AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.9
Data decisione, Autorità:
21.02.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00009
Lugano
21 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella
causa inc. no. 1076 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 promossa
con petizione 3 aprile 1991 da
rappr. da: avv. __________
Contro
rappr. da: avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto che sia fatto ordine alla
convenuta di modificare la propria ragione sociale;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 29 settembre 1994 ha
accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del
20 ottobre 1994 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione;
Mentre l'attrice con osservazioni 30 novembre 1994
chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a
giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l'appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto
A. __________ con sede a __________o, ha per scopo il commercio ed
altre attività dirette all'utilizzazione di prodotti in materiali ceramici.
Essa è nata dalla divisione delle attività della __________, che nel 1966 ha
fondato la __________ e la __________.
__________,
con sede anch’essa a Lugano, è invece stata costituita nel 1988 ed è attiva
nella fabbricazione e nel commercio della ceramica.
B. Con petizione 3 aprile 1991 __________ ha chiesto che
sia fatto ordine a __________ di modificare la propria ragione sociale affinché
si distingua chiaramente da quella dell'attrice, nonché di apportare le
conseguenti modifiche nella propria gestione, in quanto esisterebbe possibilità
di confusione fra le due ragioni sociali.
Nella
risposta 2 maggio 1991 la convenuta si è opposta alla petizione, asserendo che
nelle due ragioni sociali gli elementi distintivi sono più significativi dei
loro elementi comuni, e che quindi non vi è alcun pericolo di confusione.
Le
parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
C. Nel giudizio impugnato il Pretore ha accolto le
richieste dell'attrice, rilevando che dai documenti prodotti e dalle
testimonianze risulterebbe un reale rischio di confusione delle due ragioni
sociali, rischio accentuato dal fatto che le due società hanno la loro sede nel
medesimo luogo e si rivolgono ad analoga cerchia di clienti.
Le
due ragioni sociali avrebbero inoltre nel loro senso e nella loro sonorità due
elementi di rischio di confusione che, come è emerso dall'istruttoria, avrebbero
di fatto portato il pubblico a confondere le due ditte. Non solo i termini
"Handel" e "Nuova" non sarebbero elementi distintivi, ma
l'aggettivo "Nuova" aiuterebbe addirittura ad alimentare il pericolo
di confusione inducendo a ritenere che vi siano dei legami fra le due società.
Da
ciò l'imposizione alla convenuta, di più recente costituzione, dell’obbligo di
inserire nella propria ragione sociale un elemento chiaramente ed
inequivocabilmente distintivo.
D. Con l'appello in rassegna la convenuta chiede la
riforma del pronunciato pretorile nel senso di respingere la petizione.
Essa
sostiene che in passato sono esistite due ditte quali la __________ e la
__________, entrambe con sede a __________ e che, nonostante la loro maggiore
somiglianza con la ragione sociale dell'attrice, quest'ultima le ha tollerate
per lungo tempo. Appare perciò ora in malafede l'attrice nel chiedere la
modifica della ditta della convenuta, ritenuto che in ogni caso i due elementi
delle ragioni sociali "Nuova" e "Handel" non solo non
comportano rischio di confusione, bensì sono individualizzanti. Il fatto che vi
siano invii postali recapitati all'attrice anziché alla convenuta, e persone
che si rivolgono all'una credendo di rivolgersi all'altra, costituirebbe
circostanza di portata affatto marginale, limitata a casi sporadici e perciò
irrilevanti.
E. Nelle osservazioni 30 novembre 1994 l'attrice chiede
la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili in base ad
argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si dirà nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto
- Secondo l'art. 950 cpv.1 CO le società anonime possono
scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali
sulla formazione delle ditte, ovvero la ragione sociale scelta deve contenere
un richiamo alla natura del negozio o un rimando ad un nome di fantasia, a
patto che tali aggiunte siano conformi alla verità, non traggano in inganno e
non ledano nessun interesse pubblico (art. 944 cpv. 2 CO; art. 38 ORC).
L'art.
art. 951 cpv. 2 CO prevede inoltre specificamente che le ditte delle società
anonime devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta in Svizzera.
Tale obbligo di distinzione mira a proteggere una ditta precedentemente
iscritta a registro di commercio nella sua personalità e a difendere i suoi
interessi d'affari, nonché a proteggere il pubblico dall'essere indotto in
errore e a evitare così ogni rischio di confusione (DTF 100 II 226; Meier-Hayoz/Forstmoser,
Grundriss des Schweizerischen Gesellschaftsrechts, 7. edizione, Berna, 1993,
pag. 137 e segg.; Honsell/Vogt/Watter, OR II, n. 1 ad art. 951 CO).
Ai
sensi dell’art. 956 cpv. 2 CO, chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso
di una ditta può quindi procedere affinché cessi l'abuso.
- Il pericolo di confusione tra due ragioni sociali
dipende in primo luogo dall'attenzione che viene prestata usualmente dalle
persone facenti parte della cerchia di coloro con cui le due ditte
intrattengono relazioni d'affari (DTF 118 II 323, 92 II 98). Tra il
pubblico vanno però annoverati anche terzi, quali ad esempio persone alla
ricerca di un impiego, autorità, servizi pubblici (PTT), ecc. (DTF 118
II 324, 100 II 226). Non è richiesto che la cerchia di coloro che entrano in
contatto con le due ditte esegua un attento confronto fra le stesse, bensì va
appurato se nella memoria dell'individuo (“Erinnerungsbild”) rimane impressa
una chiara distinzione fra le due ragioni sociali (DTF 97 II 155; Honsell/Vogt/Watter,
opera citata, n. 6 ad art. 951 CO).
Le
ditte di società di capitali (società anonima, società cooperativa, società a
garanzia limitata che contiene nomi di persone) sottostanno ad esigenze più
restrittive che non le
società
di persone (DTF 100 II 226) e i criteri di valutazione sono ancora più
rigidi quando si tratta di due società attive nello stesso luogo (DTF 95
II 458 e segg.; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 139, n. 166),
o sono attive nello stesso ramo o hanno lo stesso scopo sociale (DTF 118
II 324; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 11 ad art. 951 CO).
La
chiara distinzione fra le ditte di società anonime cui fa esplicito riferimento
l'art. 951 cpv. 2 CO, non prevede inoltre che colui che si prevale
dell'esclusiva della ragione sociale debba provare che con la creazione di
quella nuova si sono verificate delle confusioni, è infatti sufficiente la
semplice esistenza del rischio di confusione (DTF 88 II 35; Rep.
1978, pag. 145; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 138, n. 161; Honsell/Vogt/Watter,
opera citata, n. 5 ad art. 951 CO).
Il
pericolo di confusione non è però riconosciuto solo quando la ragione sociale
di un'impresa può essere confusa con quella di un'altra: è sufficiente il
pericolo che per terzi sorga l'impressione che la ditta in questione sia
giuridicamente o economicamente legata ad un'altra (DTF 118 II 324, 90
II 202; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 138, n. 162).
- Il giudice si pronuncia sull’esistenza del rischio di
confusione secondo il proprio libero apprezzamento in base all’insieme delle
circostanze (art. 4 CC; DTF 118 II 324; Meier-Hayoz/Forstmoser,
opera citata, pag. 139, n. 163).
Il
giudizio sul rischio di confusione deve fondare sul confronto delle due ragioni
sociali nel loro complesso, basandosi però soprattutto su quelle parti
costitutive che danno alle stesse l'impronta caratteristica. Importanti sono
dunque quelle parti che colpiscono per la loro sonorità e per il loro senso. Ci
si trova quindi davanti ad un rischio di confusione quando la ragione sociale
più recente contiene parti uguali oppure simili ma che hanno la stessa forza di
quelle contenute in quella più vecchia (Honsell/Vogt/Watter, opera
citata, n. 7-9 ad art. 951 CO). Per determinare se vi sia o no rischio di
confusione, bisogna fare astrazione delle espressioni che vengono normalmente
omesse nelle relazioni d'affari, e stabilire per le rispettive ragioni sociali
quali sia il termine decisivo e caratteristico (Rep. 1978, pag. 143).
- In concreto, si rileva che __________ e __________
sono due società anonime con sede a Lugano.
Gli
elementi che accomunano le ragioni sociali delle due società in questione sono
perciò le parole "__________" e "Lugano", mentre quelli per
cui si differenziano sono "nuova" rispettivamente "Handel".
Le
parole "__________" e "Lugano" presenti nelle due ragioni
sociali sono termini comuni.
La
parola "nuova" non ha una forza distintiva sufficiente che aiuti la
ragione sociale della convenuta a distinguersi da quella dell'attrice. I
termini che più insistentemente si inseriscono nel pensiero del pubblico e che
sono più facili da ricordare per ogni persona che faccia uso della normale
attenzione e che non abbia prevenzioni (Rep. 1978, pag. 144) sono nel
caso specifico le parole "__________" e "Lugano". Tanto
più che le nelle due ragioni sociali in questione non troviamo un solo termine
caratteristico identico, bensì due. Queste due parole hanno una tale forza
caratterizzante che prese sia singolarmente che assieme neutralizzano i termini
"nuova" e "Handel".
Come
giustamente ha rilevato il giudice di prime cure, la presenza dell'aggettivo
"nuova" non fa per sua parte che confermare l'esistenza di un
pericolo di confusione in merito all'esistenza di possibili relazioni
economico-giuridiche tra le due società e fa presumere che vi sia un legame con
la ditta attrice, con il che è ben lungi dall'avere un carattere
individualizzante.
La
stessa cosa dicasi per la parola "Handel", che nonostante sia una
parola straniera e per questo potrebbe attirare l'attenzione del pubblico, non
assurge a carattere individualizzante della ditta. D'altra parte ciò è emerso
chiaramente dall'istruttoria, dove la confusione è risultata proprio dal fatto
che ad esempio nella mente dei clienti, dei bancari e dei portalettere
rimanevano impresse le parole "__________" o "Lugano",
mentre le altre venivano in pratica ignorate.
Dette
analogie, unite all’estrema vicinanza geografica sono un primo chiaro elemento
di confusione, e portano istintivamente ad ammettere l’esistenza di un qualche
legame tra le due ditte, così da poter certo in parte spiegare i numerosi
errori commessi dalle PTT.
- Le ditte sono inoltre attive nello stesso ramo ed
entrambe hanno uno scopo sociale pressoché identico. Come ha rilevato
giustamente il Pretore, esse si rivolgono più o meno alla medesima cerchia di
clienti, fatto questo che accentua il pericolo di confusione.
Dall'istruttoria
è risultato chiaramente che in particolare nella cerchia di persone che hanno
rapporti d'affari con l'attrice sono sorti a più riprese degli equivoci
relativi alle due ragioni sociali. Clienti, banche e le stesse PTT hanno a in
più occasioni inviato rispettivamente recapitato della corrispondenza
all'attrice, che invece era destinata alla convenuta, così come è stato
ampiamente documentato (doc. E1-E24).
Sintomatica
è pure la testimonianza di __________, segretaria di direzione presso
l'attrice, la quale afferma che "...a più riprese ho potuto constatare dei
disguidi di corrispondenza di ordinazioni che riguardavano la __________ e che
erano viceversa recapitate a noi" ..(omissis)..."Per altre ditte che
commerciano in piastrelle e similari come la ditta attrice io non ho mai avuto
alcun problema al riguardo...".
In
senso analogo il teste __________, rappresentante per la Svizzera dell'attrice,
il quale dichiara che "...In relazione all'oggetto della vertenza io posso
affermare che diversi nostri clienti grossisti si sono rivolti a me per sapere
se la nostra ditta aveva rapporti con la __________, nel senso che mi
chiedevano se le due ditte fossero un tutt’uno...".
- Va d’altro canto osservato che proprio perché i
termini “__________” e “Lugano” sono comuni, essi non sono per principio
protetti
Ne
discende pertanto, per la ditta più giovane, il diritto di usare nella propria
ragione sociale i termini con significato comune, sempre che detti termini
siano accompagnati da uno o più elementi complementari aventi una forma
distintiva sufficiente (DTF 94 II 130; Rep. 1978, pag. 143).
Si
deve inoltre considerare che il crescente numero di ditte rende più difficile
creare nuove denominazioni, per cui si tende a permettere sempre meno che
vecchie ditte monopolizzino determinate parti costitutive della ditta stessa,
come ad esempio le parole di uso comune e la natura dell'impresa. Anche in
questo caso si deve però avere particolare riguardo a che la nuova ditta scelta
si distingua sufficientemente da quella di imprese concorrenti (Rep.
1982, pag. 40; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 12 e 13 ad art. 951
CO), requisito che la convenuta non adempie per i motivi sopraindicati.
- Si rileva da ultimo che la questione sollevata
dalla convenuta se non sia ravvisabile nell'atteggiamento dell'attrice un abuso
di diritto, non può avere che risposta negativa. L'attrice ha infatti tollerato
in passato la coesistenza di altre due società aventi le ragioni sociali
__________ e __________, ma va precisato che le stesse facevano parte dello
stesso gruppo dell'attrice. In ogni caso il fatto che l'attrice le abbia
tollerate, nulla toglie alla sua facoltà di chiedere la modifica della ragione
sociale della convenuta, se ne esistono gli estremi.
Un
abuso di diritto da parte dell'attrice sarebbe ravvisabile solo nel caso in cui
questa avesse tollerato per lungo tempo l'uso di una determinata ragione
sociale simile alla sua da parte della convenuta, ritenuto che è però
ammissibile che l’avente diritto attenda qualche tempo nell’esercizio dei
propri diritti per verificare se la nuova ditta le arreca realmente un
pregiudizio (DTF 117 II 575 e segg., in particolare consid. 5 bb alla
pag. 582), e quando la convenuta avesse durante questo periodo conseguito
risultati significativi così da fare assurgere ad una certa rinomanza la
propria ragione sociale (DTF 109 II 340).
Nel
caso specifico l'attrice ha però sin dall'inizio e a più riprese invitato
espressamente la convenuta a modificare la propria ragione sociale (doc.
C1-C5), fatto questo che esclude qualsivoglia abuso di diritto.
Se
ciononostante la convenuta ha fatto grossi investimenti e ha espanso la propria
attività sotto la ragione sociale __________, lo ha fatto ben sapendo a che
cosa sarebbe potuta andare incontro.
Il
fatto che siano esistite in passato altre società con una ragione sociale
simile a quella dell'attrice e che quest'ultima le abbia tollerate, non ha
pertanto alcuna rilevanza essendo stata la convenuta, per quanto la riguarda,
invitata sin dall'inizio ad apportare le modifiche necessarie.
Del
resto, proprio dal profilo dell’abuso di diritto appare maggiormente
censurabile il comportamento della convenuta, che ha dapprima spostato la
propria sede a Taverne senza però togliere la dicitura “Lugano” dalla propria
ragione sociale, dicitura ormai inveritiera (cfr. art. 944 CO; art. 38 e 46
cpv. ORC; DTF 113 II 179; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n.
24 ad art. 944 CO), e che piuttosto di modificare detta ragione sociale come
richiesto dalla competente autorità ha in breve tempo riportato a Lugano la
sede sociale mantenendo però uffici propri a Taverne, così come risulta
dall’indagine effettuata d’ufficio da questa Camera presso il Registro di
Commercio di Lugano (art. 322 lit. a CPC).
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Tasse
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara
e pronuncia
-
L'appello 20 ottobre 1994 di __________ è respinto.
-
Le spese della procedura d'appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'attrice fr. 1’000.-- per ripetibili d'appello.
- Intimazione a: __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano-sezione 2 e al Registro di Commercio di
Lugano
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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