AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.191
Data decisione, Autorità:
12.10.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00191
Lugano
12 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 733 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 28 settembre
1989 da
contro
rappr.
dall'avv. __________ e studio legale __________
e
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
400’000.-- oltre accessori;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 12 maggio 1995 ha accolto per fr. 356’669.15 oltre
interessi nei confronti di __________ e respinto nei confronti della
__________;
Appellante
__________, che con atto di appello del 2 giugno 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione nei suoi confronti.
Mentre
l'attrice con le osservazioni del 1° settembre 1995 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
12 agosto 1987 il convenuto __________, agente quale amministratore di
__________, ha sottoscritto per avallo un vaglia cambiario di fr. 400’000.--
emesso da __________ in favore dell’attrice.
Il
vaglia cambiario non è stato onorato né dall’emittente, né dalla società
avallante, dal cui fallimento l’attrice ha ottenuto un dividendo di soli fr.
1’822.--.
B. A
mente dell’attrice, il convenuto __________ avrebbe avallato il pagherò in
piena coscienza dell’insolvenza della società anonima per la quale agiva.
La
sua colpa grave conferirebbe all’attrice il diritto di procedere nei suoi
confronti per il risarcimento del danno subito in base alle norme che regolano
la responsabilità degli organi della società anonima, mentre la convenuta
__________ dovrebbe rispondere in solido del medesimo danno fino a concorrenza
di fr. 300’000.-- avendo essa garantito con fideiussione solidale l’attività di
fiduciario svolta da __________.
C. Nella
risposta del 18 dicembre 1989 il convenuto __________ si è opposto alla
petizione, contestando qualsiasi responsabilità per le precedenti attività di
__________, di cui era da poco divenuto amministratore unico, e di __________.
Il
vaglia cambiario in questione avrebbe in particolare costituito una sorta di
garanzia per impegni già esistenti, e non avrebbe perciò indotto l’attrice a
nuove disposizioni in favore dei debitori.
L’attrice
dovrebbe in definitiva incolpare solo sé stessa per avere permesso
l’indebitamento fino a fr. 400’000.-- di persone non solvibili
D. Nel
proprio allegato responsivo __________ si è opposta alla petizione, rilevando
tra l’altro di aver inteso garantire l’attività fiduciaria di __________ in
quanto prestata per conto di __________, circostanza in concreto non
verificatasi.
E. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità degli art. 754 e segg.
CO in vigore sino al 30 giugno 1992, ha ritenuto che in conseguenza della
sottoscrizione per avallo del vaglia cambiario all’attrice sia derivato un
danno di fr. 356’669.15, pari al saldo passivo del conto di __________
diminuito del dividendo fallimentare incassato.
Avendo
il __________, gravemente negligente, commesso un illecito, consistente
nell’omessa verifica della reale situazione economica della società da lui amministrata,
sarebbe da accogliere la petizione in quanto diretta nei suoi confronti fino a
concorrenza del danno subito dall’attrice.
Sarebbe
per contro da respingere la pretesa vantata nei confronti dell’assicuratrice,
non avendo l’assicurato in specie agito in qualità di fiduciario.
G. Con
tempestivo gravame datato 2 giugno 1995 __________ ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione anche nei suoi
confronti.
Il
Pretore, in sostanza, avrebbe ammesso a torto l’esistenza delle premesse per
l’applicazione degli art. 754 e segg. v.CO in favore dell’attrice.
H. Delle
osservazioni 1° settembre 1995 dell’attrice, nelle quali essa chiede la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
reiezione da parte del Pretore della pretesa dell’attrice in quanto formulata
nei confronti della convenuta __________ non è stata oggetto di impugnazione,
ed è perciò cresciuta in giudicato.
Oggetto
della disputa a questo stadio della causa è di conseguenza unicamente la
questione a sapere se, ed eventualmente in quale misura, il convenuto
__________ sia debitore nei confronti dell’attrice.
- Le
parti e il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CCS), sono concordi
nel ritenere che il suddetto quesito sia da risolvere mediante l’applicazione
degli art. 754 e segg. v.CO.
Le
premesse cumulative necessarie al riconoscimento della responsabilità
dell’amministratore ex art. 754 v.CO sono quattro: violazione di un dovere,
intenzionalità o negligenza, esistenza di un danno e di un nesso di causalità
adeguato tra il comportamento dell’amministratore e il danno (DTF 110 II
394; Rep. 1984, pag. 364; II CCA 29 luglio 1993 in re R./D, 11
marzo 1991 in re I. SA/G.).
Nel
caso di fallimento della società, in concreto verificatosi, l’esercizio
dell’azione spetta in prima linea all’amministrazione del fallimento (art. 756
cpv. 1 v.CO), la quale ha ceduto il proprio diritto all’attrice (art. 756 cpv.
2 v.CO; cfr. doc. Z), che è perciò in ogni caso legittimata a procedere.
- Dall’esame
degli atti risulta che la banca attrice in data 23 settembre 1986 ha concesso a
__________ un credito in conto corrente (cifrato) fino a concorrenza di fr.
550’000.-- (doc. AA).
Le
garanzie reali e personali fornite dal debitore sono state mano a mano escusse
dalla banca nell’intento di contenere il saldo passivo del conto corrente (cfr.
deposizione __________).
Da
ultimo, in data 17 giugno 1987 la banca attrice ha escusso la garanzia di fr.
300’000.-- prestata dalla __________ di __________ (doc. Q), il che ha
momentaneamente ridotto il saldo passivo del conto corrente a fr. 135’046.50
(doc. R, pag. 3), saldo tuttavia lievitato a fr. 533’070.90 al 12 agosto 1987
(doc. R, ibidem), data della firma del vaglia cambiario doc. E, senza che in
quel momento l’attrice disponesse più di garanzia alcuna per tale importo (cfr.
replica, punto 4, pag. 2).
- Al
convenuto l’attrice ha rimproverato quali violazioni dei suoi doveri di
amministratore:
-
il
fatto che “egli ha deliberatamente sottoscritto l’avallo al pagherò di fr.
400’000.-- esibendo i suddetti bilanci e conti d’esercizio della __________ da
lui firmati, che sapeva fasulli, cognito della totale insolvenza della stessa
società e ciò nella sua qualità di amministratore unico della medesima e di
fiduciario del __________” (petizione, pag. 4);
-
il
fatto che “mascherando una situazione patrimoniale tutt’altro che buona con
l’ausilio di bilancio e conto delle perdite e dei profitti artefatti e con
l’avallo di una cambiale per un importo di fr. 400’000.--, il convenuto ha
indotto la Banca ad accettare una garanzia in apparenza solida e sufficiente a
coprire l’esposizione nei confronti del __________. L’attrice, legittimata a
ritenere valida tale garanzia, non ha avuto quindi modo di richiederne di
ulteriori al cliente o di procedere immediatamente all’incasso del debito”
(replica, pag. 8);
-
il
fatto di “non avere potuto né dovuto controllare i bilanci e i conti societari”
e di avere “indotto l’attrice con l’ausilio di documentazione artefatta, ad
accettare una garanzia in apparenza solida” (conclusioni, pag. 4 e 5);
con
la conseguenza che “senza le assicurazioni fornite dal __________ la banca non avrebbe
potuto accettare l’avallo della __________ e avrebbe quindi esaminato altre
forme di garanzie che pure venivano offerte (vedi audizione testi __________ e
__________) e che avrebbero consentito la copertura del debito __________”
(conclusioni, pag. 3 e 4).
Il
Pretore (consid. 11) ha per sua parte ritenuto che il convenuto avrebbe violato
gli obblighi che gli incombevano secondo l’art. 722 cpv. 3 v.CO, non procedendo
a verificare nel dettaglio i bilanci sottoscritti e ad accertarsi se la società
da lui amministrata sarebbe stata in grado di far fronte agli impegni assunti.
-
A
fronte di siffatte pretese violazioni, l’attrice ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 400’000.-- oltre interessi, ovvero l’intero
importo del vaglia cambiario da lui avallato per conto della società che
amministrava, pretesa ammessa dal Pretore fino a concorrenza dell’effettivo
credito dell’attrice nei confronti di __________.
-
Ai
fini della decisione risulta decisiva la questione a sapere se tra le asserite
violazioni dei doveri dell’amministratore e il danno vantato dall’attrice
esista un nesso di causalità adeguata.
6.1 A
questo proposito si deve innanzitutto rilevare che al convenuto non vengono
affatto rimproverate azioni mediante le quali egli avrebbe diminuito gli attivi
della società (così invece in Rep. 1987, pag. 224).
Non
si può perciò ritenere che l’impossibilità per __________ di far fronte
all’impegno cambiario nei confronti dell’attrice sia da mettere in relazione
con azioni od omissioni del convenuto, non dovendosi ammettere che queste, se
vi sono state, abbiano avuto la conseguenza di lasciare senza beni ed averi
sociali detta persona giuridica.
6.2 Il
secondo rilievo che si impone è che l’agire del convenuto non ha avuto per effetto
la messa a disposizione del __________ di ulteriori fondi da parte della banca
attrice.
E’
in altre parole stata smentita dall’istruttoria la tesi attorea secondo cui
l’avallo sarebbe stato prestato contestualmente ad un aumento sino a fr.
400’000.-- del limite di credito concesso al cliente (cfr. conclusioni
dell’attrice, punto 2, pag. 2), risultando al contrario, come si è detto (cfr.
il consid. 3), un’esposizione senza garanzie al 12 agosto 1987 di fr.
533’000.-- circa (cioè entro i limiti del limite di credito originario di fr.
550’000.--), e la successiva riduzione del saldo passivo fino a circa fr.
358’000.--.
6.3 La
stessa banca attrice, del resto, (cfr. le citazioni al consid. 4) sembra
circoscrivere l’effetto delle negligenze del convenuto al fatto che se fosse
stata conosciuta l’inconsistenza economica dell’avallo di __________ essa
avrebbe chiesto altre garanzie oppure il rimborso immediato del credito.
Se
in quel momento fosse effettivamente stato possibile per la banca ottenere l’una
o l’altra di queste soluzioni, allora si dovrebbe ammettere l’esistenza di un
nesso causale adeguato tra l’agire del convenuto e il danno pecuniario da lei
subito.
6.3.1 Gli
atti non permettono di ritenere che una richiesta di restituzione del saldo passivo
del conto presentata dalla banca a __________ il 12 agosto 1987 avrebbe avuto
esito favorevole.
Al
contrario, il successivo atteggiamento del cliente, per il quale il convenuto
non deve evidentemente rispondere, permette piuttosto di dedurre che, secondo
l’ordinario andamento delle cose, con tutta possibilità l’attrice non avrebbe
nemmeno ottenuto quelle parziali restituzioni che hanno consentito di ridurre
il saldo passivo di quasi fr. 200’000.--.
La
stessa attrice, del resto, ha sollevato ampi dubbi circa la solvibilità e
l’onestà del proprio cliente, così che nulla depone per l’esistenza di un nesso
causale tra il comportamento del convenuto e la mancata restituzione del denaro
mutuatogli da parte del __________.
6.3.2 Nemmeno
risulta assodato che il 12 agosto 1987 vi fosse per l’attrice la possibilità di
ottenere dal debitore altre e più solide garanzie in luogo dell’inconsistente
avallo prestato da __________.
In
effetti, l’unica altra garanzia di cui si fa menzione negli allegati di causa (petizione,
pag. 3 in alto) è un preteso credito di U$ 500’000 addotto dal cliente nei
confronti di una società estera, garanzia che la stessa attrice aveva
immediatamente scartato “perché inaccettabile” (petizione, ibidem; cfr. anche
la deposizione del teste __________), prima ancora che si prendesse in
considerazione l’avallo poi sottoscritto dal convenuto.
Né
si può senz’altro ammettere che se la banca attrice, in piena cognizione della
situazione economica della società anonima avallante, avesse rifiutato la
garanzia così fornitale, vi sarebbe stata l’effettiva possibilità di ottenere
altre, più consistenti garanzie, dovendosi piuttosto ritenere secondo
l'ordinario andamento delle cose che il cliente, oramai pressoché insolvente,
null’altro poteva offrire all’attrice a copertura dei propri impegni.
6.4 A
titolo abbondanziale si osserva infine, sempre dal profilo del nesso di
causalità adeguata, che nemmeno in base alla scarna documentazione contabile
presentata dal convenuto (doc. F-J) l’attrice poteva seriamente credere che la
società avallante avrebbe potuto sopportare un esborso in suo favore di fr.
400’000.--. Un prudente esame delle cifre, già solo in base alle conoscenze
medie della materia di cui dispone questa Camera, permette in effetti di considerare
come assai improbabile una simile eventualità.
Dal
conto economico per il 1986 (doc. F) si evince unicamente un utile di esercizio
di fr. 31’570.15, manifestamente insufficiente alla bisogna.
Il
bilancio alla medesima data (doc. G) è estremamente generico, e per quanto
comprensibile non induce a soverchi ottimismi, essendo la liquidità di poco
superiore agli impegni verso i creditori, figurando a bilancio un cospicuo
debito della società nei confronti degli azionisti, e non essendo eruibili riserve
manifeste o di altro tipo tali da indurre a ritenere la possibilità di
assorbire un esborso straordinario di fr. 400’000.--.
Il
conto profitti e perdite al 30 giugno 1987 (doc. H) è in apparenza più
incoraggiante alla luce dell’utile esposto di fr. 129’000.-- e rotti, mentre il
bilancio (doc. J) presenta un notevole aumento sia dei debitori della società
che del debito della stessa nei confronti degli azionisti.
Rimane
comunque il fatto che nemmeno in base a tali più ottimistiche cifre l’attrice poteva
ritenere sicuro o anche solo probabile che la società avallante avrebbe potuto
fare effettivamente fronte all’impegno assunto, il che torna evidentemente a
ulteriore detrimento della tesi secondo cui il comportamento del convenuto
sarebbe stato all’origine del danno subito dall’attrice.
- La
conclusione alla quale si deve giungere, senza più bisogno di esaminare se il
convenuto abbia effettivamente violato i suoi doveri di amministratore, è che
tra le azioni che gli vengono rimproverate e il danno economico di cui
l’attrice ha chiesto il risarcimento non vi è un nesso causale adeguato ai
sensi di legge. In altri termini non si può ammettere che il comportamento del
convenuto sia stato, secondo il normale andamento delle cose e l’esperienza
comune, la causa del mancato pagamento del debito cambiario contratto da
__________ (II CCA 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.; Oftinger,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zurigo, 1975, vol. 1, pag. 72-77).
Ne
deve conseguire la reiezione della petizione, sia in quanto impostata sulle
norme che regolano la responsabilità dell’amministratore (art. 754 e segg.
v.CO), sia in quanto fondata sulle norme in materia di atto illecito (art. 41 e
segg. CO), pure invocate dall’attrice, essendo in entrambi i casi quello del
nesso di causalità adeguata un requisito imprescindibile per il loro
accoglimento.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 giugno 1995 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 maggio 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
-
La petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 8’000.--, e le spese, comprese quelle per la
procedura di grida per modifica di garanzia fiduciaria (inc. 590/g di questa
Pretura), da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico della
__________, la quale rifonderà fr. 15’000.-- a __________ e fr. 24’000.-- a
__________ a titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 4’000.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, la quale rifonderà a
__________ fr. 10’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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