AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.111
Data decisione, Autorità:
27.08.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00111
Lugano
27 agosto 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura speciale per mercedi e salari -inc. no. 13/95 spec.
della Pretura del distretto di Riviera- promossa con istanza 15 febbraio 1995
da
rappr.
dall’avv. dott. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15’820.-
oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 13’803.15 oltre
accessori;
domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore con sentenza 6 maggio 1996 ha integralmente respinto, caricando
all’istante le ripetibili di fr. 1’500.-;
appellante
la parte istante con atto di appello 17 maggio 1996 con cui si chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso che l’istanza venga accolta per fr. 13’803.15
oltre interessi, con protesta di ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
la parte convenuta con osservazioni 3 giugno 1996 ha postulato la reiezione del
gravame e la conferma della sentenza pretorile;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. In
data , __________ è stato assunto da __________ in qualità di
cuoco-gerente dello snack-bar “ ” di __________, esercizio pubblico
che apriva i battenti proprio in quei giorni. Il contratto di lavoro tra le
parti prevedeva tra l’altro una retribuzione mensile netta di fr. 3’000.- oltre
ad un’indennità per trasferta di fr. 500.-, mentre per le modalità di disdetta
si rinviava al CCL di categoria (doc. A).
B. Rientrato
dopo un periodo di malattia, che si protrasse dal 29 luglio al 11 settembre
1994, il dipendente si offrì nuovamente di svolgere le proprie mansioni
all’interno dell’esercizio pubblico: ciò non fu tuttavia possibile, in quanto
da un lato il locale era stato chiuso e dall’altro gli venne comunicato che in
precedenza era già stato regolarmente licenziato.
C. Con
istanza 15 febbraio 1995 __________ e ha chiesto la condanna de __________ al
pagamento di fr. 15’820.- oltre interessi, ritenendo in sostanza di non essere
mai stato licenziato, tanto meno secondo le formalità imposte dal CCL: in tali
circostanze, perdurando cioè il contratto fino alla fine del mese di ottobre
1994, la convenuta era tenuta a versargli le indennità per giorni liberi e per
vacanze (fr. 4’800.-), la liquidazione dello stipendio del mese di luglio 1994
(fr. 2’200.-), gli stipendi di settembre e ottobre 1994 (fr. 7’500.-) e la
differenza per l’indennità di malattia (fr. 1’320.-).
D. All’udienza
di discussione del 18 aprile 1995 la convenuta si è opposta all’istanza,
protestando spese e ripetibili.
A
suo dire, l’attività dell’istante nell’esercizio pubblico è stata a dir poco
disastrosa, in quanto egli maltrattava il personale, non rispettava gli orari
di lavoro e abusava di bevande alcoliche, ciò che in data 26 giugno 1994 ha
indotto il signor __________, azionista di minoranza della società, a
licenziarlo per la fine del mese di luglio. Il 28 luglio 1994 l’istante sarebbe
poi stato licenziato in tronco dal signor __________, pure azionista di minoranza,
essendo risultato che il dipendente aveva prelevato, senza diritto, l’incasso
del giorno precedente di complessivi fr. 600.-.
In
presenza di un licenziamento in tronco, era perciò chiaro che la convenuta nulla
doveva a controparte, essendo semmai essa a vantare un credito di fr. 441.60
nei confronti dell’istante, credito per altro qui non fatto valere; nulla era
comunque dovuto alla parte istante anche nell’ipotesi in cui non vi fosse stato
alcun licenziamento, l’unico importo che eventualmente si sarebbe giustificato
a favore del lavoratore (complessivamente fr. 2’606.-) non potendo essere più
preteso, in quanto egli non si è mai ripresentato sul posto di lavoro.
E. In
replica e in duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative,
contestando quelle di controparte. Con le conclusioni l’istante ha provveduto a
ridurre le sue richieste a fr. 13’803.15.
F. Con
sentenza 6 maggio 1996 il Pretore ha integralmente respinto l’istanza, caricando
alla parte istante l’indennità per ripetibili di fr. 1’500.-.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto comprovato l’episodio del licenziamento
in tronco del 28 luglio 1994 e ciò sulla base dell’interrogatorio formale di
__________ e della testimonianza __________. La rescissione immediata del contratto,
anche se non motivata per iscritto, era inoltre giustificata: l’istante non era
in effetti stato in grado di provare che il prelevamento dalla cassa era
avvenuto per pagare i fornitori -facoltà che per altro nemmeno gli competeva-
per cui si poteva senz’altro ammettere il carattere abusivo dello stesso; in
tali circostanze, vista anche la posizione dirigente occupata dall’istante, il
licenziamento in tronco era quindi del tutto lecito, ciò che comportava la
reiezione dell’istanza.
G. Con
appello 17 maggio 1996 l’istante ha chiesto la riforma del giudizio impugnato
nel senso che l’istanza venisse accolta per fr. 13’803.15 oltre interessi, con
protesta di ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante
-contrariamente al giudice di prime cure- non ritiene sufficientemente
dimostrata l’esistenza del licenziamento in tronco del 28 luglio 1994:
innanzitutto, la data dello stesso non era provata; il Pretore non avrebbe
inoltre tenuto conto che in un primo tempo la controparte non aveva nemmeno
menzionato l’esistenza di tale rescissione immediata, mentre si era richiamata
alla disdetta ordinaria del 26 giugno; né aveva considerato che nel doc. 6 la
convenuta aveva fornito un’altra versione, asserendo a quel momento che il
rapporto di lavoro con l’istante era cessato per chiusura del locale; non era
inoltre vero che il prelevamento dell’incasso da parte sua costituirebbe
un’appropriazione indebita, non essendo adempiute le condizioni soggettive di
tale reato, tanto più che quest’ultimo era escluso nel caso in cui il lavoratore
potesse richiamarsi a una compensazione. A prescindere da quanto precede,
l’eventuale licenziamento in tronco non era comunque valido, non essendo stato
pronunciato dall’amministratore unico della convenuta, bensì da un semplice
azionista di minoranza.
H. Delle
osservazioni 3 giugno 1996 della parte convenuta con cui si postula la reiezione
del gravame e la conferma della sentenza pretorile si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Con
il suo gravame l’appellante, preso atto che sulla base delle testimonianze
__________, __________ e dell’interrogatorio formale di __________, il Pretore
aveva accertato come egli fosse stato licenziato in tronco il 28 luglio 1994
per aver indebitamente prelevato l’incasso della giornata, si è in un primo momento
limitato ad evidenziare tutta una serie di circostanze contraddittorie che
metterebbero in dubbio questo episodio.
1.1 L’appellante
ritiene innanzitutto che l’azionista __________ non poteva essere venuto a
conoscenza del presunto ammanco di cassa prima del 29 luglio 1994 (cioè prima
dell’assenza per malattia dello stesso istante); ora, atteso che -sempre a suo
dire- la disdetta non poteva essere avvenuta il 28 luglio, in quanto da un lato
tale data non era stata provata e poiché dall’altro il teste __________ aveva
riferito di aver assistito al licenziamento verso la fine del mese (quindi
-implicitamente- più tardi), ne discendeva che l’assunto pretorile circa una
rescissione immediata del contratto di lavoro il 28 luglio non poteva
assolutamente reggere.
La
censura è del tutto priva di fondamento.
Dagli
atti di causa si è potuto evincere che il prelevamento dell’incasso da parte
dell’istante avvenne il 27 luglio (tanto è vero che quest’ultimo al quesito 4
del suo interrogatorio formale ove gli si chiedeva “per quali fornitori e per
quali importi il signor __________ prelevò in data 27.7.1994 l’intero importo
contenuto nella cassa?” si è limitato a rispondere “non ricordo per quali
fornitori e per quali importi prelevai l’intero importo della cassa”, senza per
il resto contestare -come sarebbe stato logico fare nel caso in cui la data
indicata fosse stata errata- la data del 27 luglio, che deve pertanto essere
considerata esatta). Essendo inoltre risultato che l’incasso giornaliero doveva
essere consegnato, come ogni giorno, alla signorina __________, la quale
provvedeva a contabilizzarlo e a rimettere al gerente un fondo cassa per il
giorno successivo (teste __________ p. 3), era chiaro che già al mattino del 28
(lo snack-bar apriva infatti verso le 10.00/11.00, cfr. teste __________ p. 7 e
interrogatorio formale __________ ad 5) essa sapesse di quel prelevamento: è pertanto
del tutto verosimile (e con ciò provato) che l’istante, lo stesso giorno, sia
stato licenziato da __________, non essendo egli stato in grado di giustificare
tale ammanco. La testimonianza __________, nella misura in cui questi precisa
di aver assistito all’episodio del licenziamento in tronco “verso la fine del
mese di luglio 1994” (p. 2), conferma senz’altro l’ipotesi che lo stesso sia
avvenuto in data 28 luglio, anche perché -a ben vedere- proprio il fatto che
egli riferisca di una discussione tra __________ e l’istante esclude che la
stessa possa essere avvenuta dopo il 29 luglio, data dopo la quale -come noto-
il dipendente si assentò per malattia.
1.2 L’appellante
rimprovera quindi il Pretore per non essersi chiesto per quale motivo la
convenuta, ricevute le raccomandate di cui al doc. B e C, non abbia reagito
affermando già a qual momento l’esistenza di un licenziamento in tronco, ed
anzi in risposta a tali scritti abbia unicamente menzionato la disdetta ordinaria
del 26 giugno (doc. D): tutto ciò rendeva -a suo parere- assai dubbia la tesi
circa il licenziamento immediato.
La
considerazione dell’appellante è invero pertinente, ma costituisce un semplice
indizio (non una prova) circa la mancata esistenza di un licenziamento in
tronco.
Atteso
però che il licenziamento immediato è stato ampiamente provato dall’istruttoria
(segnatamente dall’interrogatorio formale di __________ (ad 8, 8.1) e dalla
testimonianza __________ (p. 2), per altro nemmeno eccepite di falso
dall’appellante), quell’indizio perde qualsiasi rilevanza.
1.3 Riferendosi
al doc. 6, ove la convenuta aveva affermato che il rapporto di lavoro con
l’istante era cessato a far tempo dal 31 luglio 1994 a causa della chiusura del
locale, l’appellante ravvisa una nuova contraddizione, che a suo dire
escluderebbe ancor di più la tesi del licenziamento in tronco.
Anche
in questo caso -come in quello appena esaminato ed al quale integralmente si
rinvia- l’osservazione dell’appellante appare pertinente, ma non è comunque
tale da comportare la modifica del giudizio di primo grado, l’esistenza del
licenziamento in tronco essendo stata chiaramente provata nel corso
dell’istruttoria, indipendentemente da quanto la convenuta possa aver scritto o
non scritto dopo il 28 luglio 1994. Per quanto riguarda il doc. 6, in
particolare, va ad ogni modo precisato -come del resto già osservato dal
Pretore a p. 4 del querelato giudizio- che lo stesso venne allestito, su
richiesta dell’istante (“come da sua richiesta”, doc. 6), al solo scopo di
consentirgli di percepire le prestazioni sociali (“successivamente __________
entrò in malattia e noi decidemmo di lasciarlo in malattia senza infierire
ulteriormente vista anche la particolare situazione”, cfr. interrogatorio formale
__________ ad 8.1).
- L’appellante
contesta inoltre che il prelevamento dell’incasso da parte sua costituisse
un’appropriazione indebita.
A
parte il fatto che la circostanza -se anche vera- non potrebbe assolutamente giovare
all’appellante, non avendo quest’ultimo affermato che ciò renderebbe ingiustificato
il licenziamento in tronco intimato a suo tempo; va osservato che in linea di
principio il licenziamento immediato appare già lecito nel caso in cui il
dipendente (tanto più se, come nel caso concreto, responsabile dell’esercizio
pubblico) non è in grado di giustificare un prelevamento dalla cassa e ciò
anche se il suo comportamento, in assenza degli elementi soggettivi del reato
penale (intenzione di procacciarsi un indebito profitto o di impiegare
indebitamente a proprio profitto l’importo prelevato), non costituirebbe ancora
un’appropriazione indebita ai sensi dell’art. 140 CPS (Streiff/Von Känel,
Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 3 ad art. 321b CO).
Che
il prelevamento di cui trattasi potesse trovare giustificazione nel diritto del
lavoratore di compensare un proprio credito nei confronti del datore di lavoro
-mentre nel corso di causa l’istante aveva affermato di averlo utilizzato per
pagare i fornitori (verbale 18 aprile 1995, p. 5)- è stato (tardivamente)
affermato per la prima volta e quindi in maniera irricevibile (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC) in sede di appello; in ogni caso la compensazione, per essere
efficace, avrebbe dovuto essere comunicata al datore di lavoro immediatamente
al momento del prelevamento (“sofort”, Streiff/Von Känel, op. cit., N. 4
ad art. 321b CO; “immédiate-ment”, Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du
contrat de travail, 2. ed., Losanna 1996, N. 4 ad art. 321b CO), ciò che nel
caso concreto non è però avvenuto.
- Con
l’ultima censura d’appello l’appellante rimprovera al Pretore di non aver preso
in considerazione che il licenziamento del 28 luglio 1994 venne intimato da
__________ a, semplice azionista di minoranza: non trattandosi
dell’amministratore unico della società convenuta, la disdetta -a suo dire- non
era valida.
Anche
in questo caso, l’argomentazione sollevata dall’appellante deve essere dichiarata
irricevibile, siccome formulata per la prima volta in sede di appello (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC). La stessa, ad ogni buon conto, sarebbe infondata anche nel
merito.
È
infatti del tutto evidente che __________, seppur azionista di minoranza, deteneva
determinati poteri in seno alla società convenuta, potendo perciò vincolarla:
ciò è stato del resto riconosciuto dallo stesso istante, il quale da un lato
nella sua corrispondenza con la convenuta (doc. B e C) si rivolgeva proprio al
signor __________a e dall’altro, pendente causa, lo aveva espressamente
riconosciuto come responsabile della società (cfr. istanza p. 2, ove si dice
“... le ripetute telefonate fatte ai responsabili della società ed in
particolare al signor __________ ...”); tanto più che quest’ultimo, a comprova
dei suoi poteri all’interno della società, è personalmente comparso a tutte le
udienze (18.4.1995, 22.5.1995, 7.9.1995 e 30.10.1995) indette in questa causa.
Se ne deve perciò concludere che egli aveva effettivamente la funzione di
organo, in conformità con il criterio funzionale che, nel nostro diritto, regge
il concetto di organo della società anonima (Forstmoser/Meier-Hayoz,
Einführung in das Schweizerische Aktienrecht, Berna 1976, p. 136); d’altra
parte, questo è il senso attribuito dall’art. 55 CC all’organo di una persona
giuridica, concetto che prescinde dai poteri di rappresentanza della S.A. (DTF
104 II 190; IICCA 26 aprile 1993 in re P. SA/P. SA).
- Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Non
si prelevano né tasse, né spese (art. 417 lett. e CPC, art. 343 cpv. 3 CO), mentre
le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
148 CPC
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
17 maggio 1996 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
L’appellante
rifonderà alla parte appellata fr. 500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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