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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.76
Data decisione, Autorità:
14.02.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00076
Lugano
14 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa della Pretura di Lugano, Sezione 5 promossa con da
arch.
(rappr.
da: __________)
contro
(amm.
unica __________)
che il Segretario assessore, con decreto 2 febbraio
1995, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione
dell’istante la superficie di mq 156 al piano terreno e di mq 70 al piano
interrato nello stabile “__________ ” in via __________ a __________ (mapp. no
__________).
Appellante la società convenuta la quale, con atto
d’appello 10 febbraio 1995, chiede l’annullamento della decisione di sfratto.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che
lo sfratto é stato decretato in virtù di una disdetta straordinaria della
locazione per mora della conduttrice in punto alla quale sono state adempiute
tutte le formalità previste dall’art. 257d CO;
che
l’appellante non insorge contro i motivi che hanno determinato il provvedimento
di sfratto ma fa valere la necessità di avere a disposizione del tempo per
perfezionare la compravendita del centro estetico che occupa i locali in
questione e sistemare la pendenza con il proprietario dello stabile;
che,
a prescindere dalle carenze formali dell’atto di appello, i motivi addotti non
possono comportare la riforma del primo giudizio poiché non ne criticano
l’avverarsi, del resto puntuale come correttamente esposto dal primo giudice,
dei presupposti;
che
piuttosto l’appellante chiede di soprassedere all’esecuzione dello sfratto
quasi postulandone una proroga nell’attesa che si concretizzi la trattativa
commerciale di cessione del suo commercio;
che
trattasi di un fatto nuovo e come tale improponibile in appello (art. 321 CPC)
e che, in ogni caso, il differimento dello sfratto non é previsto dalla nostra
legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 506 n. 4);
che
l’appello deve così essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art.
313bis CPC per il che la domanda di concessione di effetto sospensivo diventa
priva di oggetto;
Per i quali motivi
visti gli art. 313bis CPC, 321 CPC e 506 e seg. CPC
pronuncia
-
L’appello
10 gennaio 1995 di __________ é respinto.
-
Non
si prelevano tasse o spese.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di
Lugano, Sezione 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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