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12.1996.176 ΓÇó Appeal inadmissible for no advance and no translation
12.1996.176Altro tribunale22 ott 1996Inadmissible
The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant did not pay the requested CHF 120 advance on costs and also failed to submit the appeal in Italian within the prescribed time limit. The court held that both deadlines had expired without compliance. The appellant was ordered to pay CHF 100 in court costs.
Appeal procedure; non-compliance with a court-ordered advance on costs and with a formal deadline for filing the appeal in the required language leads to inadmissibility when the court has warned of that consequence (cf. arts. 142 cpv. 3 and 309 cpv. 5 CPC; consid. concerning expired deadlines). Costs are borne by the party that unnecessarily caused them.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.176
Data decisione, Autorità: 22.10.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00176
Lugano 22 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
visto l'appello 24 settembre 1996 presentato da
contro
la decisione 20 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa promossa dall’
arch.
Richiamate:
la diffida 27 settembre 1996 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 15 ottobre 1996 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
l’ordinanza 27 settembre 1996 del Presidente della scrivente Camera che assegnava all’appellante un termine di 10 giorni per presentare l’atto redatto in lingua italiana (art. 142 cpv. 3 CPC), con la comminatoria dell’irricevibilità dello stesso per nullità (art. 309 cpv. 5 CPC).
preso atto come i termini in questione siano entrambi infruttuosamente trascorsi;
considerato come le spese siano da caricare a chi le ha inutilmente cagionate,
decreta 1. L'appello 24 settembre 1996 di __________, __________ , avverso la decisione 20 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Lugano - sezione 5 -, è dichiarato irricevile sia per mancato versamento dell'anticipo che per mancata traduzione.
Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico dell'appellante.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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