AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.71
Data decisione, Autorità:
16.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00071
Lugano
16 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile inc. n. 4256 della Pretura di Locarno-Città, promossa con istanza
22 dicembre 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 7’400.-- oltre interessi a titolo di mercede
dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la
reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’istante al pagamento di fr. 11’014.-- oltre interessi a titolo di
risarcimento del danno;
Il Pretore con sentenza 16 gennaio 1995 ha accolto
l’istanza per fr. 6’400.--oltre interessi e ha respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 6
febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza e di accogliere la riconvenzionale;
Mentre l’istante con osservazioni e appello adesivo
del 23 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento
del proprio, con il quale postula la riforma del giudizio del Pretore nel senso
di accogliere integralmente l’istanza.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Nel luglio del 1990 __________ ha appaltato
all’istante la sostituzione del cambio automatico e l’effettuazione di un
servizio di manutenzione sulla vettura Saab targata __________ di proprietà di
__________ e posseduta dal convenuto in forza di un contratto leasing stipulato
con la proprietaria.
B. __________ ha pagato all’istante solo un acconto di fr.
3’000.--, motivo per cui essa, esercitando il proprio diritto di ritenzione, ha
rifiutato la restituzione della vettura.
Non
avendo il __________ ritirato la vettura, l’istante si è rivolta alla polizia,
che l’ha informata che la vettura risultava denunciata come rubata al
convenuto.
C. L’istante
ha esercitato il diritto di ritenzione anche nei confronti del convenuto.
Questi
per ottenere la restituzione della vettura ha promesso la prestazione di una
garanzia e il pagamento della fattura dell’istante dopo verifica della vettura
da parte di un esperto (cfr. doc. A).
Il
convenuto ha prestato la richiesta garanzia (doc. C), ma rifiuta il pagamento
della pretesa dell’istante, oggetto della presente causa.
D. Nella risposta del 5 febbraio 1993 il convenuto ha
rilevato che l’istante non avrebbe effettuato verifica alcuna circa i rapporti
di diritto sulla vettura prima di prestare la propria opera, peraltro non
effettuata a regola d’arte.
Per il
convenuto non vi sarebbe comunque alcun obbligo, né contrattuale, né
extracontrattuale, di onorare la pretesa dell’istante.
Sarebbe
invece l’istante ad essere debitrice del convenuto per avere illecitamente
trattenuto la vettura per 12 mesi, periodo in cui il convenuto ha dovuto
continuare a pagare il canone leasing, l’assicurazione e l’imposta di
circolazione, il tutto per fr. 11’014.--, somma richiesta in via riconvenzionale.
E. L’istante si è opposta alla riconvenzionale negando
qualsivoglia violazione dei propri obblighi di diligenza, come pure l’esistenza
di un pregiudizio per il convenuto in conseguenza del suo comportamento.
Le
parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
F. Il Pretore nel giudizio impugnato ha rilevato
l’inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, ma ha ritenuto che con
il suo scritto del 17 giugno 1991 il convenuto abbia inteso assumersi il debito
del __________ nei confronti dell’istante, il cui importo sarebbe peraltro di
fr. 6’400.-- come da fattura 18 aprile 1991, e non di fr. 7’400.-- come da
fattura 17 giugno 1991.
Avendo
l’istante in buona fede e lecitamente esercitato il diritto di ritenzione sulla
vettura affidata dal convenuto al __________, essa non potrebbe essere ritenuta
responsabile del danno derivatone al convenuto.
Da ciò
l’accoglimento dell’istanza per fr. 6’400.-- oltre interessi e la reiezione
della riconvenzionale.
G. Con tempestivo gravame datato 6 febbraio 1995 il
convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
l’istanza e di accogliere la riconvenzionale.
Il
Pretore avrebbe a torto tratto la conclusione secondo cui il convenuto avrebbe
assunto il debito del __________ solo in base alla lettera 17 giugno 1991 del
convenuto (doc. A), omettendo invece di considerare le determinanti deposizioni
dei testi __________ e __________, e il resto della documentazione.
Sarebbe
inoltre erronea l’ammissione della corretta esecuzione dei lavori fatturati,
non avendo in particolare l’istante assunto le necessarie informazioni
sull’esistenza o meno di una garanzia di fabbrica sul cambio, e dell’importo
fatturato, tempestivamente contestato.
Quo
alla riconvenzionale, il Pretore avrebbe a torto ritenuto l’istante creditore o
possessore in buona fede, avendo essa omesso qualsivoglia verifica sui rapporti
di diritto sulla vettura in questione, nonostante che la situazione si
presentasse a prima vista come anomala.
H. Delle osservazioni 23 marzo 1995 dell’istante, nelle
quali essa chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili,
si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Nel
medesimo allegato essa si è aggravata in via adesiva contro la sentenza
pretorile, chiedendone la riforma nel senso di ammettere integralmente
l’istanza.
Il
convenuto non si sarebbe assunto solo l’importo della prima fattura, ma anche
quello della seconda, aumentato dei costi di parcheggio nel frattempo maturati,
questione peraltro espressamente riservata nella prima fattura.
I. Con osservazioni del 9 maggio 1995 il convenuto ha
chiesto che l’appello adesivo venga respinto in base ad argomentazioni delle
quali, se necessario, si dirà più avanti.
Considerato
in diritto
- Nella sua lettera del 17 giugno 1991 all’istante (doc.
A), il convenuto facendo esplicito riferimento alla fattura n. __________del 18
aprile 1991 dell’istante al convenuto medesimo (e per esso al suo
rappresentante -cfr. doc. F-) ha affermato la propria intenzione di fornire una
garanzia a copertura dell’importo richiesto allo scopo di poter immediatamente
ritirare il veicolo.
Quo al
pagamento della fattura, il convenuto, contrariamente a quanto da lui ora
sostenuto, si è espresso in termini che potevano essere interpretati secondo il
principio dell’affidamento (art. 1 e 18 CO) unicamente nel senso di una chiara
promessa di pagamento della stessa, condizionata unicamente al controllo della
vettura da parte di un esperto il che, sempre secondo il principio
dell’affidamento, andava inteso nel senso di condizionare il pagamento alla
corretta esecuzione dei lavori fatturati.
Non è
per contro ravvisabile nello scritto in esame riserva alcuna circa l’importo
fatturato, peraltro verificabile già solo in base alla fattura, visti gli
espressi e ripetuti riferimenti al pagamento dell’importo “da lei richiesto”.
- Tale lettera va perciò intesa come l’atto con il quale
il convenuto, seppure ad una ben precisa condizione, si dichiara debitore
dell’istante di quanto da lui fatturato.
In
altri termini, agli occhi dell’istante tale lettera costituisce un
riconoscimento di debito da parte del convenuto ai sensi dell’art. 17 CO e non
un’assunzione di debito ex art. 175 e segg. CO, come ritenuto dal Pretore, dato
che da una parte non vi è menzione della volontà o della consapevolezza di
assumersi il precedente debito di un’altra persona (cioè del __________) nei
confronti dell’istante, e che d’altra parte il riconoscimento è esplicitamente
riferito ad una pretesa vantata nei confronti del convenuto stesso, così come
risulta dall’intestazione della fattura doc. F.
Si
tratta perciò di un “kausaler Schuldbekenntnis”: “causale” perché ne viene
esplicitata la causa, ma comunque valevole e, in quanto contratto unilaterale,
fonte per l’istante di sufficiente motivo per procedere nei confronti del
convenuto nel caso si verificasse la condizione posta (II CCA 2 maggio
1995 in re O./A.; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 16 e 35 ad art.
17 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 e 5 ad art. 17 CO).
- Il convenuto rimprovera al Pretore di non avere
considerato tutte le circostanze del caso, ma unicamente la predetta lettera,
ma la censura è manifestamente priva di fondamento.
Eventuali
colloqui e discussioni precedenti detto scritto del convenuto non potrebbero
infatti valere che alla stregua delle trattative sfociate proprio nel suddetto
impegno, mentre eventuali dichiarazioni contrarie del convenuto successive a
detto impegno, che come si è detto ha natura contrattuale, non potrebbero
valere ai fini di sopprimerlo unilateralmente.
Ad ogni
buon conto, né “dall’insieme delle trattative intercorse”, alle quali fa
genericamente riferimento il convenuto (appello, pag. 3), né dalle deposizioni
__________ e __________ da lui invocate o dall’altra documentazione in atti
emerge alcunché atto a far ritenere che gli accordi tra le parti fossero
diversi da quanto riportato dal doc. A, o a far desumere il consenso
dell’istante alla soppressione o anche solo alla modifica dell’impegno assunto
nei suoi confronti dal convenuto (in senso contrario alle tesi del convenuto:
deposizione __________ pag. 6; irrilevante per raffronto al testo del doc. A il
contenuto delle precedenti trattative riportato dal teste __________, pag. 12).
Il
convenuto stesso, del resto, non sa andare oltre lo stadio della generica
critica all’apprezzamento probatorio del Pretore, e non è perciò in grado di
indicare alcun elemento concreto che giustificherebbe una soluzione contraria.
- Ciò premesso, l’obbligo di pagamento del convenuto
risultava essere condizionato solo dal buon esito della verifica tecnica
sull’operato dell’istante.
A non
averne dubbi, l’esito di tale verifica è stato positivo.
Infatti,
non nuoce all’istante il montaggio di una batteria diversa da quella prevista
per quel tipo di vettura, prestazione non inclusa nella fattura in esame, e
separatamente retribuita con fr. 100.-- dal convenuto medesimo (deposizione
__________ pag. 6).
Né può
essere opposto all’istante il generico rimprovero concernente la mancata
verifica di un’ipotetica garanzia di fabbrica sul cambio della vettura: posto
che il convenuto non ha affatto dimostrato (e del resto nemmeno seriamente
sostenuto) l’esistenza di siffatta garanzia, peraltro da non presumere secondo
l’ordinario andamento delle cose (la vettura aveva all’epoca più di 3 anni -doc.
1-; lo stesso referto doc. D parla della garanzia in termini di eventualità),
non si vede quale possa essere all’atto pratico la conseguenza della mancata
verifica della sua esistenza.
In
assenza di altre e più fondate censure circa l’opera fornita dall’istante, si
deve ritenere verificata la condizione alla quale il convenuto ha inteso
subordinare il proprio obbligo di pagamento.
- Il convenuto contesta anche la decisione sulla riconvenzionale.
Premesso
che l’azione, data l’inesistenza di precedenti rapporti contrattuali tra le
parti, si dovrebbe fondare sull’atto illecito dell’istante costituito
dall’immotivata ritenzione della vettura, la decisione del Pretore merita
invece conferma già solo per l’assenza di illecito.
E’ in
effetti pacifico che il fatto che l’oggetto ritenuto sia proprietà di un terzo
non osta per principio all’esercizio del diritto di ritenzione da parte del
creditore (DTF 106 II 42), a patto che si verifichi un caso di
applicazione dell’art. 895 cpv. 3 CC, ovvero che il creditore sia stato in
buona fede al momento dell’esercizio del diritto di ritenzione.
Per
essere in buona fede non è però necessario credere che il debitore sia
proprietario dell’oggetto ritenuto, ma è invece sufficiente poter ritenere in
buona fede che il debitore, ancorché non proprietario, poteva disporre
dell’oggetto (II CCA 19 ottobre 1994 in re G./S. SA; Oftinger, Zürcher
Kommentar, n. 131-136 ad art. 895 CC).
Considerato
che il convenuto ha volontariamente affidato la propria vettura __________
nell’ambito di una trattativa volta alla ripresa da parte sua del contratto di
leasing stipulato dal convenuto con __________ A, e che egli solo il 25
settembre 1990 ha promosso l’azione civile per ottenere dal __________ la
restituzione della vettura e solo il 27 novembre 1990 l’ha denunciato per il
titolo di appropriazione indebita (cfr. incarti richiamati), circostanze di cui
l’istante ha avuto conoscenza solo entrando in contatto con il convenuto, non
solo l’istante al momento dell’esercizio del diritto di ritenzione poteva
ritenere in buona fede il __________ autorizzato a disporre della vettura, ma
questi in quel periodo era da ritenere effettivamente autorizzato a disporne.
Tanto
basta a destituire da ogni fondamento la pretesa del convenuto.
Ne
consegue la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo punto.
- L’istante nel proprio gravame adesivo contesta la
decisione del Pretore di non accordargli il maggior importo previsto dalla
successiva fattura 17 giugno 1991.
La
censura è parzialmente fondata.
E’ infatti
da ammettere (cfr. considerandi 1 e 2) che il convenuto si è dichiarato
debitore dell’istante di quanto previsto nella fattura doc. F. Egli era perciò
cosciente (e consenziente) del fatto che la custodia della vettura avveniva
contro pagamento di fr. 200.-- al mese.
Essendosi
prolungata la custodia di due mesi nell’intervallo tra le due fatture, la
maggiore pretesa dell’istante risulta fondata per fr. 400.--, mentre sono prive
di fondamento -l’istante non le ha suffragate in alcun modo- le ulteriori pretese
di fr. 350.-- per “Zins-Verlust” e di fr. 250.-- per “Spesen und Umtriebe”.
E’ per
contro infondata la tesi dell’istante di un’assunzione globale da parte del
convenuto della seconda fattura, assunzione non desumibile dal testo della sua
successiva lettera datata 19 giugno 1991 (doc. B) e per cui l’importo della
fideiussione (doc. C) costituisce unicamente un indizio, e non la prova certa.
Ne
consegue la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l’istanza
per fr. 6’800.-- oltre interessi, riforma che non comporta però la modifica del
riparto di spese e ripetibili operato dal Pretore.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
6 febbraio 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello,
consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T o t a
l e fr. 800.--
già
anticipati dal convenuto, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’istante fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. L’appello
adesivo 23 marzo 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 16 gennaio 1995 della Pretura di
Locarno-Città è riformato nel modo seguente:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________ r, __________ è condannato a pagare alla __________,
l’importo di fr. 6’800.-- oltre interessi al 5% a partire dal 13 agosto 1991.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 330.--
b)
spese fr. 20.--
T o t a
l e fr. 350.--
già
anticipati dall’istante, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico
del convenuto.
L’istante
rifonderà al convenuto fr. 50.-- per ripetibili parziali d’appello.
V. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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