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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.331
Data decisione, Autorità:
10.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00331
Lugano
10 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.848 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 4 marzo 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100’000.--
oltre interessi;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 5 dicembre 1995 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 23 dicembre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 22 gennaio 1996 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
con la petizione sostiene che la convenuta sottoscrivendo per accettazione la
lettera inviatale il 20 aprile 1990 da __________ (doc. D) si sarebbe impegnata
a versarle fr. 100’000.-- nel caso in cui l’attrice il 30 agosto 1990 avesse
liberato e riconsegnato in perfetto ordine a __________ i locali da lei
condotti a __________.
Avendo
l’attrice provveduto a quanto richiestole, le sarebbe dovuta la somma in
questione.
B. Nella
risposta del 12 marzo 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo
che l’attrice non avrebbe ossequiato la condizione impostale dal doc. D, visto
che i locali in questione sarebbero stati riconsegnati in ritardo sul termine
stabilito, sporchi e ingombri di attrezzature dell’attrice.
C. Le
parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la convenuta avrebbe
stipulato con __________ un contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 112
CO, nel quale l’attrice avrebbe avuto diritto a richiedere direttamente la
prestazione pecuniaria in suo favore al verificarsi di determinate condizioni.
Una
di queste condizioni, radicata negli accordi tra la convenuta e
____________________sarebbe stata quella di un preavviso di 120 giorni sulla
data di consegna dell’immobile, condizione che non si sarebbe verificata, così
che la petizione sarebbe da respingere senza necessità di esaminare il
verificarsi dell’altra condizione (o controprestazione), costituita dalla
riconsegna dei locali al 30 agosto 1990.
E. Con
tempestivo gravame datato 23 dicembre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il
doc. D costituirebbe contratto tra le parti qui in causa, nel quale la
convenuta si sarebbe obbligata al pagamento di fr. 100’000.-- e l’attrice a
liberare i locali da lei condotti entro il 30 agosto 1990, senza altre
condizioni, ed in particolare non quella di un preavviso di 120 giorni.
Inoltre,
dalla sequenza degli scritti in atti si dovrebbe concludere che la condizione
dei 120 giorni, alla quale l’attrice era peraltro estranea, sarebbe stata
superata proprio dall’accordo doc. D, circostanza che si evincerebbe anche
dalla successiva lettera della convenuta doc. 8.
Avendo
l’attrice correttamente adempito alla propria prestazione, le dovrebbe essere
riconosciuto l’importo dedotto in causa.
F. Nelle
osservazioni del 22 gennaio 1996 la convenuta ha chiesto la reiezione del
gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno
riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
L’attrice
contesta in sostanza l’accertamento del Pretore sulla natura giuridica degli
accordi risultanti agli atti, negando la tesi del contratto a favore di terzi
in favore di quella secondo cui tra le parti qui in causa esisterebbe un
rapporto contrattuale diretto, per il quale la convenuta si è impegnata a
pagare all’attrice la somma di fr. 100’000.-- in cambio dell’abbandono del
capannone avuto in locazione da __________ alla fine dell’agosto del 1990.
-
Le
argomentazioni dell’attrice si rivelano tuttavia manifestamente infondate,
posto che la tesi secondo cui lo scritto doc. D, apparentemente stipulato da
altre parti, sarebbe da interpretare come un contratto tra attrice e convenuta
è stata chiaramente smentita da unanimi risultanze istruttorie, rettamente
rammentate nel giudizio impugnato, secondo le quali le parti in causa non
avrebbero avuto alcun contratto diretto sul tema (cfr. le deposizioni
__________, __________, __________).
Non
potendosi nemmeno ammettere che __________ abbia agito come rappresentante
diretto di una o dell’altra parte -nessuna parte ha del resto sostenuto una
simile tesi-, si deve necessariamente concludere per l'inesistenza del rapporto
contrattuale diretto con la convenuta sostenuto dall’attrice.
- Vero
è piuttosto che con la lettera doc. D del 20 aprile 1990 __________ ha inteso
confermare il contenuto di un accordo da lui precedentemente raggiunto con
l’attrice, mediante il quale quelle parti mettevano anticipatamente fine al
contratto di locazione relativo ai locali occupati da __________ a __________,
non potendosi dedurre altro dall’impegno assunto dall’attrice di liberare i
locali per una certa data e di riconsegnarli in ordine e puliti al locatore
(doc. D, punto 1).
Quale
controprestazione per l’uscita anticipata, __________ ha promesso all’attrice
la prestazione di __________ consistente nel versamento di fr. 100’000.--,
prestazione da effettuarsi al momento della riconsegna dei locali (doc. D,
punto 2).
- Giuridicamente
l’impegno assunto in proprio nome da __________nei confronti della qui attrice
è da qualificare come promessa della prestazione di un terzo ai sensi dell’art.
111 CO.
Secondo
l’esplicito tenore di detta norma, stante l’adempimento da parte dell’attrice,
ne seguirebbe l’obbligo per __________ di risarcire il danno derivatole in
conseguenza del mancato pagamento da parte della convenuta.
E’
però pacifico che, in linea di principio, la promessa effettuata da __________
all’attrice non vincola contrattualmente il terzo di cui si è promessa la
prestazione, che non per il motivo di detta promessa diviene parte contrattuale
o debitore della prestazione, e non può perciò essere con successo convenuto in
causa (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 2 ad art. 111 CO).
- Nel
caso di specie occorre però esaminare quale sia il significato da attribuire
alla firma apposta in seguito dalla convenuta “per accettazione” in calce al
predetto doc. D, dopo che esso era già stato firmato da __________ e
dall’attrice (cfr. doc. 8).
5.1 A
mente di questa Camera, tale firma non può che costituire l’esternazione a
quelle parti del proprio consenso sul contenuto delle pattuizioni di cui al
medesimo doc. D. La convenuta ha perciò fatto proprio l’impegno al pagamento di
fr. 100’000.-- promesso all’attrice da ____________________
Dal
punto di vista di __________ ciò significava che la convenuta dichiarava di
assumere il di lui debito nei confronti dell’attrice ai sensi dell’art 175 cpv.
1 CO, mentre l’attrice poteva a sua volta ragionevolmente intendere che la
convenuta confermava e si assumeva l’impegno dichiarato dal __________, con la
conseguenza di diventare anch’essa debitrice dell’attrice.
5.2 Al
medesimo risultato per il quale la convenuta è divenuta debitrice dell’attrice,
si giungerebbe del resto con la diversa costruzione giuridica, fatta propria
dal Pretore, secondo cui __________ per adempiere alla promessa fatta
all’attrice nel doc. D, ha concluso con la convenuta un contratto in favore
dell’attrice ai sensi dell’art. 112 CO, contratto risultante dalla precedente
corrispondenza tra quelle due parti (cfr. in particolare il doc. 5), e ribadito
dallo stesso doc. D.
- Stante
l’impegno contrattuale della convenuta al pagamento della somma di fr.
100’000.-- prevista dal doc. D, restano da esaminare eventuali eccezioni che
potrebbero validamente inibire l’esecuzione dell’impegno assunto.
6.1 L’eccezione
ex art. 82 CO dell’inadempienza dell’attrice all’impegno di riconsegnare i
locali in questione a __________ non merita protezione.
Infatti,
l’attrice ha d’un lato adempiuto al proprio obbligo di restituzione con
soddisfazione del locatore (cfr. la deposizione di __________, secondo cui “lo
stato in cui __________ha lasciato i locali era uno stato normale”).
E’
d’altro lato vero che vi è stato ritardo di un giorno nella consegna, ma dalla
limitata mora dell’attrice nessuno ha tratto conseguenze, non essendo stato
tempestivamente pronunciato il recesso dal contratto doc. D, ammesso e non
concesso che ciò fosse possibile ex art. 108 cifra 3 CO (Von Thur/Escher,
Allgemeiner Teil des Schweizerische Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2,
pag. 151 e 152), e non essendo per tale ritardo derivato a __________ o alla
convenuta un danno passibile di essere risarcito dall’attrice (art. 102 cpv. 2
CO, 103 cpv. 1 CO, 107 cpv. 2 CO; Von Thur/Escher, opera citata, pag.
144 e 145).
6.2 Del
tutto infondata è anche l’eccezione della convenuta, accolta dal Pretore,
secondo cui sarebbe stato necessario un preavviso di 120 giorni prima del
momento della riconsegna.
Tale
condizione, effettivamente esistita nei rapporti tra __________ e la convenuta,
è però stata modificata da quelle parti nel senso che la convenuta si è
dichiarata disposta ad attendere sino al 17 aprile 1990 per conoscere la data
in cui l’attrice avrebbe liberato i locali (doc. 6).
Questo
termine è stato ossequiato proprio in conseguenza dell’accordo verbale
raggiunto il 12 aprile 1990 tra __________ e l’attrice, accordo in seguito
riassunto dal doc. D, accettato anche dalla convenuta.
Anche
se così non fosse, la condizione non sarebbe in buona fede opponibile
all’attrice, potendo questa contare sull’incondizionata approvazione da parte
della convenuta dei termini di cui al doc. D, e questo nel maggio del 1990,
ovvero allorché alla data pattuita mancavano meno di 120 giorni.
Non
a caso, nella lettera 7 maggio 1990 della convenuta a __________ (doc. 8) nulla
si dice o si obietta a proposito di tale termine, essendosi la convenuta in
quell’occasione limitata a restituire da lei controfirmato l’accordo doc. D,
dal quale risultava che il termine di consegna era il successivo 30 agosto.
- Se
ne deve concludere per l’esistenza del credito di fr. 100’000.-vantato
dall’attrice.
Gli
interessi di mora al 5% possono decorrere dal 31 agosto 1990, data della
consegna del locali.
Ne
consegue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
23 dicembre 1995 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 5 dicembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è accolta.
__________,
è condannata a pagare a ____________________fr. 100’000.-- oltre interessi al
5% dal 31 agosto 1990.
In tale
misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________dell’11 febbraio 1993 dell’UE di Lugano.
- La
tassa di giustizia di fr. 3’200.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono
a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 8’000.-- per
ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’000.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico della convenuta, che rifonderà
all’attrice fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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