Insurance claim assignment invalid without policy delivery

12.1995.183Altro tribunale21 ago 1995Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The plaintiff appealed against the first-instance ruling that dismissed its action for lack of active standing. It claimed to be assignee of an insured person’s claim under an income-loss insurance policy. The Court of Appeal held that Art. 73 VVG applies to all personal insurance, not only life insurance, and that the policy had to be delivered to the assignee as a mandatory condition. Since the policy was still pledged with the insurer and was not handed over, the assignment was void. The plaintiff therefore did not acquire the claim and could not sue. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 73 VVG; cession and pledge of claims arising from personal insurance require cumulative compliance with written form, delivery of the policy and written notice to the insurer; these formalities are mandatory and cannot be derogated from by agreement (Art. 97 VVG). The provision applies to all personal insurance, not only life insurance, including coverage for loss of earnings due to incapacity for work. If the policy is not delivered, the assignment is null and the assignee lacks standing to sue. Costs follow the event under Art. 148 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.183

Data decisione, Autorità: 21.08.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00183

Lugano 21 agosto 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa, Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.94.43 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 13 ottobre 1994 da


contro


rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;

E ora sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, eccezione che il Pretore con sentenza 23 maggio 1995 accolto;

Appellante l’attrice, che con atto di appello del 29 maggio 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’eccezione;

Mentre la convenuta con osservazioni del 30 giugno 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Con petizione del 13 ottobre 1994 l’attrice, in quanto cessionaria delle pretese di __________, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di 10’000.-- oltre interessi, importo che essa dovrebbe alla signora __________ in conseguenza della sua incapacità al lavoro a seguito di malattia per l’anno 1994.

B. In sede di risposta la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo tra l’altro la nullità della cessione ex art. 73 cpv. 1 LCA, con conseguente carenza di legittimazione attiva per la parte procedente.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità dell’art. 73 LCA alla cessione in esame, ha osservato che la cedente non avrebbe trasmesso alla cessionaria la polizza di assicurazione, precedentemente costituita in pegno manuale presso la convenuta.

Trattandosi di formalità essenziale alla luce della predetta norma, di carattere imperativo, ne conseguirebbero necessariamente la nullità della cessione e la carenza di legittimazione attiva della parte procedente.

D. Con tempestivo gravame datato 29 maggio 1995 l’attrice, richiamato l’art. 73 cpv. 1 LCA, ha osservato che detta norma farebbe riferimento principalmente all’assicurazione sulla vita.

In caso di cessione di pretesa derivante da assicurazione complementare di perdita di guadagno a seguito di malattia o infortunio sarebbero invece applicabili gli art. 164 e segg. CO, in concreto ossequiati dalla cedente.

La possibilità della cessione sarebbe del resto espressamente prevista dalle CGA.

E. Nelle osservazioni del 30 giugno 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili in base ad argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. Contrariamente a quanto sostiene l’attrice (appello, pag. 3 e pag. 4), è evidente che la cessione in esame riguarda un diritto ad una somma di denaro, e non una somma di denaro in contanti, nel qual caso non sarebbe ovviamente necessaria formalità alcuna per la sua trasmissione dal proprietario ad un terzo.

  2. Secondo l’art. 73 cpv. 1 LCA il diritto derivante da un contratto d’assicurazione di persone può essere validamente ceduto o costituito in pegno solo alle cumulative condizioni di valersi della forma scritta, di consegnare la polizza e di notificare per iscritto all’assicuratore l’avvenuta cessione o costituzione in pegno.

Per esplicita disposizione dell’art. 97 cpv. 1 LCA, quanto stabilito dall’art. 73 cpv. 1 LCA non può essere modificato per convenzione.

  1. Già solo dalla sistematica della LCA, che inserisce l’art. 73 LCA quale prima norma della sezione titolata “disposizioni speciali sull’assicurazione delle persone”, si appalesa come infondata l’obiezione dell’attrice secondo cui l’articolo troverebbe applicazione unicamente nel caso di assicurazione sulla vita.

Vero è invece che l’art. 73 LCA riguarda ogni caso di assicurazione di persone, e nella nozione di assicurazione di persone, utilizzata dal legislatore per distinguere dall’assicurazione contro i danni (cfr. la sezione II della LCA; Roelli, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. 3, n. 23 ad art. 73 LCA), rientrano anche le assicurazioni contro eventi quali la perdita di guadagno a seguito di incapacità lavorativa, in quanto tale evento è in primo luogo attinente alla persona dell’assicurato, e solo di riflesso costituisce “danno” ai sensi della II sezione della LCA (Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, pag. 178 e 179; Maurer, Privatversicherungsrecht, 2. edizione, pag. 253).

Ci si dovrebbe inoltre chiedere -ma la questione è oramai superflua- se l’assicurazione avente per oggetto quale prestazione principale il pagamento di una certa somma ad una determinata scadenza, o prima della scadenza in caso di morte, sia -come sembra logico- da qualificare nel complesso proprio come assicurazione sulla vita per il fatto che la prestazione dell’assicuratore dipende dalla sopravvivenza dell’assicurato (Roelli, opera citata, n. 24-27 ad art. 73 LCA), e questo anche se l’assicurazione prevede assicurazioni supplementari accessorie di altro tipo, ma sempre legate alla persona dell’assicurato.

  1. E’ pacifico -né l’attrice può sostenere il contrario- che la consegna della polizza originale alla cessionaria non ha potuto aver luogo, essendo la stessa in possesso della convenuta a titolo di pegno manuale (doc. 3 e 4).

Dovendosi far capo alle formalità di cui all’art. 73 cpv. 1 LCA, e non a quelle meno rigorose previste dal CO, è parimenti pacifico che la conseguenza è necessariamente la nullità della cessione doc. A.

Ne è cosciente la stessa attrice, che a pag. 4 del proprio gravame afferma che:

“Di conseguenza nel caso in cui fosse stata ceduta la polizza la cessione sarebbe stata valida, in quanto sono stati osservati tutti i requisiti, sia della legge che delle condizioni generali della __________.”

Questo non è però stato il caso, e ne consegue -come rettamente stabilito dal Pretore- che l’attrice non è divenuta titolare del diritto materiale vantato in causa, e che la petizione deve perciò essere respinta in ordine per carenza di legittimazione attiva.

Ne discende la reiezione del gravame.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 29 maggio 1995 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 500.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.

L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

insurance assignmentactive standingpersonal insurancepolicy deliverynullityincome losspledgeappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether Art. 73 VVG applies to assignment of a claim from an income-loss personal insurance policy.

Decisione estratta

Yes. Art. 73 VVG applies to all personal insurance, including coverage for loss of earnings due to incapacity for work.

Motivazione estratta

The statute’s system and the concept of personal insurance show that the rule is not limited to life insurance; income-loss cover is tied primarily to the insured person.

Questione giuridica chiave

Whether the assignment was valid despite the policy not being delivered to the assignee.

Decisione estratta

No. Because the original policy remained pledged with the insurer, the mandatory delivery requirement was not met and the assignment was void.

Motivazione estratta

Art. 73 VVG requires written form, delivery of the policy, and written notice to the insurer cumulatively; these formalities are mandatory and cannot be replaced by the more lenient CO rules.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant had standing to sue based on the assignment.

Decisione estratta

No standing existed because the assignment was null and the appellant never became holder of the substantive claim.

Motivazione estratta

Without a valid assignment, the assignee cannot assert the insured’s claim in its own name.

Questione giuridica chiave

Costs of the appeal

Decisione estratta

Appeal costs and party compensation were imposed on the appellant as the losing party.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome under Art. 148 CPC.

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