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Numero d'incarto:
12.1995.82
Data decisione, Autorità:
10.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00082
Lugano
10 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1243 della Pretura Lugano, Sezione 2 promossa con petizione
13 novembre 1991 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 10’000.-- oltre interessi a titolo di prezzo di vendita;
E ora sulla domanda 27 aprile 1992 del convenuto, con
la quale ha chiesto la restituzione in intero del termine per presentare
l’allegato di risposta alla petizione;
Domanda alla quale l’attrice si è opposta e che il
Pretore con decreto 2 febbraio 1995 ha respinto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del
26 febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la domanda;
Mentre l’attrice con osservazioni del 30 marzo 1995
chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con petizione 13 novembre 1991 l’attrice ha chiesto la
condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’000.-- oltre interessi quale
prezzo per la fornitura di una cucina componibile.
Il
6 dicembre 1991 __________ i, moglie del convenuto, ha chiesto una proroga di
60 giorni del termine per la presentazione della risposta adducendo l’assenza
all’estero del convenuto per motivi professionali.
Con
lettera 9 dicembre 1991 alla signora __________ il Pretore ha concesso una
proroga di 30 giorni, ha reso attenta la parte della sospensione del termine in
conseguenza delle ferie giudiziarie di __________ e ha consigliato il ricorso
ad un patrocinatore.
B. Avendo il convenuto omesso di presentare la risposta,
il 6 marzo 1992, facendo seguito alla richiesta 4 marzo 1992 dell’attrice, il
Pretore ha assegnato al convenuto il termine di grazia di cui all’art. 169 CPC.
L’invio
raccomandato non è stato ritirato.
La
risposta di causa è stata inoltrata solo il 7 aprile 1992, ed è stata eccepita
di tardività nella replica del 17 aprile 1992 dell’attrice.
C. Il 27 aprile 1992 il convenuto ha presentato istanza
di restituzione in intero contro il lasso dei termini ai sensi dell’art. 137 CPC.
Egli
da circa due anni lavorerebbe a __________ e rientrerebbe perciò solo di raro
in Svizzera, dove vivrebbe invece sua moglie, da lui incaricata del disbrigo
degli affari correnti.
All’inizio
di febbraio 1992 il convenuto si sarebbe ammalato e sarebbe stato ricoverato in
ospedale. La moglie lo avrebbe raggiunto il 15 febbraio e si sarebbe a sua
volta trattenuta a __________ fino al 3 aprile.
Ciò
avrebbe giustificato il mancato ritiro dell’assegnazione del termine di grazia,
così che il convenuto avrebbe appreso della circostanza solo dalla replica
dell’attrice, il 22 aprile 1992.
Dovendosi
ammettere che il convenuto è stato senza sua colpa impossibilitato a presentare
tempestivamente l’allegato di risposta, si giustificherebbe l’accoglimento della
sua richiesta di restituzione in intero.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha osservato che
la moglie del convenuto era da tempo al corrente dell’esistenza della causa, e
già nel dicembre del 1991 era stata invitata ad interpellare un legale, così
che il mancato rispetto del termine di grazia sarebbe in definitiva da
addebitare unicamente a sua negligenza, la quale dovrebbe ricadere sul
convenuto.
Da
ciò la reiezione della domanda.
E. Con tempestivo gravame con richiesta di effetto
sospensivo datato 16 febbraio 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di accogliere la domanda di restituzione in
intero.
La
decisione del Pretore sarebbe eccessivamente rigorosa, atteso che il convenuto
non avrebbe potuto prendere conoscenza dell’assegnazione del termine di grazia
per un motivo grave ed inderogabile.
Il
Pretore, inoltre, prima di assegnargli il termine di grazia avrebbe dovuto
diffidare il convenuto a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell’art. 39 cpv.
2 CPC.
F. Il Pretore il 17 febbraio 1995 ha conferito effetto
sospensivo al gravame.
G. Nelle osservazioni del 30 marzo 1995 l’attrice ha
chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi
considerandi.
Considerato
in
diritto:
-
La restituzione in intero contro il lasso dei termini
costituisce un rimedio di natura eccezionale, giustificato solo dal verificarsi
di un impedimento indipendente dalla volontà della parte o del suo
patrocinatore, ossia un motivo reale ed oggettivo, estraneo ad ogni omissione
intenzionale o negligenza (art. 137 CPC; II CCA 8 marzo 1993 in re
J./D.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137, n. 7 e 8).
-
Nel caso di specie, l’asserito impedimento è
costituito dall’improvvisa malattia del convenuto e dalla partenza per l’Africa
della di lui moglie, da lui incaricata di curarne gli interessi in Svizzera,
allo scopo di raggiungerlo e di assisterlo durante la sua degenza in ospedale.
Il
Pretore nel giudizio impugnato ha ammesso la gravità dell’impedimento, ed è a
torto che l’attrice ne censura l’apprezzamento (osservazioni, punto 8d, pag. 6)
dal momento che essa ravvede l’impedimento nella sola malattia del convenuto, e
non nell’insieme di circostanze costituito dalla malattia del convenuto e
dall’assenza dalla Svizzera di entrambi i coniugi.
- Pur ammettendo l’esistenza dell’impedimento, il
Pretore ha respinto l’istanza in quanto la moglie del convenuto sarebbe stata
negligente, omettendo di rivolgersi ad un legale per la tutela degli interessi
del marito dopo essere esplicitamente stata consigliata in tal senso già nel
dicembre del 1991.
Si
tratta di una motivazione che può essere messa in discussione.
In
effetti, se il Pretore avesse impartito tale consiglio perché riteneva la parte
incapace di trattare da sola la causa, si deve ritenere che egli prima di
assegnare il termine di grazia avrebbe dovuto diffidare la parte a munirsi di
un patrocinatore ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPC, atteso che non era in
concreto da ammettere la sua intenzione di disinteressarsene, viste le premure
volte ad ottenere la proroga del termine di risposta (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 137, n. 11).
Se
per contro il consiglio fosse stato motivato dall’assenza all’estero della
parte, sarebbe difendibile il rimprovero di negligenza, posto però che anche in
tal caso si dovrebbe considerare che da un lato la moglie non poteva
rappresentare il marito nella richiesta di proroga del termine di risposta
(art. 64 cpv. 1 CPC), e che, dall'altro, il Pretore non poteva rivolgersi
direttamente a lei invece che al convenuto (cfr. l’intestazione dello scritto 9
dicembre 1991).
- L’esame della predetta lettera del Pretore alla moglie
del convenuto non permette di chiarire la situazione in maniera inequivocabile:
dalla formulazione adottata (“...considerata anche l’assenza di suo marito
all’estero...”) sembra di poter dedurre che l’invito a rivolgersi ad un
patrocinatore non era motivato unicamente dall’assenza del convenuto dalla
Svizzera, ma al contrario era dettato da altre non espresse motivazioni, e non
è fuori luogo ritenere che una di esse fosse proprio il dubbio che la parte,
oltretutto assente, non fosse da sola in grado di far valere adeguatamente le
proprie ragioni.
In
simili circostanze, avuto riguardo della natura e della portata del diritto di
essere sentiti, può essere ammessa la tesi del convenuto secondo cui la
decisione pretorile è stata eccessivamente rigorosa.
Comunque
va ricordato che il termine inosservato è quello di grazia per la presentazione
della risposta, assegnato alla parte convenuta il 6 marzo 1992: a nulla può
giovare il rimprovero del Pretore a quest'ultima di non essersi organizzata
adeguatamente in tal senso, visto come la petizione le fosse nota fino dal 14
novembre pecedente. Infatti, il motivo dell'assenza dei conuigi __________ dal
loro domicilio ticinese non lascia supporre una simile diligenza, così come i
documenti dell'incarto non sono in grado di verificare che la parte convenuta
abbia preso atto dell'assegnazione del termine prima di aver letto l'allegato
di replica.
- L’attrice nelle osservazioni all’appello (pag. 4)
eccepisce per la prima volta la tardività della domanda di restituzione in
intero, osservando che la moglie del convenuto già il 4 aprile 1992, al suo
rientro in Ticino, avrebbe trovato l’avviso di ritiro della raccomandata con
cui al convenuto era stato assegnato il termine di grazia.
Il
rilievo è infondato.
Benché
l’eventuale tardività della domanda di restituzione in intero debba essere
rilevata d’ufficio (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 139, n. 3),
non può essere ammesso che dal solo rinvenimento di un avviso di ritiro di una
raccomandata proveniente dalla Pretura il convenuto dovesse inferire che gli
era stato assegnato il termine di grazia per la presentazione della risposta e
che lo stesso era oramai scaduto.
Non
dovendosi ritenere che il convenuto ha effettivamente saputo dell’avvenuta
assegnazione del termine di grazia prima di leggere la replica dell’attrice,
l’istanza del 27 aprile 1992 può essere considerata tempestiva.
Si
giustifica perciò la riforma del decreto impugnato nel senso di accogliere la
domanda di restituzione in intero e di considerare tempestiva la risposta del 7
aprile 1992.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice, che in
entrambe le sedi si è immotivatamente opposta alla domanda del convenuto.
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
16 febbraio 1995 di __________ è accolto.
Il
decreto 2 febbraio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è
riformato nel modo seguente:
-
La
domanda di restituzione in intero del 27 aprile 1992 è accolta, e di
conseguenza la risposta di causa del 7 aprile 1992 è dichiarata
tempestiva.
-
La
tassa del presente giudizio in fr. 250.-- e le spese sono a carico
dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 350.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già anticipati
dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà al
convenuto fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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