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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.114
Data decisione, Autorità:
09.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00114
Lugano
9 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 7532 (OA.96.00119) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna, promossa con petizione 1° marzo 1996 da
tutti
rappr. dall’avv. __________
contro
Comunione
dei Comproprietari per piani del Condominio __________
rappr.
dall’avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la revoca dei sequestri N. __________, __________ e
__________, aventi per oggetto le PPP __________, __________ e __________ del
fondo base N. __________ RFD di __________ ed i rispettivi inventari di loro
competenza;
domande
a cui la convenuta si è opposta e che il Pretore con sentenza 9 maggio 1996 ha
integralmente accolto, caricando a quest’ultima la tassa di giustizia di fr.
450.- e le spese;
Appellante
la parte convenuta con atto di appello 23 maggio 1996, cui è stato concesso
l’effetto sospensivo, con il quale si chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso che sia confermata la validità dei sequestri con protesta di spese e
ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
gli attori con osservazioni 21 giugno 1996 hanno postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
Letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che
il 21 febbraio 1996, con tre istanze separate, la Comunione dei comproprietari
per piani del condominio “__________ ” di __________, rappresentata dal suo
amministratore, ha chiesto ed ottenuto il sequestro delle quote di PPP no.
__________, __________ e __________ di cui al fondo base N. __________ RFD di
__________ e degli inventari contenuti nei relativi appartamenti, il tutto di
spettanza rispettivamente dei debitori __________, __________ ed __________,
tutti domiciliati in __________ (doc. G, H, I);
che
i sequestri sono stati richiesti a garanzia del saldo delle spese condominiali
per il periodo dal 1/9/1993 al 31/8/1995 sino ad allora insolute ed ammontanti
per ogni debitore rispettivamente a fr. 12’046.90 oltre interessi, a fr.
9’806.90 oltre interessi e a fr. 5’546.90 oltre interessi (doc. G, H, I);
che
con petizione 1° marzo 1996 __________, __________ ed __________ hanno
inoltrato un’azione di revoca del sequestro ai sensi dell’art. 279 cpv. 2 LEF;
che
essi sostengono in sostanza che nei loro confronti non fosse possibile ordinare
un sequestro, in quanto da un lato a garanzia dei contributi condominiali la
Comunione dei comproprietari disponeva unicamente del diritto di ritenzione di
cui all’art. 712k CC e del diritto all’ipoteca legale di cui all’art. 712i CC,
dall’altro in quanto l’amministratore non era assolutamente legittimato a
chiedere un sequestro nei confronti di singoli comproprietari ed infine per il
fatto che il sequestro era comunque improponibile, i crediti tuttora insoluti
essendo garantiti da pegno (art. 271 cpv. 1 LEF), segnatamente quello mobiliare
ed immobiliare che risultava dagli art. 712i e 712k CC;
che
con risposta 13 marzo 1996 la convenuta ha postulato la reiezione della
petizione, contestando le tesi di diritto esposte dalla controparte;
che
con sentenza 9 maggio 1996 il Pretore ha accolto la petizione, caricando alla
parte convenuta la tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese;
che
il giudice di prime cure, dopo aver esaminato e respinto le tesi di diritto
degli attori, ha rilevato che nel caso specifico il sequestro era stato
inizialmente concesso nei loro confronti per complessivi fr. 27’400.70 oltre
interessi, somma (ma senza gli interessi) che dagli atti di causa risultava
invero essere già stata pagata prima dell’inoltro della petizione (cfr. doc.
2);
che,
a suo parere, stando così le cose, il sequestro si manterrebbe in pratica solo
per l’esiguo importo relativo agli interessi, ammontanti a fr. 114.20, ciò che
rendeva senza senso il mantenimento del sequestro stesso;
che
con appello 23 maggio 1996, al quale il Presidente di questa Camera in data 28
maggio 1996 ha concesso l’effetto sospensivo, la convenuta ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso che sia confermata la validità dei
sequestri con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che,
a suo dire, l’eventuale esiguità del credito residuo non poteva assolutamente
comportare la revoca di un sequestro validamente decretato;
che
delle osservazioni 21 giugno 1996 della parte attrice con cui si postula la
reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi;
considerando
in diritto
che
il nostro codice di procedura civile conosce l’istituto del litisconsorzio
facoltativo proprio (art. 42 CPC) e non quello invece del litisconsorzio
facoltativo improprio, che è tale quando più cause promosse da uno stesso
attore contro più convenuti, oppure da più attori contro un solo convenuto,
riguardano sì contestazioni identiche nel fatto e nel diritto, ma si
riferiscono a rapporti contrattuali fra loro indipendenti e diversificati (Rep.
1993 p. 225, 1987 p. 225);
che
la fattispecie in oggetto è tipica del litisconsorzio nella sua forma
impropria, dal momento che, anche se le questioni di fatto e di diritto sono
identiche, i rapporti tra i singoli attori e la convenuta sono del tutto
indipendenti l’uno dall’altro, tanto è vero che i tre sequestri hanno per
oggetto appartamenti diversi, con proprietari diversi, superfici diverse e i
cui contributi condominiali insoluti sono di ammontare diverso (anche a
dipendenza del pagamento di acconti da parte di alcuni, ma non di altri; cfr.
doc. B inc. EF.96.340);
che
in tali circostanze non era perciò possibile inoltrare un’unica petizione -come
invece gli attori hanno fatto- volta a revocare i tre sequestri;
che
la violazione procedurale da parte degli attori non comporta in sé la nullità
della petizione come tale, ma unicamente la disgiunzione delle singole cause (Rep.
1993 p. 225, 1990 p. 264, 1987 p. 226, 1929 p. 168; IICCA 2 novembre
1993 in re A. SA/ A.+G. B. S.n.c.);
che
non avendovi a suo tempo proceduto il Pretore, come era suo obbligo, vi deve
provvedere questa Camera annullando tutta la procedura che è seguita alla
presentazione della petizione proceduralmente irrita e rinviando al giudice di
prime cure tutto l’incarto affinché, dopo aver disgiunto le singole cause, le
istruisca e le decida separatamente (art. 142 cpv. 3 CPC; Rep. 1993 p.
225, 1990 p. 264, 1987 p. 226, 1929 p. 168; sentenza IICCA citata);
che
tale soluzione si impone a maggior ragione nel caso di specie, in quanto a
dipendenza dei crediti oggetto dei singoli sequestri (alcuni superiori a fr.
8’000.-, altri inferiori a tale somma) alcune liti andavano trattate secondo la
procedura inappellabile con l’eventuale possibilità di inoltrare un ricorso per
cassazione (art. 400 CPC), mentre per le altre si applicava la procedura
accelerata con la facoltà dell’appellazione (art. 389 e segg., in particolare
398 CPC);
che
la particolarità della fattispecie giustifica di non caricare spese alle parti,
né di assegnare ripetibili.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. Gli
atti di cui alla causa inc. no. 7532 (OA.96.00119) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna, fatta salva la petizione 1° marzo 1996, sono
annullati.
§ La
causa è ritornata al Pretore affinché proceda come ai considerandi.
II. Non
si prelevano tasse e non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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