AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.13
Data decisione, Autorità:
04.02.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00013
Lugano
4 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sul ricorso per nullità proposto il 19 gennaio 1996 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
il lodo del 15 dicembre 1995 pronunciato dal Tribunale arbitrale con sede in
Lugano composto dei signori avv. __________, presidente, avv. __________ e avv.
__________, nella procedura arbitrale promossa contro i ricorrenti con
petizione 11 marzo 1994 da
rappr. dallo
studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di
fr. 54’603.60 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato l’integrale reiezione della
petizione;
E ora
sulle eccezioni della convenuta di incompetenza del Tribunale arbitrale e di tardività
del versamento dell’anticipo delle spese di giustizia, respinte con il lodo qui
impugnato;
Ricorrente
la parte convenuta, che con ricorso del 19 gennaio 1996 postula l’annullamento
del querelato lodo;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 29 febbraio 1996 chiede la reiezione del ricorso
con protesta di spese e ripetibili.
Richiamato
il decreto 25 gennaio 1996 del Presidente della Camera che ha accordato al
ricorso effetto sospensivo;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
-
- se
deve essere accolto il ricorso per nullità
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le
parti il 24 dicembre 1991 hanno sottoscritto un documento denominato
“convenzione preliminare” (doc. B) nel quale esse manifestavano l’intenzione di
fondersi ai sensi dell’art. 748 CO.
Per
motivi che in questa sede non occorre esaminare, la prospettata fusione non è
stata perfezionata.
L’attrice,
ritenendo di avere per la mancata fusione subito un pregiudizio a causa del
comportamento della convenuta, ha invocato la clausola compromissoria contenuta
nella convenzione (punto 6) e ha adito il costituito Tribunale arbitrale per
chiedere la di lei condanna al pagamento di fr. 54’603.60 oltre accessori.
B. La
convenuta nella risposta dl 27 maggio 1995 si è opposta alla petizione,
eccependo preliminarmente, tra l’altro, l’incompetenza del Tribunale arbitrale
e il tardivo versamento da parte dell’attrice dell’anticipo delle spese di
giustizia.
La
fattispecie posta a giudizio del Tribunale non sarebbe riconducibile ad uno dei
casi previsti dalla clausola arbitrale (interpretazione della convenzione 24
dicembre 1991 e fusione delle due società), di modo che non sarebbe data la
competenza del Tribunale a pronunciarsi sull’azione di risarcimento. Inoltre,
la convenzione sarebbe stata denunciata dall’attrice già il 15 giugno 1992.
L’anticipo
delle spese di giustizia sarebbe stato versato dall’attrice solo il 14 marzo
1994, e perciò solo dopo la scadenza del termine di 30 giorni assegnatole con
l’ordinanza 9 febbraio 1994.
C. All’udienza
preliminare del 17 gennaio 1995 le parti hanno stabilito di limitare l’udienza
stessa all’evasione delle eccezioni preliminari, ribadite dalla convenuta e
osteggiate dall’attrice.
D. Il
Tribunale nel lodo del 15 dicembre 1995, ritenuta l’applicabilità del Codice di
procedura civile ticinese, ha respinto le eccezioni di incompetenza e di
tardivo pagamento dell’anticipo.
L’eccezione
di incompetenza sarebbe da respingere già solo per il fatto che la convenuta
nei propri allegati introduttivi non ha presentato una richiesta di giudizio in
cui la petizione sarebbe da respingere per incompetenza del collegio arbitrale.
In
ogni caso, la clausola in questione sarebbe da interpretare in senso ampio,
comprendendo ogni contestazione legata alla convenzione, e non solo quelle
limitate all’interpretazione formale delle clausole contrattuali
Quo
all’eccezione di tardivo pagamento dell’anticipo, il Tribunale ha accertato che
l’ordine per il pagamento sarebbe stato impartito il 9 marzo 1994, e il denaro
sarebbe stato pagato dalla banca incaricata con girata postale e sarebbe
pervenuto al Tribunale il 14 marzo 1994.
Il
termine da considerare sarebbe, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, quello in cui il denaro è giunto al Tribunale, ma dalla tardività del
pagamento non deriverebbe pregiudizio all’attrice.
Questo
perché il Tribunale non avrebbe fatto dipendere la continuazione del procedimento
dal pagamento dell’anticipo (art. 30 CIA) e perché la convenuta stessa non
avrebbe tratto conclusioni dall’asserito ritardo, omettendo di chiedere lo
stralcio in ordine della lite. Né si potrebbe affermare che il ritardo nel
pagamento sia assimilabile al ritiro o desistenza dalla lite.
E. Con
il presente ricorso per nullità la convenuta chiede l’annullamento del lodo
invocando l’art. 36 lit. f) CIA.
Il
Tribunale avrebbe applicato in modo non corretto l’art. 30 CIA, giungendo
all’errata conclusione secondo cui il tardivo pagamento dell’anticipo non
costituirebbe desistenza.
La
norma non sarebbe inoltre in concreto preminente sull’art. 12 LTG, stante la
volontà delle parti di applicare in prima linea il CPC, e solo sussidiariamente
il CIA.
Manifestamente
errata sarebbe anche la decisione di non ritenere correttamente sollevata
l’eccezione, non potendo il comportamento processuale della convenuta, e la
procedura svolta dalle parti e dal Tribunale, essere volti ad altro che non una
decisone sull’ammissibilità in ordine della lite.
Anche
l’eccezione di incompetenza del Tribunale non potrebbe essere considerata come
sollevata in maniera non appropriata, e nel merito della stessa il Tribunale
avrebbe a torto fatto ricorso all’interpretazione della clausola, dovendosi il
suo significato ritenere già in base al suo esplicito tenore letterale.
F. Delle
osservazioni 29 febbraio 1996 dell’attrice, nelle quali essa chiede la
reiezione del ricorso, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
lodo impugnato reca la data del 15 dicembre 1995 ed è stato intimato alle parti
il 21 dicembre 1995, così come indicato dal Presidente a retro dell’ultima
pagina e come pacificamente ammesso dalla ricorrente nell’impugnazione in
rassegna (punto A, pag. 2), di modo che si deve ritenere che esso sia stato
ricevuto dalle parti il 22 dicembre 1995.
Il
ricorso per nullità reca la data del 19 gennaio 1996, ma esso è stato
erroneamente inviato al Tribunale arbitrale invece che a questa Camera, il che
non comporta l’ossequio del termine alla data dell’errata spedizione (Lalive/Poudret/Reymond,
Le droit de l’arbitrage, ad art. 37 CIA, pag. 220), ma unicamente a quella del
23 gennaio 1996, allorché il Presidente del Tribunale ha trasmesso il ricorso
all’autorità competente.
Il
ricorso è nondimeno tempestivo, dato che il computo del termine di ricorso di
30 giorni di cui all’art. 37 CIA avviene in base alle norme della procedura
cantonale (DTF 114 Ia 296), segnatamente della procedura applicabile al
ricorso per cassazione (art. 327 e segg. CPC; cfr. il rinvio di cui all’art. 5
cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato intercantonale
del 17 febbraio 1991), e che perciò occorre tenere conto delle ferie giudiziarie
del periodo natalizio.
- Il
lodo impugnato non costituisce la decisione finale nella presente vertenza, ma
ha invece carattere incidentale.
La
facoltà del Tribunale arbitrale di emanare decisioni di natura incidentale è
indiscutibile, mentre non è senz’altro evidente la facoltà per le parti di
impugnare tali decisioni con un ricorso per nullità.
Sul
tema della competenza del Tribunale arbitrale siffatta facoltà è esplicitamente
prevista dall’art. 9 CIA (Lalive/Reymond/Poudret, opera citata, ad art.
9, n. 1), ed in tale misura il ricorso qui in esame è di conseguenza ricevibile.
E’
per contro dubbia la ricevibilità del ricorso nella misura in cui esso impugna
la decisione di ritenere tempestivo il pagamento dell’anticipo delle spese,
questione che tuttavia, per i motivi che verranno esposti più avanti, non vi è
motivo di approfondire in questa occasione.
- Il
ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come
la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza
degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizerische
Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse,
pag. 524; SJZ 1976, pag. 248; II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.; I
CCA 20 dicembre 1989 in re R./R. e llcc.).
A
questa Camera, per quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell’art.
36 lit. f) CIA, compete solo l’obbligo di vagliare se la decisione querelata
sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio
giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in
contrasto con gli atti e le risultanze processuali.
In
sostanza, ai sensi della predetta norma il giudizio arbitrale può essere
impugnato con un ricorso per nullità quando appaia fondato che su accertamenti
fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in
evidente violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985, pag. 149; Jolidon,
Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, opera citata, n. 93-95 ad art.
36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2.
edizione, pag. 345 e segg.).
Stanti
queste premesse, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile
a quella adottata esclude la censura di arbitrio.
In
quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può
distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia
insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o
svestita di una motivazione oggettiva (II CCA 20 luglio 1994 in re
Consorzio C./G.M. SA, 25 agosto 1992 in re G./D. e llcc.).
- Il
ridotto potere di cognizione dell’Autorità di ricorso comporta per il
ricorrente un corrispondente onere di allegazione e motivazione della propria
impugnativa: non diversamente che in un ricorso di diritto pubblico (o un
ricorso per cassazione ex art. 327 e segg. CPC) il ricorrente non può limitarsi
alla generica affermazione dell’arbitrarietà della decisione impugnata, ma
piuttosto è astretto, pena l’irricevibilità del gravame, alla dimostrazione con
un’argomentazione precisa del fatto che la decisione impugnata si fonda su
un’applicazione arbitraria della legge (DTF 120 Ia 373, 119 Ia 117).
Il
ricorso in esame, di evidente natura appellatoria, disattende manifestamente
quest’onere di allegazione, non trovandosi nella sua motivazione di diritto
(pag. 4-6) alcuna concreta censura di arbitrio, di modo che esso dovrebbe per
questo motivo essere dichiarato irricevibile.
- Non
vi è comunque necessità di sanzionare proceduralmente il ricorso, dal momento
che lo stesso risulta essere ampiamente infondato.
5.1 La
decisione di respingere l’eccezione di incompetenza del Tribunale arbitrale è
lungi dall’essere arbitraria.
Infatti,
contrariamente a quanto sostiene la convenuta una clausola del tenore:
“Per ogni divergenza che potesse sorgere circa
l’interpretazione della presente convenzione, nonché la fusione delle due
società, le parti convengono già sin d’ora di nominare un Tribunale
arbitrale....”
non
è di chiarezza tale da permettere di escludere, sulla base del suo solo tenore
letterale e senza procedere ad interpretazione, che la presente lite rientri
nel novero di quelle per cui si è inteso far capo a un giudizio arbitrale.
Se
è da una parte vero che la presente lite non concerne direttamente
l’interpretazione della convenzione, non si può d’altro lato escludere che essa
rientri nel novero di quelle relative alla fusione della società.
Ed
in effetti, l’utilizzo nella clausola in esame di una locuzione ad ampio
respiro quale “ogni divergenza” permette di sostenere, senza incorrere in
arbitrio, che nel novero delle possibili divergenze sulla questione della
fusione possa rientrare anche una richiesta risarcitoria fondata sul preteso
inadempimento di una parte all’impegno assunto con la convenzione di procedere
alla fusione medesima. Si tratta infatti anche in questo caso di divergenza che
prende avvio dalla centrale questione costituita dalla prevista fusione delle
due società; certo la fusione non si è realizzata, ma anche questo può
facilmente essere causa di divergenza, da ritenere necessariamente inclusa
nella clausola generale “ogni divergenza” voluta dalle parti.
5.2 Anche
la decisione del Tribunale di non respingere la petizione in ordine in conseguenza
dell’asserita tardività del pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie
resiste alla censura d’arbitrio e perfino ad un libero esame in quanto, come
rettamente indicato dal Tribunale nella decisione impugnata, le norme di
procedura che le parti hanno deciso di adottare non prevedono la sanzione dello
stralcio della causa al verificarsi di detta eventualità.
L’art.
30 cpv. 1 CIA, infatti, stabilisce che il Tribunale può far dipendere la
continuazione della procedura dal pagamento dell’anticipo, ma ciò non è in
concreto avvenuto, né la ricorrente lo pretende.
L’art.
30 cpv. 2 CIA è per contro manifestamente inapplicabile, non verificandosi un
caso di rifiuto del pagamento dell’anticipo delle spese della procedura.
Né
infine un diverso risultato si ottiene per il fatto che le parti alla riunione
costitutiva del 9 febbraio 1994 avrebbero deciso di applicare “la procedura
ordinaria del Codice di Procedura Civile Ticinese” prima delle norme del CIA,
pattuite solo a titolo sussidiario: in effetti le norme del CPC sulla procedura
ordinaria (art. 165 e segg.) nulla stabiliscono in materia di spese di
giustizia, e lo stesso CPC nella sua globalità non prevede la sanzione dello
stralcio della petizione per il tardivo pagamento dell’anticipo delle spese processuali.
Tale sanzione è invece comminata dall’art. 12 LTG, ma nessun elemento in atti
consente di ritenere che le parti abbiano stabilito l’applicabilità di quella
norma, dal che la sostanziale correttezza anche su questo tema della decisione
impugnata.
Ne consegue la reiezione del ricorso
nella misura in cui esso è ricevibile.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili,
seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
Richiamati l’art. 36 CIA e per le spese
gli art. 147 e segg. CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. Il
ricorso per nullità 19 gennaio 1996 __________ è respinto nella misura in cui
esso è ricevibile.
II. Le
spese e la tassa di giustizia, consistenti in:
a)
la tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
al Tribunale arbitrale, e per esso al presidente avv. __________.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster