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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.320
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00320
Lugano
21 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12.'343 della Pretura di Mendrisio-Nord,
promossa con petizione 29 gennaio 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
11’030.-- a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della
circolazione, domanda aumentata a fr. 13’934.-- oltre interessi in corso di
causa;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 10 novembre 1995 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 4 dicembre 1995 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua pretesa per fr. 13’934.--
oltre interessi;
Mentre i
convenuti con osservazioni del 15 gennaio 1996 chiedono la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il
25 aprile 1991 a __________ l’attore, che in sella alla propria motocicletta
stava superando la colonna in lento movimento in direzione __________ sulla
strada cantonale, è entrato in collisione con la VW Golf di proprietà di
__________, condotta da __________ e assicurata dalla __________, che,
proveniente da una strada laterale, si stava immettendo sulla via principale,
essendosi un automobilista in colonna arrestato per consentirle l’immissione.
B. Con
la petizione l’attore ha chiesto il risarcimento del danno subito, sostenendo
che il sinistro sarebbe stato causato dal comportamento della convenuta
__________, che avrebbe violato il suo diritto di precedenza.
Il
danno, oltre che dalle spese di riparazione del veicolo, sarebbe in massima
parte costituito dalla perdita di guadagno per l’attore conseguente al
ritardato superamento degli esami di fine tirocinio, rinviati in attesa del
ristabilimento dalle ferite riportate nell’urto.
C. Nella
risposta del 16 marzo 1993 i convenuti hanno chiesto la reiezione della
petizione ritenendo che l’incidente sarebbe stato causato esclusivamente dalla
colpa dell’attore, che avrebbe indebitamente superato i veicoli fermi in
colonna.
Sarebbe
inoltre contestato il preteso danno.
D. L’attore
con la replica ha aumentato la propria pretesa a fr. 13’934.-- oltre interessi.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’attore avrebbe sorpassato
la colonna ferma, violando così l’art. 47 cpv. 2 LCS.
Stante
la sua colpa per l’avverarsi del sinistro, le sue pretese potrebbero essere
respinte senza bisogno di esame di merito.
F. Con
tempestivo gravame datato 10 ottobre 1995 l’attore ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di ammettere le sue pretese per fr. 13’934.--
oltre interessi.
In
primo luogo, essendosi l’attore ferito nell’incidente, sarebbe applicabile l’art.
61 cpv. 1 LCS, e non il cpv. 2 erroneamente applicato dal Pretore, con la
conseguenza che l’onere della prova non sarebbe interamente a suo carico.
Il
Pretore inoltre avrebbe male valutato le risultanze istruttorie, giungendo
perciò all’errata conclusione di ritenere ferma la colonna superata dall’attore
al momento della collisione.
Non
vi sarebbe perciò stata violazione da parte sua dell’art. 47 cpv. 2 LCS, così
come rettamente stabilito dal TRAM, ma violazione del diritto di precedenza da
parte della convenuta __________, che sarebbe perciò l’unica responsabile
dell’incidente.
G. Nelle
osservazioni del 15 gennaio 1996 i convenuti hanno chiesto la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per
quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- In
primo luogo va dato atto all’attore, che incontestatamente nel sinistro ha
riportato lesioni corporali, dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 61
cpv. 1 LCS, e non del cpv. 2 della medesima norma, come erroneamente ritenuto
dal Pretore, con evidenti conseguenze dal profilo dell’onere probatorio (cfr. Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, 2. edizione, Losanna, 1984, n. 1.4 ad art.
61 LCS), dato che l’attore non è più tenuto a dimostrare la colpa del detentore
convenuto.
L’applicabilità
dell’art. 61 cpv. 1 LCS non esclude comunque la possibilità per i detentori
coinvolti di liberarsi dalla propria responsabilità ai sensi dell’art. 59 cpv.
1 LCS (II CCA 6 giugno 1995 in re L./N. e M.; Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4. edizione, Zurigo, 1989, n. 646
e 647), il che avviene dimostrando che l’infortunio è stato causato da forza
maggiore, oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che un
difetto del loro veicolo a motore abbia contribuito a causare l’infortunio, e
senza che vi sia colpa da parte loro o delle persone per le quali sono
responsabili.
- E’
invece manifestamente errata la sua tesi, riproposta più volte nel gravame,
secondo cui la sentenza 29 maggio 1992 del TRAM, che ha annullato la multa di
fr. 100.-- inflittagli dal Dipartimento di polizia, dovrebbe in qualche modo
essere vincolante in questa procedura.
Non
esiste infatti alcuna norma procedurale che per principio vincola il giudice
civile agli accertamenti di fatto compiuti da quello amministrativo (Rep.
1985, pag. 137 e riferimento; cfr. invece l’art. 112 CPC per i rapporti tra
procedimento civile e giudizio penale di condanna), mentre le valutazioni di
diritto possono a loro volta divergere proprio perché fondate su diverse
situazioni fattuali, dipendenti dalle differenti istruttorie esperite nei due
procedimenti.
- Ritenuto
quanto precede, l’attore critica la decisione pretorile di aver ritenuto una
violazione da parte sua dell’art. 47 cpv. 2 LCS per l’aver superato la colonna
ferma, sostenendo che la stessa sarebbe invece stata in movimento.
3.1 Nel
verbale di interrogatorio del 16 maggio 1991 annesso al rapporto di polizia
(doc. A, pag. 6), l’attore ha dichiarato che al momento del sinistro vi era
forte traffico, così che la colonna da lui superata procedeva a rilento.
In
prossimità del luogo del sinistro la colonna dovrebbe tuttavia essersi
arrestata completamente, visto che l’attore ha affermato che la vettura urtata
“invadeva la mia corsia di marcia passando in mezzo alla colonna di autovetture
ferme”.
A
giusta ragione questa dichiarazione è stata considerata nel giudizio impugnato,
ma il gravame -per intuibili ragioni di causa- è del tutto silente in merito.
3.2 __________,
sentito dalla polizia ed in seguito assunto come teste in via rogatoriale, era
anch’egli in sella ad una motocicletta e seguiva l’attore alla breve distanza
di due o tre metri.
Il
teste avrebbe circolato ad una velocità di 30-35 km/h, e avrebbe notato la
vettura investitrice che si apprestava ad effettuare la propria manovra, tanto
da riuscire ad evitare la collisione nonostante la breve distanza dalla
motocicletta dell’attore.
A
mente del teste la colonna avrebbe circolato lentamente, e una vettura si
sarebbe arrestata per favorire la manovra di immissione della VW Golf.
__________,
che seguiva la VW Golf, ha dichiarato alla polizia che la signora __________
avrebbe effettuato la manovra di immissione allorché la vettura proveniente da
destra si è fermata (doc. A, pag. 8), versione da lui confermata in sede
testimoniale.
3.3 Se
ne deve concludere che almeno la prima vettura della colonna si è arrestata per
favorire la manovra di immissione, così che -necessariamente- la colonna era in
quel punto ferma.
- Come
che sia, è comunque a torto che l’attore pretende di trarre diritto speculando
sul fatto che -nella per lui migliore delle ipotesi- la colonna invece di
essere ferma avrebbe proceduto a rilento o a singhiozzo.
Infatti,
secondo la nota giurisprudenza del Tribunale federale il divieto per il
motociclista di sorpassare i veicoli in colonna vale anche nel caso in cui la
colonna proceda a rilento (Rep. 1985, pag. 27 e segg.), ed è addirittura
incondizionato allorché, come nella specie, il veicolo che precede effettua una
fermata di cortesia per favorire utenti che attendono di potere accedere alla
strada principale (Rep. citato, pag. 28).
- Con
queste premesse, la valutazione concreta del comportamento delle parti consente
di confermare la decisione pretorile di respingere ogni pretesa dell’attore.
5.1 L’attore,
oltre a disattendere il disposto di cui all’art. 47 cpv. 2 LCS, risulta essersi
comportato in maniera imprudente e disattenta.
In
primo luogo egli effettuava la vietata manovra di sorpasso all’inadeguata
velocità di 30-35 km/h, ripetutamente ammessa dal teste __________ che lo
seguiva da presso (doc. A, pag. 8; rogatoria, pag. 2), velocità maggiormente
credibile -viste le ferite da lui riportate- rispetto ai 10 km/h, poco più di
un passo d’uomo, da lui dichiarati.
Vi
è inoltre da ritenere che l’attore non abbia prestato la dovuta attenzione al
comportamento degli altri utenti della strada, prova indiretta ne è il fatto
che, contrariamente a lui, il __________i, che lo seguiva a una distanza di due
o tre metri (si noti che a 30 km/h si percorrono 8,33 metri al secondo, e a 35
km/h se ne percorrono 9,72) si è accorto della manovra della vettura condotta
da __________ e, contrariamente all’attore, è perciò riuscito ad evitare
l’impatto.
5.2 D’altro
canto, pur ammettendo che la __________ era tenuta ad effettuare la manovra di
immissione adottando ogni cautela (cfr. II CCA 22 aprile 1993 in re
G./H. e I:), nulla in atti depone per un suo comportamento contrario a tale
precetto di prudenza: dalla sua destra non proveniva alcun veicolo, e il primo
veicolo della colonna si era arrestato per permetterle l’immissione, di modo
che essa in applicazione del principio dell’affidamento (art. 26 LCS) non era
tenuta ad aspettarsi il sopraggiungere da sinistra di un motociclista che
sorpassava la colonna a velocità inadeguata (Rep. citato, pag. 29).
Nè si può evidentemente
ritenere che essa abbia violato il diritto di precedenza dell'attore per il
fatto di immettersi sulla strada principale provenendo da una laterale con il
segnale di STOP (né l'appellante lo pretende espressamente). La rinuncia al
proprio diritto di precedenza da parte dell'automobilista che ha invitato
__________ ad attraversare la strada principale, vincola incondizionatamente
anche ogni veicolo che indebitamente risale la colonna (Rep. cit.).
Ne
consegue la reiezione del gravame, manifestamente infondato.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 dicembre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico:
L’attore
rifonderà ai convenuti complessivi fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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