Appeal against eviction dismissed after late rent payment

12.1995.283Altro tribunale24 ott 1995Dismissed

Sintesi

The tenant appealed an eviction order issued after termination of the lease for rent arrears. He argued that he had paid the outstanding rent, albeit late, and that immediate eviction would unfairly harm his 90-year-old mother. The appellate court held that the lease had been validly terminated and that payment after the warning deadline under Art. 257d CO does not undo the termination, even if the delay is only one day. It also held that family hardship could not prevent a lawful eviction and that postponement of eviction is not known to the law. The appeal was dismissed summarily as manifestly unfounded, and costs of CHF 60 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 257d CO; Art. 313bis CPC; eviction for rent arrears after warning deadline: late payment after expiry of the grace period does not retroactively cure the default or render the termination abusive, even if the amount is paid only shortly after the deadline. Humanitarian hardship of the tenant or family members does not bar enforcement of a lawful eviction, and a deferral of eviction is not a statutory remedy under the applicable procedure (consid. 1-3). Where an appeal is manifestly unfounded, it may be dismissed at the preliminary review stage without hearing the respondent (consid. 4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.283

Data decisione, Autorità: 24.10.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00283

Lugano 24 ottobre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.95.122 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza di sfratto 5 settembre 1995 da

__________ rappr. dall’ avv. __________

contro

__________ rappr. dall’ avv. __________

che il Pretore, con decreto 17 ottobre 1995, ha accolto facendo ordine al signor __________ di mettere a libera disposizione dell’istante i locali da lui occupati nello stabile sito a __________ in __________.

Appellante il convenuto, con atto di appello 18 ottobre 1995, nei confronti del decreto di sfratto.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Considerato

in fatto ed in diritto

che lo sfratto é stato ordinato dal Pretore poiché il contratto di locazione tra le parti é cessato con effetto al 31 agosto 1995 a dipendenza della disdetta 18 luglio 1995 fatta notificare all’inquilino per mora nel pagamento della pigione;

che l’appellante non contesta la sua inadempienza contrattuale affermando invece di aver pur tuttavia pagato, ma con ritardo, i canoni di locazione in sofferenza;

che inoltre afferma come l’eventuale immediata esecuzione dello sfratto, oltre a risultare profondamente ingiusta, sarebbe controproducente per le condizioni di salute della convivente madre novantenne;

che il contratto tra le parti é stato validamente risolto (SVIT-Kommentar Mietrecht, ad art. 257d CO n. 41) ed il pagamento successivo al termine assegnato con la comminatoria dell’art. 257d cpv. 1 CO non può mutare la situazione dal momento che non costituisce abuso di diritto invocare la resiliazione del contratto nemmeno quando lo scoperto è stato versato solo un giorno dopo la scadenza del termine di 30 giorni della comminatoria (Droit du bail 3/1991 n. 27 );

che l’asserita circostanza, per cui l’esecuzione dello sfratto comporterebbe un irragionevole ed eccessivo nocumento ai famigliari del ricorrente non può in ogni caso impedire lo sfratto stesso, che appare del tutto legittimo;

che il differimento dello sfratto, implicitamente postulato con tale argomentazione, non è un istituto previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 506);

che l’assoluta infondatezza delle argomentazioni d’appello consente di respingere il gravame già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;

Per i quali motivi

visti gli art. 257d CO e 506 e seg. CPC

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 18 ottobre 1995 __________ é respinto.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 50.- e le spese in Fr. 10.- (totale Fr.

60.-) sono a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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