AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.151
Data decisione, Autorità:
18.11.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00151
Lugano
18 novembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Giani (in sostituzione del giudice Zali, astenuto)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no LA.95.146
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 10
novembre 1995 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
e
rappr.
dall’__________
in materia di locazione
(nullità della disdetta) che il Pretore, con sentenza 22 agosto 1996, ha
respinto confermando la nullità della disdetta e caricando agli istanti
l’importo di Fr. 3’000.- per tassa di giustizia e quello di Fr. 600.- per
ripetibili.
Appellanti gli istanti i
quali, con atto di appello 2 settembre 1996, chiedono la riforma del giudizio
sulle spese nel senso che la tassa di giustizia venga determinata in Fr. 750.-.
Letti ed esaminati gli atti
ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che la questione messa in
discussione in appello è la determinazione del valore di causa di una procedura
intesa alla nullità della disdetta del contratto di locazione e la conseguente
fissazione dell’importo della tassa di giustizia;
che in una causa
concernente la validità di una disdetta è determinante per il calcolo del
valore litigioso - differentemente da quanto prevede la giurisprudenza
cantonale per le cause riguardanti adeguamenti del canone di locazione ed alla
quale, sbagliando, si è riferito il Pretore - il periodo durante il quale il
contratto continua a sussistere nell’ipotesi che la disdetta non sia valida;
tale periodo si estende fino al momento in cui possa essere data, o sia stata
effettivamente data, una nuova disdetta (DTF 111 II 384);
che, nel caso di specie,
il contratto di locazione tra le parti non potrà, stante la soccombenza
giudiziaria dei locatori, essere da questi disdetto se non dopo scaduti tre
anni dalla fine del procedimento giudiziario (art. 271a cpv. 1 litt. e CO);
che potendo essere data
disdetta solo dopo l’agosto 1999 (tre anni dopo la decisione del Pretore) e
prevedendo il contratto un preavviso disei mesi per la fine dell’anno il contratto
di locazione tra le parti potrà prendere fine, per iniziativa dei locatori, per
la prima volta, il 31 dicembre 2000;
che il periodo di
locazione controverso è così di cinque anni (31 dicembre 1995/31 dicembre 2000)
ed il valore di causa risulta allora di Fr. 132’000.- (pigione annua di Fr.
26’400.- x 5);
che giusta gli art. 17 e
19bis della Legge sulla tariffa giudiziaria per le cause aventi un valore di
Fr. 132’000.- la tassa di giustizia varia da Fr. 1’800.- a Fr. 7’000.-;
che nella fissazione della
tassa di giustizia la legge concede quindi al giudice un ampio potere di
apprezzamento fondato, per quello che è delle procedure in materia di
locazione, su di un prudente criterio (art. 414 CPC);
che tale potere di
apprezzamento può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di abuso
(deve essere precisata in tal senso la massima riportata da Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 148 n. 15 come alla recente II CCA 17 luglio 1996 C&R
SA c. M.);
che in concreto una tassa
di Fr. 3’000.-, seppur elevata, non appare abusivamente eccessiva rientrando
nella soglia inferiore delle possibilità offerte dalla LTG ed essendo ancora
inferiore al massimo previsto per le fasce di valori tra Fr. 50’000.- e Fr.
100’000.-;
che l’appello va di
conseguenza respinto con il carico delle spese agli appellanti soccombenti
mentre non si fa luogo ad attribuzione di ripetibili alla controparte, anche se
ha presentato osservazioni (inutili) all’appello, poiché la questione non
riguardava minimamente suoi eventuali diritti e le doveva essere indifferente;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
pronuncia
-
L’appello 2
settembre 1996 di __________ e __________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia in Fr. 150.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 200.-), già
anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico.
-
Intimazione
a: __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster