AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1996.164
Data decisione, Autorità:
16.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00164
Lugano
16 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile OA.94.00568 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1,
promossa con petizione 5 aprile 1991 da
entrambi
rapp. dall'avv. __________
contro
rapp.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di
fr. 23’784.-- oltre interessi;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 7 agosto 1996 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 23 settembre 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
gli attori con osservazioni del 22 ottobre 1996 postulano la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione,
-
se deve
essere accolto l’appello
-
tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Gli
attori, intenzionati ad acquistare delle pietre preziose da tale __________,
hanno affidato al convenuto l’allestimento di una perizia.
Un
primo referto (doc. C) reca la data del 17 luglio 1990 e indica in fr.
200’000.-- il valore di realizzo di svariati lotti di rubini e zaffiri e di un
lotto di smeraldi.
Un
secondo referto, datato 3 settembre 1990 (doc. B), indica in fr. 86’600.-- il
valore commerciale di un lotto di 18 zaffiri e in fr. 52’600.-- quello di un
lotto di 16 rubini, con l’avvertenza che il valore di realizzo è pari ad 1/4 di
quello commerciale.
Per
la consulenza fornita il convenuto ha emesso due fatture (doc. D ed E) per
l’importo complessivo di fr. 23’784.--, interamente pagato dagli attori.
B. Gli
attori hanno acquistato i preziosi di cui alle predette perizie al prezzo
complessivo di fr. 240’000.--.
C. Potenziali
acquirenti delle pietre contattati in seguito dagli attori avrebbero rifiutato
l’acquisto, attribuendo ai preziosi un valore nettamente inferiore rispetto a
quanto indicato nelle perizie.
Una
nuova stima, richiesta dagli attori a __________, ha indicato in fr. 14’410.--
il valore della vendita all’ingrosso delle pietre (doc. F).
Sempre
secondo __________, sarebbe inoltre eccessivo quanto richiesto dal convenuto
per le proprie prestazioni (doc. H).
D. Con
la petizione gli attori hanno chiesto la restituzione dell’onorario pagato al
convenuto, in quanto il mandato affidatogli non sarebbe stato svolto con la
necessaria diligenza, essendo le perizie inutilizzabili.
Nella
risposta il convenuto si é opposto alla petizione, rilevando che le perizie
sarebbero state allestite secondo i desideri degli attori, che avrebbero
ordinato di effettuare gli esami mantenendo le pietre sotto sigillo (sacchetti
di plastica), e avrebbero richiesto una valutazione che tenesse conto del
valore delle pietre preziose una volta lavorate e montate su gioielli.
Gli
onorari da lui richiesti sarebbero inoltre conformi a quanto stabilito dalle
vigenti tariffe.
Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato, il Pretore ha ritenuto le perizie effettuate non
conformi allo scopo per cui erano state ordinate e pertanto inutilizzabili per gli
attori.
Il
convenuto avrebbe in particolare dovuto rendere attenti i clienti della
difficoltà di un esame di preziosi attraverso il sigillo, o rifiutarsi di
peritare in quelle condizioni.
Dal
che l’accoglimento della petizione.
F. Delle
argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del giudizio pretorile in
via principale nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata nel
senso di ridurre al 5% il saggio degli interessi, e di quelle degli attori, che
postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Le
parti e il Pretore sono concordi nel ritenere che il rapporto contrattuale
sottoposto a giudizio costituisca contratto di mandato ai sensi dell’art. 394 e
segg. CO.
La
soluzione adottata è corretta (DTF 114 Ia 464; Fellmann, Berner Kommentar,
n. 330 ad art. 394 CO; implicito in: Cocchi: Appunti sul tema della
perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994, pag. 172), anche
se il fatto che il mandatario è in questo caso tenuto a fornire il risultato
concreto costituito dal referto, e che il mandante ha una legittima aspettativa
al riguardo del risultato dell’attività del perito, potrebbe far prendere in considerazione
l’applicazione delle norme sul contratto di appalto (in tal senso: Gauch,
Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 331-333).
- Questa
Camera ha già avuto modo di stabilire che il mandatario non può pretendere la
propria remunerazione, se non nella misura in cui i suoi servigi siano
utilizzabili per il mandante, mentre per il resto deve accettare di vedersi
ridurre il proprio onorario (Rep. 1970, pag. 212; Fellmann, opera
citata, n. 498, 502 ad art. 394 CO).
Di
conseguenza, se l’agire del mandatario si rivela -stante la sua responsabilità-
inutilizzabile per il mandante, nessuna retribuzione gli è dovuta (II CCA
26 settembre 1996 in re G.L. SA/C.).
- Nonostante
la confusione ingenerata su questo tema dal convenuto -che dapprima ha
affermato che gli fu richiesto il giudizio sull’autenticità delle pietre
piuttosto che sul loro valore (risposta, pag. 3), salvo poi sostenere l’esatto
contrario (conclusioni, pag. 3)- non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che
chi, come gli attori, interpella un perito prima di procedere ad un importante
acquisto, desidera sapere se l’oggetto della vendita costituisce o no un
adeguato controvalore del prezzo che viene richiesto.
Di
conseguenza, a prescindere da tutte le riserve unilateralmente formulate dal
convenuto sulla validità dei propri referti, e da ogni suo sofisma ed equivoco
sulla nozione medesima di “valore” di una pietra preziosa (valore “materiale”,
“all’ingrosso”, “di realizzo”, “commerciale”, valore della pietra da sola o
montata su gioiello), si deve ammettere, secondo buona fede e la comune
esperienza, che la disponibilità degli attori al pagamento di fr. 23’000.-- era
subordinata ad un’opinione vincolante del perito sul valore delle pietre nelle
condizioni in cui esse si trovavano, e nelle quali venivano proposte agli
attori.
- La
perizia doc. C, nonostante le suddette riserve e contestazioni del convenuto,
sembra assai chiara nello stabilire in fr. 200’000.-- il valore di realizzo
delle pietre, ove per valore “di realizzo” non può che intendersi il prezzo
ottenibile in caso di vendita immediata ed in blocco delle pietre medesime
(cfr. invece la risposta, punto 10, pag. 5, dove il convenuto assimila a torto
il valore commerciale a quello di realizzo).
La
perizia doc. B indica invece valori commerciali di fr. 86’600.-- e fr.
52’600.--, con l’indicazione del fatto che il valore di realizzo è pari a 1/4
di questi importi (ovvero fr. 21’650.-- e fr. 13’150.--).
-
Gli
attori fondano la propria azione sull’ipotesi, per la quale sopportano l’onere
della prova, secondo cui l’effettivo valore di realizzo delle pietre in
questione sarebbe stato molto inferiore a quello indicato dal convenuto, ovvero
di fr. 15’000.--/20’000.-- in luogo dei circa fr. 235’000.-- da lui stimati.
-
Contrariamente
all’opinione del convenuto, non si può a priori ritenere non provata la
predetta tesi degli attori per il solo fatto che non è stata eseguita una
perizia giudiziaria.
In
effetti, se da una parte è ben vero che una perizia di parte -tale è la natura
di quella allestita da __________ per conto degli attori- non ha per principio
maggior valore probatorio di qualsiasi altra affermazione di parte, anche se
confermata dal perito assunto quale testimone (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
90, n. 15), non è per nulla incompatibile con la lettera e lo spirito dell’art.
90 CPC che una simile perizia possa validamente concorrere nella formazione del
libero convincimento del giudice (II CCA 3 febbraio 1995 in re M./F.).
Egli
deve comunque, e d’ufficio, vagliare il valore probatorio di una perizia di
parte (Cocchi/Trezzini, ibidem), e in assenza di una perizia giudiziaria
può nondimeno fondarsi sulle sue risultanze ove esse non risultino espressione
di parzialità, mentre nel confronto con una perizia giudiziaria quella di parte
prevarrà solo laddove essa possa provare l’inconcludenza di determinate
affermazioni del perito giudiziario, o la loro contraddittorietà con elementi
di fatto o principi riconosciuti di una scienza o arte (II CCA 27
novembre 1993 in re R./Q. e llcc.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art.
253, n. 4; ad art. 90, n. 4).
- In
concreto, questa Camera condivide il convincimento raggiunto dal Pretore,
secondo il quale le perizie allestite dal convenuto sarebbero inutilizzabili.
7.1 L’enorme
discrepanza tra le risultanze della stima fatta da __________ (doc. F) e quelle
delle perizie del convenuto è addirittura sconcertante (fr. 14’410.-- invece di
circa fr. 235’000.--), pur ritenuto che alcuni gioielli non sono stati
esaminati dal perito di parte.
Evidentemente,
l’enormità della differenza non significa ancora che la perizia più prudente
debba necessariamente essere quella esatta, e questo nonostante che la serietà
e la competenza di __________ siano fuori discussione.
7.2 Altri
elementi riscontrabili in atti sono decisivi, e depongono in senso convergente
a favore della tesi degli attori:
7.2.1 In
primo luogo __________ , colui che ha venduto agli attori le pietre in
questione, ha affermato di averle acquistate in blocco offrendo fr. 100’000.--
(cfr. sua rogatoria).
Il
fatto che il prezzo di quella transazione sia stato determinato dall’offerta
del _________ piuttosto che da una richiesta del venditore, e il fatto che il
_________ è commerciante di immobili e non di pietre preziose, potrebbero
addirittura indurre al pensiero che quell’importo, più vicino a quello della
perizia doc. F che a quelli dei doc. B e C, era forse suscettibile di ulteriore
riduzione.
7.2.2 In
secondo luogo -la circostanza non è stata contestata dal convenuto (risposta,
punti 8 e 9, pag. 5-), gli attori non sono riusciti a vendere la merce alle
persone da loro interpellate in Italia, che ne hanno stimato il valore in fr.
20’000.--/30’000.-- (petizione, punti 8 e 9, pag. 2 e 3; deposizione teste
__________).
L’argomentazione
difensiva del convenuto su questo punto, secondo cui “il perito valuta delle
pietre indipendentemente da quanto terzi commercianti offrono per il loro
acquisto” (risposta, punto 9, pag. 5) è manifestamente errata, al punto di
costituire un’ammissione di responsabilità: come si è detto (consid. 3), la
richiesta di una quantificazione del valore di realizzo formulatagli dagli
attori concerne proprio quel valore che un commerciante è disposto ad offrire
per l’acquisto delle pietre, così che una tale discrepanza è senz’altro indice
di inadempienza per il convenuto.
7.2.3 Il
convenuto stesso ha pacificamente ammesso di avere utilizzato un metodo di
indagine poco ortodosso, esaminando le pietre nonostante esse si trovassero
sotto sigillo, il che “complicava notevolmente il lavoro del perito limitandone
la capacità di giudizio dovendo valutare le pietre attraverso la plastica”
(risposta, pag. 3 in alto).
Stante
la discrepanza tra le varie valutazioni, siffatta difficoltà di indagine
costituisce indubbiamente un ulteriore elemento di giudizio a favore della
perizia privata e contrario a quelle allestite dal convenuto.
7.2.4 Il
perito __________, che come il convenuto aveva effettuato una stima ottimistica
delle pietre acquistate dagli attori, in sede di rogatoria non ha saputo
confermare le proprie valutazioni, ed ha al contrario dato l’impressione di
volere eludere le domande benché la fattispecie gli fosse nota per averla
discussa telefonicamente con il convenuto.
7.2.5 Va
infine detto, per completezza, che il teste __________, ha condiviso il
giudizio del convenuto sul valore delle pietre, indicando un prezzo di vendita
al pubblico di 1-1,5 milioni di lire al carato.
E’
tuttavia significativo il fatto che il teste non ha mai visto le pietre, e che
il convenuto per allestire le perizie ha ritenuto di dover chiedere delle
opinioni telefoniche a terzi.
-
Dovendosi
confermare l’apprezzamento pretorile degli atti di causa, secondo cui le
perizie allestite dal convenuto erano inservibili per gli attori in conseguenza
dell’assoluta inattendibilità delle affermazioni in esse contenute, nessuna
mercede è dovuta al convenuto, e questo indipendentemente da ogni
considerazione o contestazione sull’ammontare della stessa per il caso, non
verificatosi, di corretto adempimento del mandato da parte sua.
-
Nella
domanda di giudizio subordinata, il convenuto ha postulato la riforma del
giudizio del Pretore sul saggio degli interessi, da ridurre dall’8% al 5%.
Il
gravame è tuttavia del tutto silente sui motivi di fatto e di diritto per i
quali la sentenza di prime cure sarebbe errata sull’argomento, così che questa
Camera non è in grado di esaminarne la richiesta di riforma, che risulta di
conseguenza irricevibile (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, n.
3).
Ne
segue, nel suo complesso, la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
23 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
fr. 500.--
già
anticipati dal convenuto, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà agli attori complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili di
appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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