AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.5
Data decisione, Autorità:
24.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00005
Lugano
24 luglio 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei
giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini,
segretario
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11’323 della Pretura di Mendrisio-Nord promossa con petizione
12 ottobre 1988 da
(__________)
contro
(patrocinata
dall’avv. __________ o)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 8’546.-- oltre accessori a titolo di risarcimento
del danno contrattuale, domanda aumentata a fr. 8’802.40 oltre interessi in
corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 25 novembre 1994 ha
accolto per fr. 8’026.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 2
gennaio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 13 febbraio 1995
postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il 25 gennaio 1988 l’attrice ha incaricato la
convenuta di recuperare la propria autovettura dalla scarpata in cui era
scivolata in territorio di __________.
Ritenendo
che l’intervento della convenuta abbia arrecato gravi danni alla vettura, con
la petizione in rassegna l’attrice ne ha chiesto il risarcimento.
B. Nella
risposta del 12 dicembre 1988 la convenuta si è opposta alla petizione, negando
di avere causato danni, che sarebbero invece conseguenti all’incidente in cui è
incorsa l’attrice, o comunque di doverne sopportare la responsabilità, espressamente
declinata, alla luce delle circostanze, e segnatamente dell’esigenza di procedere
in tempi brevi ad una difficile operazione di recupero.
C. Nel
giudizio impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un
contratto di mandato, è giunto alla conclusione secondo cui la convenuta
avrebbe eseguito l’incarico ricevuto in maniera negligente, causando un danno
di fr. 8’026.-- oltre interessi che sarebbe giustificato porre a suo carico.
D. Con
tempestivo gravame datato 2 gennaio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il referto
peritale, posto dal Pretore a base del giudizio impugnato, sarebbe contraddittorio
ed inattendibile, in quanto non sarebbe altro che una personale ed ipotetica
ricostruzione degli avvenimenti, sprovvista del necessario fondamento
scientifico.
Ritenute
anche le risultanze testimoniali, non si potrebbe perciò ritenere provato
l’avvenuto danneggiamento in occasione dell’operazione di recupero della
vettura, così che dovrebbero essere respinte le pretese dell’attrice.
E. Nelle
osservazioni del 13 febbraio 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. A questo stadio della causa è incontestato che i
rapporti tra le parti devono essere disciplinati dalle norme sul contratto di
mandato.
In base all’art.
398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e
fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art.
321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In generale
la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative
(per tante: II CCA 2 febbraio 1995 in re B./R.):
-
il mandante
ha subito un danno;
-
il mandatario
ha violato un dovere contrattuale;
-
esiste un
nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio
subito dal mandante;
-
il mandatario
ha commesso una colpa.
Il mandante
che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale
e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art.
97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è
imputabile (DTF 113 II 433).
L’esame
rigoroso di queste premesse consente di affermare che la sentenza impugnata non
va esente da critiche.
- Il tema
del danno necessita di ulteriore approfondimento.
2.1 L’attrice
in sede di petizione ha chiesto il risarcimento di fr. 8’546.--, ritenendo tale
importo ascrivibile al comportamento della convenuta.
L’importo
corrisponde a quello della fattura doc. F, e riguarda unicamente danni riportati
dalla parte destra del suo veicolo.
Siffatta
richiesta era peraltro perfettamente coerente con la versione della dinamica
del sinistro fornita dall’attrice, secondo la quale il veicolo avrebbe
inevitabilmente subito “il parziale danneggiamento del tetto, del cofano, del
parabrezza, nonché diverse ammaccature lungo tutta la fiancata sinistra” (cfr.
petizione, punto 5, pag. 3).
Di
conseguenza l’attrice dichiarava che “i summenzionati danni non formano e non
possono neppure formare l’oggetto della presente vertenza” (petizione, ibidem).
2.2 Con
istanza di modifica del petitum del 31 agosto 1993 l’attrice ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 8’802.40 oltre interessi.
Tale
richiesta, motivata dalle risultanze della perizia, sembrerebbe a prima vista
una semplice estensione di poche centinaia di franchi della domanda principale
ex art. 75 lit. b CPC, ma è in realtà una vera e propria mutazione dell’azione
giusta l’art. 74 CPC, dato che all’importo stabilito dal perito si giungeva ammettendo
tra l’altro la responsabilità della convenuta, ancorché parziale, per i danni
al cofano, al tetto, al parabrezza (cfr. perizia, punto 3.3.2.4, pag. 22),
questioni manifestamente ed esplicitamente sottratte al contraddittorio nella
prima parte del processo.
La convenuta
con osservazioni del 23 settembre 1993 ha manifestato la propria opposizione
alla richiesta di aumento del petitum, per cui il Pretore in calce a detta lettera
ha avvisato che la discussione dell’istanza di modifica del petitum sarebbe avvenuta
all’udienza del 21 ottobre 1993, prevista per l’audizione del perito. A
quell’udienza, proseguita il 25 ottobre 1993, la questione non è tuttavia stata
discussa, ed in seguito essa non è più stata sollevata dalle parti o dal
giudice.
Essendo l’irricevibilità
di una domanda in conseguenza dell’illecita mutazione dell’azione questione che
il giudice non esamina d’ufficio, ma solo su eccezione della parte (IICCTF
3 novembre 1994 in re R./R.), sarebbe lecito chiedersi se vi siano a questo
stadio della causa gli estremi per respingere parte delle richieste
dell’attrice già solo per motivi procedurali, questione che però, come si vedrà
più avanti, può nella specie rimanere aperta.
2.3 Sempre
in tema di danno -ma a ben vedere è anche una questione di nesso causale- ci si
deve chiedere come sia da trattare l’eventualità in cui la stessa parte
dell’auto dell’attrice sia stata danneggiata prima dall’uscita di strada, ed in
seguito anche dalle operazioni di recupero della vettura.
Il perito
nei casi in cui ha ravvisato il verificarsi dei due eventi dannosi sulla medesima
parte del veicolo è partito dal costo di riparazione e l’ha ripartito tra i
responsabili degli eventi dannosi in percentuali corrispondenti alla gravità
dei danni arrecati dal singolo evento dannoso (cfr. p. es. per il tetto il
punto 3.3.1.4 della perizia alla pag. 19).
Siffatto
procedere non è però necessariamente corretto dal profilo giuridico: premesso
che alla convenuta non incombe responsabilità alcuna per i danni causati
dall’attrice, non è sufficiente ai fini risarcitori che l’attrice dimostri
astrattamente che una parte meccanica o di carrozzeria è stata danneggiata per
il 60% da una parte e per il 40% dall’altra; l’attrice doveva piuttosto dimostrare
che la parte di danno arrecata dalla convenuta ha reso necessaria una maggiore
spesa, aggiuntiva a quella occorrente al ripristino dei danni arrecati dall’attrice
stessa.
Le due
formulazioni sembrano identiche, ma contengono in realtà una profonda divergenza:
se ad esempio il danno subito dal tetto nell’incidente (secondo il perito, pag.
19: “30%” ) ne avesse richiesto da solo la sostituzione per il motivo che la
riparazione non era possibile o, come è assai frequente per le automobili,
avrebbe avuto un costo superiore a quello del pezzo nuovo, ne conseguirebbe che
la sola parte di danno causata dall’attrice al tetto ne avrebbe azzerato il
valore, così che ogni successivo danno arrecatovi dalla convenuta sarebbe
giuridicamente irrilevante poiché non modificherebbe l’ammontare del danno,
essendo oramai acquisita la necessità di sostituire il pezzo.
In altri
termini, quando il perito suddivide degli importi di denaro in base a
valutazioni percentuali, egli non ci spiega se intende semplicemente dire che
la convenuta ha provocato 6 piuttosto che 7 graffi su 10 al cofano o al tetto,
valutazione che da sola è giuridicamente irrilevante, oppure se intende stabilire
che la parte di danno arrecata dall’attrice poteva essere riparata con la cifra
messa a suo carico, mentre il successivo danno causato dalla convenuta ha causato
le spese a lei attribuite.
A non averne
dubbi, il perito ha scelto la via più facile, la quale non aiuta però l’attrice
a fornire una prova attendibile del danno.
Oltre
all’esplicita indicazione del perito di voler optare per una più facile
ripartizione complessiva, che egli stesso dichiara essere ampiamente opinabile
(cfr. punto 3.3.2.2, pag. 21), l’inattendibilità delle suddivisioni percentuali
risulta con tutta evidenza dalla ripartizione in parti uguali del costo di
sostituzione del vetro laterale fisso (pag. 22), che è invece stato interamente
rotto dall’una o dall’altra delle parti, oppure dal fatto che la ripartizione è
stata utilizzata quando non vi era certezza sul responsabile (p. es. punto
3.3.1.5, pag. 20), oppure ancora dal fatto -assolutamente impossibile nella
valutazione dei danni effettivamente arrecati dalle rispettive parti- che la
somma degli importi messi a loro carico corrisponde sempre al costo di
sostituzione dei pezzi inservibili.
- Sulla
scorta di queste considerazioni, pur ammettendo -come stabilito dal perito e
dal Pretore- che l’operazione di recupero non è stata eseguita con la dovuta
diligenza, l’ammontare del danno da risarcire deve essere drasticamente
ridotto.
3.1 In primo
luogo non può sicuramente essere messa a carico della convenuta alcuna
percentuale dei cosiddetti “danni non meglio attribuiti” (perizia, punto
3.3.2.5, pag. 22), in quanto per siffatti danni è manifesto che l’attrice non
ha portato la prova certa che gli stessi sono stati causati dall’intervento
della convenuta.
La convenuta
è perciò liberata dall’obbligo di pagare il 30% di fr. 980.70 (perizia, ibidem),
pari a fr. 294.20.
3.2 Analoghe
considerazioni valgono per tutti gli altri danni che il perito ha ripartito tra
le parti per non averli saputi attribuire ad uno piuttosto che all’altro evento
dannoso, e meglio per il piantone posteriore sinistro del tetto (perizia, punto
3.3.1.5, pag. 20), conteggiato al punto successivo, per il vetro laterale fisso
fr. 16.50, per i pannelli e sedili fr. 63.--, per l’inquadratura dei montanti
fr. 264.60 e per paraurti anteriore fr. 62.55 (complemento a perizia, pag. 40)
il che comporta una riduzione del danno ascrivibile alla convenuta di fr.
406.65.
3.3 Devono
poi essere defalcati tutti gli importi messi a carico della convenuta per i
danni al tetto, al cofano, al parabrezza, e alla fiancata sinistra.
Questo non
perché tale pretesa è stata formulata dall’attrice in maniera proceduralmente
non corretta, ma perché essa ha di fatto espressamente ammesso la propria
responsabilità per quei danni (petizione, punto 5, pag. 3).
E’ vero che
l’attrice ha in seguito di fatto ritrattato la propria ammissione aumentando il
petitum sulla scorta delle risultanze peritali, ma a mente di questa Camera
tali risultanze si prestano ad equivoci poiché fondate su un’errata nozione del
concetto giuridico di danno. In particolare esse, come si è detto, non costituiscono
la prova certa del fatto che le suddette parti di carrozzeria potevano essere
riparate con la sola somma messa a carico dell’attrice, e che quanto addebitato
alla convenuta costituisce invece il costo della riparazione dell’aggravamento
del danno da lei commesso su quelle stesse parti della vettura.
In assenza
di tale prova, non può che conseguirne la reiezione delle relative pretese,
ammesse dal Pretore in misura di fr. 1’030.-- per il parabrezza, fr. 1’784.60
per il tetto, fr. 1’108.70 per il cofano, fr. 222.35 per il parafango
posteriore sinistro e piantone, il tutto per complessivi fr. 4’145.65.
- Può
invece essere sostanzialmente confermato il giudizio pretorile laddove attribuisce
alla convenuta la responsabilità per i danni subiti dalla parte destra della
vettura, essendo in tal caso il perito riuscito ad affermare con la necessaria
certezza che gli stessi sono riconducibili alla manovra di recupero del veicolo
(punti 3.2.4.4, 3.3.1.1, 3.3.1.2, pag. 18 e 19).
Analoga
certezza sulle cause del danno è data anche per il meccanismo dei fari, il
quale era senz’altro funzionante dopo l’incidente e prima del recupero (teste
__________).
Posto che la
convenuta in questa sede non mette seriamente in discussione l’accertamento
della sua negligenza nell’esecuzione della manovra di recupero, va perciò
confermata la sua condanna al risarcimento dei seguenti danni:
- parafango
anteriore destro
(complemento
alla perizia, pag. 40) fr. 267.80
-
profili
fiancata destra fr. 73.50
-
retrovisore
esterno destro fr. 363.80
-
portiera
destra fr. 1’580.40
-
maniglia
esterna fr. 59.--
-
raschiavetro
e vetro porta destra fr. 193.--
-
lamiera
frontale fr. 288.90
-
meccanismo
fari fr. 283.50
-
palpebre fari fr. 69.60
Totale fr. 3’179.50
Ne
conseguono in tale misura il parziale accoglimento del gravame e la riforma del
giudizio impugnato.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
2 gennaio 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 novembre 1994 della Pretura di Mendrisio-Nord è
riformata nel modo seguente:
“1. La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________ fr. 3’179.50 oltre interessi al 5% dal 19 maggio
1988.
- Le spese e la tassa di giustizia di fr. 770.--, da anticipare
dall’attrice, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico della convenuta.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 450.-- per parte di ripetibili.”
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per i 2/5 e per 3/5 sono a
carico dell’attrice.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 200.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione:
__________;
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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