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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.84
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00084
Lugano
31 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. 94/91 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
promossa con petizione 16 luglio 1991 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti
in solido al pagamento di fr. 30’432.-- oltre accessori a titolo di mercede
dell’architetto, domanda ridotta a fr. 27’017.-oltre accessori in corso di
causa;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato
la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 27 gennaio 1995 ha
accolto nei confronti del dott. __________ e del dott. __________ per fr.
27’017.-- oltre interessi;
Appellanti i convenuti dott. __________ e dott.
__________, che con atto di appello del 20 febbraio 1995 chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione nei loro confronti;
Mentre l’attore con osservazioni del 27 marzo 1995
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. Nel dicembre del 1988 i dott. __________ e __________
hanno incaricato l’attore della progettazione di un complesso immobiliare da
insediare sul fondo n. __________di __________, di proprietà di __________.
Avendo
l’attore ricevuto solo fr. 20’000.-- sul totale dei propri onorari, con la
causa che ci occupa egli ha proceduto contro i convenuti in solido per ottenere
il saldo di fr. 30’432.-- oltre interessi.
B. Nel proprio allegato di risposta i convenuti si sono
opposti alla petizione.
I
convenuti dott. __________ e dott. __________ hanno preliminarmente eccepito la
carenza di legittimazione passiva, asserendo di avere sempre agito in nome e
per conto della convenuta __________, di cui erano amministratori.
Nel
merito, sarebbe sproporzionata la richiesta dell’attore in relazione alle
prestazioni necessarie all’ottenimento di una licenza preliminare, così come
richiesto all’attore.
C. Il 10 settembre 1992 è stato decretato il fallimento
della convenuta __________.
D. In sede di conclusioni l’attore, facendo proprie le
risultanze peritali, ha ridotto la propria domanda a fr. 27’017.-- oltre
interessi.
I
convenuti dott. __________ e dott. __________ hanno per loro parte mantenuto
tutte le loro eccezioni alla richiesta dell’attore.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che il mandato di progettazione
sia stato conferito all’attore dai dott. __________ e __________ personalmente,
e solo in un secondo tempo essi avrebbero cointeressato la società
nell’operazione.
Non
potendosi ammettere che la società si è assunta il loro debito ai sensi degli art.
175 e segg. CO, liberandoli nei confronti dell’attore, e dovendosi ammettere
l’esistenza di un rapporto di solidarietà tra i due medici, si giustificherebbe
la loro condanna al pagamento di fr. 27’017.-- oltre interessi, importo
corrispondente alla quantificazione dell’onorario dell’attore effettuata dal
perito, e dalla quale il Pretore non ha ritenuto di dover divergere.
F. Con tempestivo gravame datato 20 febbraio 1995 i
convenuti dott. __________ e dott. __________ hanno chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione nei loro confronti.
Questo
perché l’attore, quand’anche gli appellanti non si fossero esplicitamente
manifestati quali rappresentanti di __________, avrebbe dovuto desumere dalle
circostanze l’esistenza del rapporto di rappresentanza.
Sarebbe
comunque eccessivo l’importo riconosciuto all’attore dal Pretore, atteso che
egli avrebbe effettuato prestazioni eccedenti quelle necessarie per
l’ottenimento di una licenza edilizia preliminare.
G. Nelle osservazioni del 27 marzo 1995 l’attore ha
chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto
- Le premesse della rappresentanza diretta sono due: una
procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in
nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2
e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8.
edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La
procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF
99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come
tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art.
34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita
della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art.
35 cpv. 1 CO).
Se
il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata;
non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio
giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl,
opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire
in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la
controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in
se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo
può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità
di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi
la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è
desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in
buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se
questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante
e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando
in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della
stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a
pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera
citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane
ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è
indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep.
1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
- Gli appellanti danno per scontata l’esistenza di una
procura di __________ in loro favore, e ritengono che da tutta una serie di
circostanze l’attore avrebbe dovuto inferire l’esistenza di un rapporto di
rappresentanza in favore di detta società.
Si
tratta di una tesi infondata.
Come
si è detto al considerando precedente, determinanti per il giudizio
sull’effetto di rappresentanza sono solo le circostanze che erano riconoscibili
per lo stipulante (cioè l’attore) al momento della pattuizione contrattuale.
Con
questa precisazione, l’unica circostanza che potrebbe in astratto deporre per
l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, perché nota al momento della
stipula, è quella secondo cui il fondo oggetto del mandato di progettazione
apparteneva a __________ e non ai mandanti personalmente.
Anche
a voler prescindere dalla corrispondenza inizialmente intercorsa tra le parti,
assai esplicita nel radicare il rapporto contrattuale tra e sole persone
fisiche (cfr. i doc. B, C, D, F, G, H), il solo fatto che il fondo per cui si
progetta non appartiene ai mandanti non esclude per nulla che l’incarico di
progettazione possa essere attribuito da terzi, come per esempio da persone
interessate all’acquisto (così in II CCA 3 aprile 1995 in re R./F.), o
finanche da mediatori desiderosi di rendere più attrattivo il fondo da vendere
corredandolo di un’autorizzazione a edificarlo basata su di un progetto
esecutivo (II CCA 27 gennaio 1994 in re G. SA/K.).
Evidentemente,
nemmeno il fatto che l’attore poteva desumere l’esistenza di un legame
economico tra loro e la __________ poteva avere come automatica conseguenza un
effetto di rappresentanza. Vero è semmai il contrario, visto che l’assenza di
legami tra la società proprietaria e i mandanti avrebbe costituito -a rigore di
logica- maggiore indizio della volontà di agire per conto del terzo
proprietario, mentre proprio l’esistenza di detto rapporto economico rendeva
ancor più indispensabile l’esplicitazione dell’eventuale procura, onde evitare
che l’equivoco circa la titolarità del mandato dovesse essere deciso nel senso
dell’apparente, chiarissimo conferimento da parte dei qui appellanti
personalmente.
- Si appalesano per contro come irrilevanti gli
ulteriori elementi addotti dai convenuti, in quanto concernenti fatti
posteriori al conferimento contrattuale.
In
altri termini, per mezzo della successiva intestazione della fattura
dell’attore e dei solleciti, o del fatto che l’acconto gli è stato pagato dalla
__________ non può essere a costruito a posteriori un effetto di rappresentanza
riconducibile al momento della stipulazione contrattuale.
Avendo
i dott. __________ e __________ contrattato in loro nome, il successivo
intervento di __________ poteva avere per loro effetto liberatorio solo nella
misura in cui si dovesse ammettere un accordo in tal senso da parte dell’attore
(art. 32 cpv. 3 CO; art. 175 cpv. 1 in fine CO).
Dato
che però gli stessi appellanti escludono nel loro gravame l’ipotesi
dell’assunzione di debito da parte della __________ (punto 2, pag. 7),
eventualità a giusta ragione analizzata e risolta negativamente dal Pretore,
non vi è più motivo per chinarsi in questa sede ad esaminare l’ipotesi di un’eventuale
liberazione dei qui appellanti in conseguenza dell’entrata in scena della
fallita società anonima.
- Gli appellanti insorgono anche contro la
determinazione della mercede dell’attore, sostenendo che egli avrebbe
effettuato e fatturato anche prestazioni non necessarie al conseguimento della
licenza edilizia preliminare.
Si
tratta di un’opinione che non è confortata dagli atti, visto che a prescindere
dal loro elevato grado di completezza (perizia, risposta 3, pag. 5 in alto) -che
altro non è se non indice di un lavoro accurato-, secondo il perito l’attore
risulta aver effettuato “le prestazioni minime indispensabili per ottenere la
licenza preliminare” (perizia, pag. 6).
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 20 febbraio 1995 dei dott. __________ e
dott. __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
sono
a carico degli appellanti in solido i quali, pure in solido rifonderanno
all’attore fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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