l’opera
supplementare costituita dalla balconata al secondo piano.
Tuttavia, la tesi del
minor quantitativo di materiale è rimasta allo stadio di semplice allegazione
di parte (in senso contrario: deposizioni __________, pag. 6 in fine;
__________, pag. 7; __________, pag. 14) o comunque non ha potuto in alcun modo
essere quantificata, mentre invece con le conclusioni prima (pag. 7) e con
l’appello poi (punto 5.2, pag. 9), i convenuti hanno rilevato che “da un
attento e analitico esame degli atti di causa, si profilano con esattezza le
opere non in capitolato e che de facto e de jure sono da considerarsi lavori e
forniture non previste o diverse da quelle descritte nell’offerta”, opere che a
mente loro avrebbero un valore di fr. 29’694.35.
Tale affermazione non può
che essere considerata un’ammissione al riguardo della mercede spettante
all’attrice per le opere supplementari, con il che il di lei credito, dedotti
fr. 73’000.-- di acconti, risulta essere provato per complessivi fr. 34’557.60
(pari a fr. 4’863.25 + fr. 29’694.35).
- Da questo importo i
convenuti vorrebbero dedurre fr. 3’000.-- di minor valore per gli asseriti
difetti.
A torto.
A prescindere
dall’esigenza di una notifica dei difetti, che può verosimilmente essere
ravvisata nel doc. 2, e dal fatto che le norme SIA prevedono la preminenza del
diritto alla riparazione gratuita, la pretesa è destinata all’insuccesso per il
semplice motivo che non vi è in atti alcun elemento oggettivo di giudizio che
permetta di quantificare in fr. 3’000.-- (o in qualsiasi altro importo)
l’entità dell’asserito pregiudizio, non potendo evidentemente valere in proposito
la sola affermazione degli appellanti secondo cui siffatta valutazione
costituirebbe “somma più che ragionevole per il danno subito “ (appello, punto
6, pag. 10).
In mancanza di prove
attendibili, la pretesa va reietta, a danno della parte che era gravata
dell’onere della prova e non vi ha fatto fronte.
- Tolta la questione
dei difetti, peraltro di subordinata importanza, i convenuti contestano la
mercede per le opere supplementari in base ad obiezioni di natura formali, con
le quali essi invocano il rigoroso rispetto delle procedure previste dal
contratto per la delibera e l’approvazione di opere supplementari.
Anche questa censura, come
rettamente stabilito dal Pretore, deve essere disattesa.
Le modifiche apportate al
progetto iniziale sono incontestatamente state ordinate dai convenuti, come si
evince dalle deposizioni dei testi __________ del 10 gennaio 1996, __________
del 27 febbraio 1996 e __________ del 27 marzo 1996. Malgrado l'assenza di un
preventivo accordo scritto tra le parti, e del benestare della Direzione
lavori, il comportamento dei convenuti è da considerare come un'accettazione
tacita dal momento che, pur essendo a conoscenza delle intervenute modifiche,
non è mai stato richiesto all'attrice di redigere un atto scritto.
In simili circostanze si
deve perciò ammettere l’esistenza del necessario consenso sull’opera modificata
(Gauch, opera citata, no. 771), mentre le tardive eccezioni di natura
formale dei convenuti devono essere ritenute siccome costitutive di abuso di
diritto (DTF 116 II 702; II CCA 21 marzo 1997 in re I. SA/E. SA),
o comunque infondate (II CCA 15 luglio 1996 in re V. SA/C.).
- I convenuti sono in
definitiva debitori dell’attrice per fr. 34’557.60 oltre interessi.
Ne consegue il parziale
accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la preponderante soccombenza dei convenuti.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 14
ottobre 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
impugnata è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
e __________, __________ sono condannati a pagare a __________ __________, fr.
34’557.60 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 1994.
-
In
tale misura sono tolte le opposizioni interposte ai PE ____________________ dell’UE
di Lugano, notificati il 14 dicembre 1994.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1’200.-- e le spese di fr. 650.--, da anticipare
dall’attrice, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono a carico dei
convenuti in solido i quali, pure in solido, rifonderanno all’attrice fr.
4’000.-- per ripetibili parziali.
II. Le spese della
procedura d'appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr.
880.--
b) spese fr.
20.--
Totale fr.
900.--
già anticipati dagli
appellanti, restano a loro carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico
dell’attrice, alla quale i convenuti, in solido, rifonderanno all'attrice fr. 1'800.--
per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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