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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.183
Data decisione, Autorità:
21.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00183
Lugano
21 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 0A.94.43 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,
promossa con petizione 13 ottobre 1994 da
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 10’000.-- oltre interessi in conseguenza del
contratto di assicurazione;
E ora sull’eccezione di carenza di legittimazione
attiva sollevata dalla convenuta, eccezione che il Pretore con sentenza 23
maggio 1995 accolto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 29
maggio 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
l’eccezione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 30 giugno
1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
petizione del 13 ottobre 1994 l’attrice, in quanto cessionaria delle pretese di
__________, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di 10’000.--
oltre interessi, importo che essa dovrebbe alla signora __________ in
conseguenza della sua incapacità al lavoro a seguito di malattia per l’anno
1994.
B. In sede di risposta la convenuta si è opposta alla
petizione, eccependo tra l’altro la nullità della cessione ex art. 73 cpv. 1
LCA, con conseguente carenza di legittimazione attiva per la parte procedente.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta
l’applicabilità dell’art. 73 LCA alla cessione in esame, ha osservato che la
cedente non avrebbe trasmesso alla cessionaria la polizza di assicurazione,
precedentemente costituita in pegno manuale presso la convenuta.
Trattandosi
di formalità essenziale alla luce della predetta norma, di carattere
imperativo, ne conseguirebbero necessariamente la nullità della cessione e la
carenza di legittimazione attiva della parte procedente.
D. Con tempestivo gravame datato 29 maggio 1995
l’attrice, richiamato l’art. 73 cpv. 1 LCA, ha osservato che detta norma
farebbe riferimento principalmente all’assicurazione sulla vita.
In
caso di cessione di pretesa derivante da assicurazione complementare di perdita
di guadagno a seguito di malattia o infortunio sarebbero invece applicabili gli
art. 164 e segg. CO, in concreto ossequiati dalla cedente.
La
possibilità della cessione sarebbe del resto espressamente prevista dalle CGA.
E. Nelle osservazioni del 30 giugno 1995 la convenuta ha
chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili in base ad
argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
-
Contrariamente a quanto sostiene l’attrice (appello,
pag. 3 e pag. 4), è evidente che la cessione in esame riguarda un diritto ad
una somma di denaro, e non una somma di denaro in contanti, nel qual caso non
sarebbe ovviamente necessaria formalità alcuna per la sua trasmissione dal
proprietario ad un terzo.
-
Secondo l’art. 73 cpv. 1 LCA il diritto derivante da
un contratto d’assicurazione di persone può essere validamente ceduto o
costituito in pegno solo alle cumulative condizioni di valersi della forma
scritta, di consegnare la polizza e di notificare per iscritto all’assicuratore
l’avvenuta cessione o costituzione in pegno.
Per
esplicita disposizione dell’art. 97 cpv. 1 LCA, quanto stabilito dall’art. 73
cpv. 1 LCA non può essere modificato per convenzione.
- Già solo dalla sistematica della LCA, che inserisce l’art.
73 LCA quale prima norma della sezione titolata “disposizioni speciali
sull’assicurazione delle persone”, si appalesa come infondata l’obiezione
dell’attrice secondo cui l’articolo troverebbe applicazione unicamente nel caso
di assicurazione sulla vita.
Vero
è invece che l’art. 73 LCA riguarda ogni caso di assicurazione di persone, e
nella nozione di assicurazione di persone, utilizzata dal legislatore per
distinguere dall’assicurazione contro i danni (cfr. la sezione II della LCA; Roelli,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. 3, n. 23 ad art.
73 LCA), rientrano anche le assicurazioni contro eventi quali la perdita di
guadagno a seguito di incapacità lavorativa, in quanto tale evento è in primo
luogo attinente alla persona dell’assicurato, e solo di riflesso costituisce
“danno” ai sensi della II sezione della LCA (Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht,
pag. 178 e 179; Maurer, Privatversicherungsrecht, 2. edizione, pag.
253).
Ci
si dovrebbe inoltre chiedere -ma la questione è oramai superflua- se
l’assicurazione avente per oggetto quale prestazione principale il pagamento di
una certa somma ad una determinata scadenza, o prima della scadenza in caso di
morte, sia -come sembra logico- da qualificare nel complesso proprio come
assicurazione sulla vita per il fatto che la prestazione dell’assicuratore
dipende dalla sopravvivenza dell’assicurato (Roelli, opera citata, n.
24-27 ad art. 73 LCA), e questo anche se l’assicurazione prevede assicurazioni
supplementari accessorie di altro tipo, ma sempre legate alla persona
dell’assicurato.
- E’ pacifico -né l’attrice può sostenere il contrario-
che la consegna della polizza originale alla cessionaria non ha potuto aver
luogo, essendo la stessa in possesso della convenuta a titolo di pegno manuale
(doc. 3 e 4).
Dovendosi
far capo alle formalità di cui all’art. 73 cpv. 1 LCA, e non a quelle meno
rigorose previste dal CO, è parimenti pacifico che la conseguenza è
necessariamente la nullità della cessione doc. A.
Ne
è cosciente la stessa attrice, che a pag. 4 del proprio gravame afferma che:
“Di
conseguenza nel caso in cui fosse stata ceduta la polizza la cessione sarebbe
stata valida, in quanto sono stati osservati tutti i requisiti, sia della legge
che delle condizioni generali della __________.”
Questo
non è però stato il caso, e ne consegue -come rettamente stabilito dal Pretore-
che l’attrice non è divenuta titolare del diritto materiale vantato in causa, e
che la petizione deve perciò essere respinta in ordine per carenza di
legittimazione attiva.
Ne
discende la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
29 maggio 1995 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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