Appeal dismissed: no proof of representation in contract

12.1996.186Altro tribunale10 dic 1996Dismissed

Sintesi

The plaintiff sued for payment of CHF 9,600 for supplying and installing a solid-wood gate. The defendant appealed the first-instance judgment, arguing that he had acted only as representative of a third party and that the work was defective. The appellate court rejected new documents and new factual assertions under Art. 321 CPC, found no proof of a timely defect notice, and held that the defendant failed to prove any direct representation under Art. 32 CO and Art. 8 CC. The appeal was dismissed and the defendant was ordered to bear costs and pay CHF 600 in appeal compensation.

Regest

Art. 321 CPC, Art. 32 CO, Art. 8 CC, Art. 148 CPC; on appeal no new facts, evidence or objections may be introduced. Direct representation requires both authority to act and acting in the name of the principal; the burden of proving these premises lies on the party invoking representation. Contemporaneous documents addressed personally to the alleged representative, and later redirection of invoices or reminders, do not by themselves establish prior representation or a subsequent novation/substitution of the contractual partner absent explicit and informed consent of all parties. Cost consequences follow the outcome.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1996.186

Data decisione, Autorità: 10.12.1996, IICCA

Incarto n. 12.96.00186

Lugano 10 dicembre 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.991 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 3 maggio 1995 da

__________ rappr. dallo studio legale __________

contro


con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’600.-- oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatrice;

Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 6 agosto 1996 ha accolto;

Appellante il convenuto, che con atto di appello del 19 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

Mentre l’attrice con osservazioni del 13 novembre 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto

A. L’attrice, così accordatasi verbalmente con il convenuto, nel 1991 ha fornito e posato un portone in legno massiccio.

Essendo rimasta impagata la mercede dell’opera di fr. 9’600.--, l’attrice procede nella presente causa.

B. Nella risposta del 12 luglio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione negando l’esistenza di un rapporto contrattuale con l’attrice, la quale avrebbe in realtà contrattato con la società __________, e adducendo la difettosità dell’opera fornita.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, richiamati gli art. 32 e segg. CO, ha negato l’esistenza degli estremi per ammettere che il convenuto nei suoi rapporti con l’attrice avrebbe agito quale rappresentante di una terza persona, ed ha di conseguenza accolto la petizione, ritenuto per il resto che non vi sarebbe mai stata notifica degli asseriti difetti, con il che l’opera dovrebbe ritenersi accettata dal committente.

D. Con l’appello in rassegna il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, ribadendo in sostanza la tesi della rappresentanza, che risulterebbe dalla fattura e dalla successiva corrispondenza.

I testi sentiti non avrebbero confermato l’esistenza del rapporto di rappresentanza perché le trattative contrattuali sarebbero state svolte con il titolare della ditta attrice, al quale la circostanza sarebbe invece stata esplicitata.

La notifica dei difetti sarebbe stata a suo tempo effettuata in forma orale.

E. Nelle osservazioni del 13 novembre 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto

  1. L’art. 321 CPC stabilisce che in sede di appello è esclusa la possibilità di mutare l’azione e di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.

Questo implica l’impossibilità di considerare la documentazione prodotta dal convenuto unitamente all’appello nella misura in cui si tratti di documenti che non sono già agli atti, e l’irricevibilità della sua nuova affermazione -peraltro non confortata dalle necessarie prove- secondo cui l’esistenza del rapporto di rappresentanza sarebbe stata nota al titolare della ditta attrice (appello, pag. 2 e 3).

  1. Alla pretesa difettosità dell’opera il convenuto a questo stadio della causa dedica unicamente due righe, per affermare che “i difetti ... sono stati contestati verbalmente al momento debito ...”.

L’affermazione rimane tuttavia allo stadio di mero parlato, con il che non può che essere confermata la decisione del Pretore di ritenere l’opera approvata dal suo committente.

  1. Come rettamente rammentato dal Pretore, le premesse della rappresentanza diretta ex art. 32 cpv. 1 CO sono la procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato, riservato il caso -in concreto non configurabile- in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO).

E’ inoltre pacifico che il convenuto in base all’art. 8 CC sopporta l’onere della prova dell’esistenza dell’asserita facoltà di rappresentanza, prova che il giudice valuta nel suo complesso secondo il proprio libero convincimento (per tante: II CCA 29 febbraio 1996 in re H./E. SA, 12 febbraio 1996 A. SpA/T. SA).

  1. Contrariamente a quanto il convenuto sostiene, dagli atti non risulta evidenza veruna del verificarsi della premessa del suo agire in nome del preteso rappresentato.

4.1 Come egli stesso ammette (appello, pag. 2), le deposizioni testimoniali non hanno in alcun modo suffragato la sua tesi, che a mente sua risulterebbe comunque già dai documenti.

Egli sostiene del resto di avere esplicitato la propria qualità di rappresentante unicamente al titolare della ditta attrice, con il quale ha svolto le trattative contrattuali, di modo che, stante l’incontestato onere della prova a suo carico, deve tornare a suo danno la mancata assunzione di questo mezzo di prova nella via dell’interrogatorio formale.

4.2 Quo ai documenti in atti, va rilevato che la corrispondenza allestita in epoca non sospetta, ovvero quella inviata dall’attrice prima dell’emanazione della fattura e la fattura medesima, è senza eccezione intestata al convenuto personalmente (doc. D, E, F, G, H).

E’ per contro vero che i successivi solleciti sono indirizzati alla __________ (doc. I-P), ma da questo solo fatto, che risulta essere avvenuto per l’intervento del convenuto (deposizione __________ non possono secondo la giurisprudenza di questa Camera essere dedotti né l’esistenza dell’asserito rapporto di rappresentanza, né la sostituzione del partner contrattuale originario con il nuovo intestatario della fattura o dei solleciti (II CCA 5 settembre 1996 in re T. SA/G., 25 aprile 1996 in re B. & Co/M. e M.).

La costruzione a posteriori del rapporto di rappresentanza per mezzo di documenti intestati al preteso rappresentato è infatti di per sé concettualmente impossibile -la rappresentanza deve sussistere nelle sue premesse al momento della stipulazione-, mentre la sostituzione successiva della parte contrattuale è senz’altro possibile, ma richiede l’esplicito e consapevole consenso di tutte le parti.

A prescindere dal fatto che nulla è dato di sapere circa la volontà in proposito di __________, il solo fatto che il creditore si presti a modificare l’intestazione dei solleciti o della fattura ancora non depone per l’esistenza di siffatta volontà da parte sua, dovendosi nel dubbio ritenere che ciò avvenga per compiacere le personali motivazioni della parte che -come il convenuto nella specie- fa richiesta in tal senso, e non come l’espressione della volontà di modificare il partner contrattuale

(II CCA 5 settembre 1996 citata).

Se ne deve concludere che il convenuto non è riuscito a dimostrare, e nemmeno a rendere lontanamente verosimile, l’esistenza dell’asserito rapporto di rappresentanza.

Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 19 settembre 1996 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 430.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 450.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.

Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 600.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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