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12.1996.109 ΓÇó Costs compensated after federal remand
12.1996.109Altro tribunale23 mag 1996Modified
Following a partial remand by the Federal Supreme Court, the Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal decided only the allocation of cantonal party costs in a labor dispute. It held that special circumstances justified compensating the ripetibili in both the first-instance and appeal proceedings, because the claimant had prevailed only in principle and had persisted in seeking the full amount despite the fact that part of the claim had already been paid by unemployment insurance.
Art. 148 cpv. 2 CPC; allocation of party costs after partial success and special circumstances. The cantonal court may deviate from the ordinary rule of cost allocation and order compensation of ripetibili between the parties where the successful party has been only partially victorious in substance and where the remaining defeat is explained by circumstances diminishing the equitable basis for a costs award. Such a solution is particularly justified when the claimant maintained an excessive claim notwithstanding an evident prior payment from another source, so that good reasons exist to split the costs entirely between the parties (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.109
Data decisione, Autorità: 23.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00109
Lugano 23 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 159/93 B della Pretura del distretto di Lugano, sez. 3 promossa con istanza 30 aprile 1993 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’898.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro e che il Pretore, con sentenza 22 febbraio 1995, ha accolto per fr. 14’820.-- oltre interessi;
mentre questa Camera, con decisione 12 maggio 1995, ha accolto l’appello della convenuta e di conseguenza ha riformato il primo giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza con il carico di ripetibili all’istante;
avendo la I Corte civile del Tribunale Federale, con sentenza 20 febbraio 1996, accolto parzialmente un ricorso per riforma dell’istante condannando la parte convenuta a versargli l’importo di Fr. 4’646.15;
dovendo ora decidere, per espresso rinvio della Corte federale, sulle ripetibili della procedura cantonale;
ritenuto che la maggior soccombenza dell’istante rispetto alla sua domanda, accolta invero nel principio dell’inesistenza di una causa grave di licenziamento immediato, si rifà al fatto che la parte dell’importo non riconosciutogli già gli era stata versata dall’assicurazione disoccupazione;
atteso che, nonostante questa chiara situazione evidenziata anche nella sentenza d’appello poi riformata, l’istante, anche in sede federale, ha insistito per vedersi riconoscere tutto l’importo,
considerato che per questi motivi si può ritenere che concorrano giusti motivi per ripartire per intero tra le parti le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
pronuncia
Nell’ambito della procedura di prima istanza (inc,. no. 159/93 B della Pretura di Lugano, sez. 3) e di quella d’appello (inc. no. 12.95.103) le indennità ripetibili sono compensate tra le parti.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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