AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.314
Data decisione, Autorità:
26.02.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00314
Lugano
26 febbraio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini,
segretario
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12’095 della Pretura
del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 11 gennaio 1993 da
(avv.
__________)
contro
(avv.
__________)
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 48’238.--
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 13 novembre 1995 ha accolto per fr. 42’388.-- oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 28 novembre 1995 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 17 gennaio 1996 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il
28 febbraio 1992 le parti hanno sottoscritto un documento denominato “contratto
di commissione” (doc. A), con cui la convenuta ha incaricato l’attrice della
fornitura e posa dell’arredamento del bar ristorante “__________ ” di
__________ secondo il capitolato annesso al contratto medesimo contro un prezzo
globale di fr. 64’000.--.
B. Asserendo
il proprio corretto adempimento, l’esecuzione di opere supplementari per fr.
850.--, e l’avvenuto pagamento da parte della convenuta di soli fr. 19’200.--,
con la petizione che ci occupa l’attrice ne ha postulato la condanna al
versamento del saldo di fr. 48’238.-- oltre interessi.
C. Nella
risposta del 19 aprile 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo
che l’attrice avrebbe fornito la propria opera con colpevole ritardo, il che
avrebbe causato ritardo nell’apertura dell’esercizio pubblico, e perciò un
danno economico per la convenuta quantificabile in fr. 41’000.--.
L’opera
non sarebbe inoltre stata conforme a quanto pattuito, e avrebbe avuto un minor
valore di fr. 4’025.90, oltre a necessitare di riparazioni per fr. 3’577.15.
Ritenuto
anche il costo della perizia fatta esperire dalla convenuta, e il fatto che
l’attrice non avrebbe diritto a supplementi sulla mercede forfetaria, nulla più
sarebbe dovuto alla parte procedente.
D. Le
parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto, ha ritenuto che l’attrice non avrebbe dimostrato il
proprio diritto a supplementi sulla mercede pattuita.
Vi
sarebbe inoltre effettivamente stato un ritardo nella consegna dell’opera, ma
questo sarebbe stato dovuto al ritardo nell’esecu-zione dei diversi lavori di
ristrutturazione dello stabile, e non sarebbe perciò ascrivibile all’attrice.
Quo
ai difetti dell’opera fornita, gli stessi giustificherebbero unicamente la
riduzione di fr. 5’000.-- della mercede, così come stabilito dal perito
giudiziario.
Posto
infine che le spese doganali sarebbero state pattuite come a carico della
convenuta, ne conseguirebbe un saldo in favore dell’attrice di fr. 42’388.--
oltre interessi, somma per la quale il Pretore ha accolto la petizione.
F. Con
tempestivo gravame datato 28 novembre la convenuta ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe ammesso a torto l’assenza di responsabilità dell’attrice per il
ritardo nella consegna dell’opera, posto che l’attrice avrebbe sdoganato i
materiali necessari solo il 26 marzo 1992, ovvero solamente tre giorni prima
della data prevista per la consegna dell’opera. Di conseguenza sarebbe stato
negato a torto il risarcimento del relativo danno, quantificabile in fr.
25’000.--.
La
convenuta avrebbe inoltre debitamente notificato tutti i difetti dell’opera, e
non solo parte di essi, per un minor valore complessivo di fr. 18’000.--, e non
solo di fr. 5’000.-- come ritenuto dal Pretore.
Vi
sarebbero inoltre stati degli altri difetti, riparati con una spesa complessiva
di fr. 3’577.15, e all’attrice dovrebbero essere addebitati anche fr. 100.--
per una perizia privata, con la conseguenza della totale estinzione per
compensazione del credito dell’attrice.
G. Nelle
osservazioni del 17 gennaio 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Nella
specie è incontestata la qualifica del contratto in esame quale appalto ai
sensi degli art. 363 e segg. CO.
- Il
credito della ditta attrice ammonta, secondo gli accordi presi dalle parti, a
fr. 64’000.-- per la mercede dell’opera, importo al quale sono manifestamente
da aggiungere le spese doganali e l’ICA (doc. A, pag. 1, ultime tre righe).
Tali
spese sono state comprovate in ragione di fr. 2’588.-- (doc. C), con il che il
credito complessivo dell’attrice è di fr. 66’588.--.
Stante
il pagamento di fr. 19’200.--, il saldo è di fr. 47’388.--.
- La
convenuta ancora in questa sede pretende di compensare sul proprio debito fr.
25’000.-- a titolo di risarcimento del danno conseguente ad un presunto ritardo
dell’attrice sul termine previsto per la consegna dell’opera (appello, punto 4,
pag. 4 e 5).
Il
gravame su questo tema è ai limiti del temerario.
Il
Pretore, con esauriente motivazione e addirittura citazione letterale delle
deposizioni testimoniali, ha constatato che il ritardo non è stato dovuto a
colpa dell’attrice, ma che vi è invece stata l’oggettiva impossibilità di
fornire nel termine stabilito a causa di gravi ritardi nei lavori di
ristrutturazione dei locali da adibire ad esercizio pubblico (consid. 5, pag.
5-7).
La
convenuta ha in pratica ignorato la convincente motivazione del primo giudizio,
limitandosi a definirla apoditticamente “del tutto errata”, per riproporre in
sua vece la personale ed infondata tesi secondo cui la mora nella consegna
sarebbe la diretta conseguenza del fatto che lo sdoganamento dei materiali è
avvenuto solo tre giorni prima del termine di consegna.
In
simili condizioni diviene perfino superfluo osservare che il danno,
quantificato in fr. 25’000.-- in base a vaghe percentuali, è ben lungi dall’essere
stato dimostrato, o anche solo reso lontanamente verosimile (art. 42 CO; II
CCA 11 luglio 1995 in re F. SA/D. SA).
- La
convenuta sostiene di aver notificato con sufficiente chiarezza sia il difetto
costituito dall’utilizzo di materiali di minor pregio (doc. 12), che i difetti
delle parti elettriche ed idrauliche (doc. 14).
Per
quanto riguarda le esigenze formali circa il contenuto della notifica dei
difetti dell’opera, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che
il committente deve “segnalarne all’appaltatore i difetti” (art. 367 cpv. 1
CO).
Secondo
il Tribunale federale, tale obbligo implica per il committente la necessità di
comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non
considerare l’opera ricevuta conforma al contratto e di ritenere per questo
responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175).
A
seconda delle circostanze, discende dal principio dell’affida-mento il fatto
che la manifestazione della volontà di non accettare la prestazione
contrattuale può risultare implicitamente anche dalla sola comunicazione dei
difetti (in tal senso: Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 1535; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, pag. 1814), ritenuto anche che dato lo scopo della norma, che è la tutela
del committente, non è appropriato dar prova di eccessivo formalismo sul tema (II
CCA 11 agosto 1993 in re G./P.).
In
concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, anche la seconda
notifica deve essere ritenuta quale valido avviso all’appaltatrice del fatto
che la prestazione da lei fornita non viene ritenuta quale regolare
adempimento, avendo in particolare la convenuta segnalato di aver riscontrato
difetti alle parti elettriche dell’opera (doc. 14, pag. 2).
E’
per contro meno chiaro il riferimento all’intervento di “varie ditte”, tra cui
quelle per opere da sanitario, visto che la ditta in questione si è limitata ad
effettuare i normali collegamenti per la messa in opera (doc. 17), il che non
costituisce evidentemente difetto dell’opera.
Si
devono perciò ritenere validamente notificati i difetti alle parti elettriche,
nonché il vizio costituito dalla fornitura di materiali differenti da quello
pattuito.
- Quo
alla quantificazione del pregiudizio subito dalla convenuta per i difetti
regolarmente segnalati, occorre ritenere quanto segue:
5.1 La
questione a sapere se il minor valore dell’opera sia da ammettere per fr.
5’000.-- o per fr. 18’000.--, la perizia contiene un’apparente incongruenza al
proposito, è da risolvere in favore dell’importo minore.
Tale
è in effetti l’esplicita indicazione del minor valore dovuto al solo uso di
materiali di minore pregio (perizia, risposta 3, pag. 3; risposta 5, pag. 5;
delucidazione orale, pag. 15 dei verbali), mentre il minor valore di fr.
18’000.-- comporta la considerazione di altri fattori (tipo di lavorazione,
rispetto delle dimensioni, qualità delle finiture dei raccordi e delle
sigillature, cfr. delucidazione orale, pag. 15 dei verbali) per i quali non è
mai stata fatta una notifica dei difetti, e che perciò non possono essere
considerati.
5.2 In
conseguenza della validità della seconda notifica dei difetti, possono inoltre
essere considerate determinate pretese della convenuta relative a difetti
dell’impianto elettrico, e meglio quella di fr. 972.15 come da fattura della
ditta __________ (doc. 18), quella di fr. 1’125.-- come da fattura della ditta
__________ (doc. 19) e quella di fr. 500.-- attestata dalla fattura di
__________ (doc. 20), per un totale di fr. 2’597.15.
5.3 E’
invece da respingere la richiesta di fr. 100.-- per la perizia privata fatta
allestire dalla convenuta, non costituendo nella specie la sua esecuzione la
necessaria o anche solo utile premessa per far valere i propri diritti nei
confronti dell’appaltatrice (cfr. invece per il risarcimento del costo della
perizia a futura memoria: II CCA 13 febbraio 1996 in re D. SA/C. SA).
- In
complesso le pretese compensatorie della convenuta risultano fondate per fr.
7’597.15. Essa rimane perciò debitrice nei confronti dell’attrice di fr.
39’790.85 oltre interessi (pari a fr. 47’388.-- ./. fr. 7’597.15).
Ne
consegue il parziale accoglimento dell’appello.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante soccombenza
della convenuta (art. 148 CPC), ritenuto che l’esiguo impegno profuso dal
patrocinatore dell’attrice nella redazione delle osservazioni all’appello
giustifica di commisurare le ripetibili di questa procedura al di sotto dei limiti
minimi previsti dalla TOA.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
28 novembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 novembre 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona
è riformata nel modo seguente:
“1. La petizione è parzialmente accolta.
__________, è condannata a
pagare a __________, fr. 39’790.85 oltre interessi al 5 dal 25 aprile 1992.
- La tassa di giustizia di fr.
1’200.-- e le spese di fr. 1’480.--, da anticipare dall’attrice, restano a suo
carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico della convenuta, che rifonderà
all’attrice fr. 3’400.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico per 19/20 e per 1/20 sono a
carico dell’attrice, alla quale la convenuta rifonderà fr. 500.-- per ripetibili
d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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