Appeal against appointment of expert declared inadmissible

12.1995.251Altro tribunale26 set 1995Inadmissible

Sintesi

The plaintiff appealed a first-instance order by which the Pretura, after noting that the expert had conducted inspections in the presence of only the defendant, re-appointed the same expert to complete the report. The Court of Appeal held that the appointment of a judicial expert is an unappealable procedural order under Art. 95(1) CPC. It therefore declared the appeal inadmissible. Because the appeal’s substance complained of bias, the court treated it as a recusal request and remitted the matter to the Pretore to decide under the rules on recusal. No costs were imposed.

Regest

Art. 95 cpv. 1 CPC; nomina del perito giudiziale e mezzi d’impugnazione; la designazione del perito da parte del giudice costituisce atto ordinatorio non appellabile. Restano riservate alle parti le vie per far valere la ricusa del perito, rispettivamente per censurare l’eventuale parzialità nell’ambito delle forme previste dagli art. 27 segg. CPC. Qualora l’atto di impugnazione sia diretto sostanzialmente contro l’idoneità o l’imparzialità del perito, esso può essere qualificato come istanza di ricusa e rinviato al primo giudice per la relativa decisione (consid. 2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.251

Data decisione, Autorità: 26.09.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00251

Lugano 26 settembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 11'587 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 11 ottobre 1989 da

__________ rappr. dallo studio legale __________

contro

__________ rappr. dallo studio legale __________

con la quale si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 23’526.- oltre interessi e spese a titolo di residuo di prezzo di compravendita di un immobile e di mercede d’appalto.

Ed ora sull’appello 20 settembre 1995 della parte attrice nei confronti del dispositivo II. della decisione 26 luglio 1995 con la quale, facendo seguito ad una domanda dell’attrice di nullità del referto peritale, il Pretore ha così pronunciato:

I. E' ordinata in causa una perizia.

II. A perito è designato l'arch. __________, __________, __________, il quale dovrà rispondere ai quesiti e controquesiti peritali.

III. Il periodo procederà indilatamente nei propri incombenti eseguendo ogni accertamento utile e necessario, rispondendo ai quesiti e controquesiti peritali, previa convocazione delle parti.

IV. Egli presenterà l'eventuale referto completivo in 3 copie entro tre mesi dall'intimazione del presente decreto.

V. Il perito dovrà prestare la propria opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità, attendendosi al compito affidatogli, sotto le comminatorie dell'art. 307 CPS.

Letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che la parte attrice ha chiesto al Pretore di dichiarare la nullità della perizia allestita in causa dall’arch. __________ per il fatto che il perito ha esperito dei sopralluoghi alla sola presenza della parte convenuta ed ha fatto capo a dichiarazioni della stessa parte raccolte in occasione dei sopralluoghi senza richiederne l’autorizzazione al giudice;

che con la decisione qui impugnata il Pretore dopo aver constatato che l’agire del perito era contrario al principio del contraddittorio non ne ha tratto conclusioni attorno alla nullità o meno del referto peritale ma si é limitato ad incaricare nuovamente lo stesso perito affinché, dopo aver convocato entrambe le parti per i suoi incombenti, abbia a procedere all’allestimento della perizia individuata nel dispositivo IV della decisione quale “eventuale referto completivo”;

che con l’atto di appello che ci occupa la parte attrice si limita a criticare la designazione del precedente perito poiché lo stesso, con il suo atteggiamento si é dimostrato parziale, si é fatto influenzare dalla convenuta e ha compiuto accertamenti in contrasto con la realtà fattuale di causa;

che infatti si chiede la nomina di un nuovo altro perito;

che la nomina del perito giudiziale é un atto di procedura del giudice che avviene nelle forme dell’ordinanza senza possibilità di appello (art. 95 cpv. 1 CPC) ma riservata la facoltà per le parti di chiederne la ricusa (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile in Rep. 1994, 165);

che l’appello in questione deve quindi essere dichiarato irricevibile;

che tuttavia lo stesso deve essere inteso quale istanza di ricusa del perito nuovamente designato e come tale rinviato al Pretore affinché abbia a pronunciarsi al proposito nelle forme e nei modi di cui agli art. 27 e seg. CPC;

che non torna conto qui esprimersi sull’assenza, nella decisione pretorile, di un dispositivo sull’accoglimento o meno dell’eccezione di nullità della perizia che sarebbe, come tale, impugnabile in appello siccome da emanarsi nelle forme del decreto (art. 145 e art. 96 CPC) e sull’opportunità per il primo giudice di rimediarvi formalmente;

che l’esito scontato dell’appello permette di deciderlo già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC ,

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 20 settembre 1995 é respinto siccome irricevibile.

§ Esso é ritornato al Pretore affinché abbia a trattarlo quale istanza di ricusa del perito.

  1. Non si prelevano tasse o spese

  2. Intimazione a: -__________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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