AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.181
Data decisione, Autorità:
27.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00181
Lugano
27 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. 43/1985
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 25
novembre 1985 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
102’260.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 99’631.-
oltre accessori;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in
via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna della controparte al
pagamento di fr. 41’376.65 oltre interessi;
domanda
riconvenzionale, a cui l’attrice si è opposta;
sulle
quali il Pretore con sentenza 5 maggio 1995 si è così pronunciato:
- La petizione è parzialmente accolta.
L’__________,
è condannata a pagare alla __________, Locarno, la somma di fr. 70’994.- oltre
interessi al 6.5% a far tempo dal 14 luglio 1985.
-
La domanda riconvenzionale è respinta.
-
La tassa di giustizia della domanda principale di
fr. 3’800.- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono poste a suo carico
limitatamente a fr. 1’200.- e per il resto sono a carico della convenuta, la
quale rifonderà a controparte fr. 3’000.- di ripetibili.
-
La tassa di giustizia della domanda riconvenzionale,
di fr. 800.- e le spese, sono a carico di __________, la quale rifonderà
inoltre fr. 2’000.- di ripetibili a controparte.
Appellante
la parte convenuta che con atto di appello 26 maggio 1995 ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere
integralmente la domanda riconvenzionale, con la protesta di spese e ripetibili
di primo e secondo grado;
mentre
la parte attrice con osservazioni ed appello adesivo 7 luglio 1995 ha postulato
l’integrale reiezione del gravame e la riforma della sentenza pretorile nel
senso che la petizione venisse accolta per fr. 100’464.40 o in subordine per
fr. 99’172.90 o ancora per fr. 83’489.25, con la conseguente modifica del
dispositivo su spese e ripetibili della domanda principale; il tutto,
protestando spese e ripetibili della procedura d’appello;
appello
adesivo, di cui la convenuta ha chiesto la reiezione con osservazioni 23 agosto
1995;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione:
-
se deve essere accolto l’appello
-
se deve essere accolto l’appello adesivo
-
il giudizio sulle spese e sulle ripetibili
Ritenuto
in
fatto
A. Con
contratto 22 marzo 1985 (doc. 7) l’__________ nella sua qualità di proprietaria
dello stabile sito al mappale n. __________ RFD di __________, incaricò la
ditta __________ di eseguire le opere di consolidamento e di sottomurazione
necessarie alla riattazione dell’edificio di sua proprietà: l’intervento di
quest’ultima ditta consisteva in sostanza nella formazione di colonne verticali
direttamente sotto la muratura esistente (mediante iniezione nel terreno di
cemento ad alta pressione) e nella creazione di uno zatterone di fondazione
alla base delle colonne stesse (cfr. capitolato, doc. A).
I
lavori, eseguiti nella primavera del 1985, vennero parzialmente contestati
dalla proprietaria dell’immobile, che difatti trattenne una parte della mercede
concordata. Di qui la presente causa.
B. Con
petizione 25 novembre 1985 ha chiesto la condanna dell’ al
pagamento di fr. 102’260.- oltre interessi, somma corrispondente alle fatture
rimaste insolute (doc. B1 e C1).
L’attrice
afferma di aver eseguito a perfetta regola d’arte i lavori commissionatile,
informando la direzione lavori dei problemi -per altro non dipesi da sua colpa-
che erano sorti in cantiere: in particolare, in fase d’esecuzione la posizione
delle colonne dovette essere spostata a causa dell’esistenza sulle pareti
esterne di travi di legno -posate dall’impresa di costruzioni per tenere
assieme le pareti- di pluviali e altro, che imposero una distanza dei
macchinari dal muro superiore a quanto originariamente previsto, ciò che ebbe
come logica conseguenza che le colonne stesse vennero a trovarsi sotto i muri
in misura minore del previsto, fornendo così un minor sostegno (cfr. doc. F),
situazione di cui la committenza venne comunque tempestivamente edotta (doc.
E); per quanto concerneva invece la formazione dello zatterone di fondazione,
l’attrice ammette che lo stesso venne eseguito, per un proprio errore, ad una
quota inferiore a quanto previsto, dichiarandosi comunque disposta a sopportare
i maggiori costi che ne sarebbero derivati.
C. Con
risposta e domanda riconvenzionale 13 marzo 1986 la convenuta ha postulato la
reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la
condanna della controparte al pagamento di fr. 41’376.65 oltre interessi.
A
suo giudizio, l’errato posizionamento delle colonne avrebbe comportato la
totale inutilità dei lavori dell’attrice e la necessità di procedere ad una
sottomurazione non prevista, con conseguenti ingenti oneri; anche l’errata
quota dello zatterone di fondazione, che aveva portato ad infiltrazioni d’acqua
durante i lavori di scavo, avrebbe causato importanti costi supplementari,
segnatamente per quanto riguardava il pompaggio dell’acqua; da ultimo, altri
errori commessi dall’attrice durante l’esecuzione dei lavori avrebbero
cagionato ulteriori danni alla convenuta e a terzi, segnatamente alla
__________ e ad altri vicini. Per ovviare a tutti questi danni causati
dall’attrice, la convenuta afferma di aver pagato la somma di fr. 144’636.65,
relativa alla fattura della ditta __________ per lavori supplementari (doc. 3),
importo che, nella misura in cui supera la pretesa di controparte, viene
formalmente chiesto con la domanda riconvenzionale.
D. Nelle
successive comparse scritte le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte:
in sede conclusionale l’attrice ha infine provveduto a ridurre le sue richieste
a fr. 99’631.- oltre accessori.
E. Con
sentenza 5 maggio 1995 il Pretore, in parziale accoglimento dell’azione
principale e respingendo la riconvenzionale, ha condannato la convenuta al
pagamento di fr. 70’994.- oltre interessi.
Il
giudice di prime cure, preso innanzitutto atto che l’ammontare della mercede a
favore dell’attrice non era contestato, ma anzi implicitamente riconosciuto
dalla convenuta, si è limitato ad esaminare se la pretesa posta in
compensazione fosse o meno fondata. Ritenuto che del minor appoggio dei muri
sulle colonne era sicuramente responsabile l’attrice, che, pur avendo
regolarmente notificato il problema degli ingombri sulle pareti, non aveva
messo in atto tutti gli accorgimenti necessari per ovviarvi, egli ha provveduto
a dedurre dalla mercede a suo favore il maggior costo cagionato dalla necessità
di una sottomurazione più ampia del previsto, pari a complessivi fr. 23’590.-,
somma a cui andavano aggiunti altri fr. 7’676.- per le opere resesi necessarie
per rimediare ad altre prestazioni eseguite in maniera non corretta
dall’attrice, in particolare per la differenza di quota del tampone di
sottofondo, il tutto per un totale di fr. 31’266.-; ulteriori deduzioni non
apparivano per contro ammissibili, non avendo la convenuta sostanziato
sufficientemente la propria domanda riconvenzionale, che si limitava alla
generica indicazione di difetti.
Ne
discendeva che dall’importo di fr. 102’260.- richiesto in petizione andavano
dedotti fr. 31’266.-, con un saldo a favore dell’attrice di fr. 70’994.-.
F. Con
appello 26 maggio 1995 la parte convenuta ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere integralmente la
domanda riconvenzionale, con la protesta di spese e ripetibili di primo e
secondo grado.
L’appellante
ritiene in sostanza che gli interventi effettuati dalla ditta __________ per
complessivi fr. 144’636.65, inizialmente non previsti, dovettero essere
eseguiti a seguito dei lavori difettosi compiuti dall’attrice, lavori questi
ultimi che erano praticamente inservibili. La perizia giudiziaria, fatta
propria dal Pretore, non teneva invece assolutamente conto degli accertamenti
fatti subito dopo l’esecuzione dei lavori dell’attrice, ossia che gli
interventi non avevano raggiunto buona parte degli scopi per cui erano stati
messi in atto.
G. Con
osservazioni ed appello adesivo 7 luglio 1995 la parte attrice ha postulato
l’integrale reiezione del gravame e la riforma della sentenza pretorile nel
senso che la petizione venisse accolta per fr. 100’464.40 o in subordine per
fr. 99’172.90 o ancora per fr. 83’489.25, con la conseguente modifica del
dispositivo su spese e ripetibili della domanda principale; il tutto,
protestando spese e ripetibili della procedura d’appello.
A
suo parere, contrariamente a quanto ritenuto dalla controparte, solo una parte
delle opere fatturate dalla ditta __________ si lasciava effettivamente
ricondurre all’asserita esecuzione difettosa dei lavori da parte sua. Il minor
valore (o il maggior costo) causato era tuttavia inferiore ai fr. 31’266.-
posti in deduzione dal Pretore: in particolare, non era vero che all’attrice
andava imputata una colpa di 1/3 per la chiusura del cantiere per una settimana
ordinata dall’Ufficio Tecnico di __________ (ciò che riduceva il minor valore
dell’opera da fr. 30’446.- a fr. 24’575.40); dovendosi inoltre ammettere che
parte delle sottomurazioni avrebbe comunque dovuto essere eseguita dalla ditta
__________ e che inoltre il maggior onere a seguito dei difetti cagionati
dall’attrice corrispondeva solo al 22% della larghezza dei muri, il minor
valore si riduceva ulteriormente a fr. 5’406.60 (22% di fr. 24’575.40) o in
subordine, se le fosse ascrivibile una colpa per la sospensione del cantiere, a
fr. 6’698.10 (22% di fr. 30’446.-) o ancora, nel caso in cui la ditta
__________ sin dall’inizio non fosse stata tenuta ad intervenire, a fr.
22’381.75. Essendo incontestato il suo obbligo a risarcire fr. 5’235.- per i
maggiori oneri di prosciugamento e per il rapporto fotografico, ed accertato
che alla pretesa dell’attrice di fr. 102’260.-, per un errore da lei commesso
al momento dell’allestimento della fattura, andavano aggiunti altri fr.
8’846.-, le sue richieste di appello si fissavano per l’appunto in fr.
100’464.40, in subordine a fr. 99’172.90 e in via ancor più subordinata in fr.
83’789.25.
H. Delle
osservazioni 23 agosto 1995 della convenuta con cui si postula la reiezione
dell’appello adesivo protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Con
l’appello principale la convenuta rimprovera al primo giudice di aver
acriticamente fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario, il quale
aveva accertato che solo una parte dei lavori fatturati dalla ditta __________
(doc. 3) -e posti in compensazione dalla stessa convenuta- erano la conseguenza
della difettosità delle opere eseguite dall’attrice o ancora dei danni che quest’ultima
aveva provocato. A suo dire, invece le testimonianze dei testi __________ e
__________ dimostravano senz’ombra di dubbio il contrario, cioè che gli
interventi della ditta __________ erano effettivamente ed esclusivamente
avvenuti per ovviare ai danni provocati dall’attrice, ciò che di fatto imponeva
di far completamente astrazione dalla perizia giudiziaria.
La
censura è del tutto infondata.
Nei
due referti versati agli atti (perizia e complemento di perizia) il perito
giudiziario -come noto- aveva in sostanza ritenuto che “il lavoro eseguito
dalla __________ lungo il perimetro dello stabile esistente, è servito in modo
molto soddisfacente (100%) come consolidamento dello scavo e in modo
soddisfacente (100%) come parte integrante della vasca contro l’acqua di falda.
Lo stesso lavoro fallisce il compito di sottomurare la costruzione esistente”
(perizia p. 9 e 10).
Nel
dettaglio, sempre a suo dire, l’errore di quota nell’esecuzione del tampone di
fondo, del tutto pacifico, implicava comunque un maggior onere di pompaggio
(perizia p. 11-15) pari a fr. 4’895.- (perizia p. 26 e 27), a sua volta la
maggior necessità di sottomurazioni comportava una maggior spesa di fr.
27’566.- (= 13’978 + 13’588, perizia p. 16-25, somma poi ridotta in sede di
complemento di perizia a fr. 23’590.-, = 11’938 + 11’652, p. 7-11), mentre la
necessità di allestire un rapporto fotografico ed i supplementi ammontavano a
fr. 340.- (perizia p. 28) rispettivamente a fr. 2’880.- (perizia p. 32-38,
somma poi ridotta a fr. 2’441.- in sede di complemento di perizia, p. 13-14):
tutti gli importi che precedono sono stati presi in considerazione dal Pretore,
che ha pertanto ridotto la mercede a favore dell’attrice di complessivi fr.
31’266.-.
1.1 L’art.
253 CPC stabilisce che il giudice non è di principio vincolato dall’opinione
dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come
del resto previsto dall’art. 90 CPC.
In
presenza di una perizia giudiziaria il giudice deve pertanto esaminare se il
perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le
rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia
specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti,
cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Ciò nondimeno, il giudice
che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una
motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende
distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il
proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso le
ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non
bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni
soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 e 4 ad art. 253; Rep. 1989
p. 154; IICCA 7 marzo 1994 in re A./L., 14 marzo 1994 in re F. G. SA/M.,
19 dicembre 1994 in re R. e T./P. S.A., 13 giugno 1995 in re L./F.).
Evidentemente
il rilevo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito
giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi
dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può
andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la
propria opinione a canone di scienza e verità (IICCA 21 novembre 1994 in
re F./G., 7 ottobre 1994 in re D. SA/M., 12 luglio 1993 in re S./P. e llcc., 27
dicembre 1990 in re C.B. SA/B.A. SA e riferimenti). Occorre piuttosto che sia
provata, alla luce degli argomenti della parte (o di suoi eventuali periti),
l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro
contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali
di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 4 ad
art. 253; IICCA 21 novembre 1994 in re F./G.).
1.2 Nel
caso di specie l’appellante non ha tuttavia assolutamente ritenuto di chiarire
i motivi per cui -a suo dire- la perizia giudiziaria sarebbe inattendibile, o
ancora di evidenziare eventuali errori o contraddizioni in cui il perito
sarebbe incorso, elementi questi ultimi che avrebbero potuto, se del caso,
rendere il referto poco credibile o addirittura insostenibile: ne discende, già
per questo motivo, che questa Camera altro non può che confermare la validità
del referto peritale.
Il
fatto che alcuni testimoni possano aver affermato che i lavori della ditta
__________ vennero effettuati per ovviare a danni cagionati dall’attrice (così
il teste __________, a p. 1 verso: “la ditta __________ era quella di
capomastro ed era incaricata anche degli scavi. Ha eseguito la parte sopra
terra e poi ha eseguito gli scavi, in più quando vennero aperti gli scavi ha
dovuto procedere a degli interventi piuttosto importanti di sottomurazione non
previsti e un intervento di prosciugamento dal momento che la vasca non era
impermeabile come invece era stato previsto”; mentre il teste __________, a p.
2, così si era espresso: “preciso che se la ditta attrice avesse eseguito i
lavori come dal progetto la mia ditta avrebbe proceduto soltanto allo
svuotamento della vasca”) non significa ancora -come invece vorrebbe
l’appellante- che tutti gli interventi effettuati da quella ditta fossero in
realtà la conseguenza della difettosità dei lavori dell’attrice. Ciò non basta
evidentemente per inficiare gli accertamenti peritali, basati su precise
valutazioni e su accertamenti tecnici (rimasti incontestati), tanto più che la
tesi dell’appellante, secondo cui tutti i lavori di cui al doc. 3 non erano
stati previsti inizialmente e si lasciavano invece ricondurre ai danni
cagionati dalla controparte, è stata smentita -oltre che dal perito (cfr.
sopra)- anche dal teste __________ (il quale, a p. 2 verso, ha dichiarato che
“le sottomurature erano previste fin dall’inizio”), nonché dallo stesso
direttore dei lavori signor __________ (che, a p. 2, ha dovuto ammettere che
“la sottomurazione da parte dell’impresa di costruzione avrebbe dovuto essere
minima e ritenevamo che i pilastri eseguiti dall’attrice sarebbero giunti fino
quasi al filo interno dei muri soprastanti. Si trattava solo di caricare questa
sottomurazione il necessario per posare l’impermeabilizzazione”), mentre dallo
stesso capitolato d’appalto della ditta __________ (posizione 2115.2 p. 13,
doc. RII) si poteva evincere che l’impresa di costruzioni avrebbe comunque
dovuto eseguire parte delle sottomurazioni, segnatamente per eguagliare le
pareti di scavo formate dalle iniezioni (perizia p. 20 e 21, complemento
perizia p. 8).
Contrariamente
a quanto ritenuto dall’appellante, quindi, nessun elemento consente di ritenere
che la perizia giudiziaria non tenga conto “degli accertamenti fatti subito
dopo l’esecuzione dei lavori dell’attrice“ (appello p. 5); mentre, in ogni
caso, dei difetti nella funzione della vasca (maggior onere di pompaggio) e
della maggior necessità di sottomurazione -funzioni che l’appellante ritiene
fallite- il perito ha già correttamente tenuto conto nel suo referto, ritenendo
che gli stessi fossero solo in parte ascrivibili all’attrice.
1.3 Ne
discende la reiezione dell’appello principale del tutto infondato.
- Con
l’appello adesivo l’attrice contesta, a sua volta, due posizioni di danno che
il perito ed il Pretore avrebbero posto a suo carico, cioè la colpa di 1/3 per
la chiusura del cantiere ordinata dall’Ufficio Tecnico comunale di __________
(cons. 2.1) e la sua parziale (o integrale) responsabilità per le maggiori
sottomurazioni (cons. 2.2); essa ritiene inoltre che le deduzioni per danni e
difetti andavano effettuate sulla somma di fr. 111’106.- e non sulla quella di
fr. 102’260.- (cons. 2.3) ed auspica infine che in fase di ripartizione delle
spese e delle ripetibili si tenesse conto che essa in petizione si era
riservata di ridurre il danno relativo all’errore di quota dello zatterone (cons.
2.4).
2.1 Nella
perizia giudiziaria il perito aveva assegnato all’attrice una colpa di 1/3
nell’episodio che ha portato alla chiusura del cantiere per una settimana da
parte dell’Ufficio Tecnico comunale di __________: come noto, a fine giugno
1985 -quando gli interventi dell’attrice erano ormai in una fase avanzata-
l’Ufficio Tecnico comunale effettuò dei sondaggi (teste __________ p. 1 verso)
ed accertò che le murature erano pericolanti, ciò che impose la chiusura
temporanea del cantiere.
Mentre
è pacifico che l’intervento dell’Ufficio Tecnico comunale venne a suo tempo
caldeggiato ed anzi sollecitato dalla stessa proprietaria dell’immobile (o
comunque da persone che ne facevano le veci, cfr. testi __________ p. 3,
__________ p. 1, __________ p. 1 verso e __________ p. 2 verso) -la quale
evidentemente preferiva demolire e ricostruire ex novo l’edificio, piuttosto
che ristrutturarlo (con i maggiori costi che quest’ultimo intervento avrebbe
comportato)- ciò non significa ancora che l’attrice non fosse a sua volta
esente da colpe. Tutt’altro.
A
p. 7 e 8 del complemento di perizia il perito ha precisato che il muro da
sottomurare aveva uno spessore di circa 50 cm (cfr. doc. A): ne discendeva -a
suo dire- che, se l’attrice avesse sottomurato come da appalto, il muro avrebbe
dovuto appoggiare sulle colonne per circa 30 cm (26 cm, secondo la perizia, p.
8), mentre, se si teneva conto degli ingombri sulle pareti (travi, pluviali,
ecc...) -la cui presenza non era imputabile all’attrice- l’appoggio avrebbe dovuto
essere di circa 20 cm (teste __________ p. 2 verso; 16 cm, secondo la perizia,
p. 8). In realtà, l’appoggio effettivo riscontrato fu solo di 5 cm (teste
__________ p. 2 verso; complemento di perizia p. 8), ben inferiore a quello
previsto, per cui, a ragione, il perito -e con esso il Pretore- ha concluso che
la minor sottomurazione di 10-15 cm (la differenza tra i previsti 20 cm
d’appoggio e i 5 cm effettivamente riscontrati) era la “conseguenza
dell’esecuzione difettosa vera e propria dei lavori affidati a IB” (complemento
di perizia p. 8).
In
tali circostanze, è incontestabile che l’attrice sia in parte responsabile
(quanto meno nella misura di 1/3, accertata dal perito) dell’instabilità delle
murature, ovvero del motivo che a suo tempo aveva indotto l’Ufficio Tecnico
comunale a chiudere per una settimana il cantiere: ciò implica la reiezione
della censura.
2.2 Contrariamente
a quanto ritenuto dall’attrice ed appellante adesivamente, nel suo referto il
perito ha già tenuto conto del fatto che la ditta __________ avrebbe dovuto
comunque eseguire parte della sottomurazione e inoltre che l’attrice non era
responsabile del minor appoggio di 10 cm, dovuto alla presenza di ingombri
sulle pareti.
Che
l’impresa di costruzioni sin dall’inizio dovesse a sua volta sottomurare,
ancorché in minima parte, è stato infatti indicato dal perito stesso, il quale
a p. 8 del complemento di perizia ha chiaramente detto che “per il caso in cui
“la posizione delle colonne fosse risultata normale” sarebbe stato comunque necessario,
secondo il capitolato d’appalto, “eguagliare le pareti di scavo formate dalle
iniezioni” e eseguire la “profilatura e pulizia a mano contro le colonne
iniettate” (cfr. pure perizia p. 20 e 21).
Quanto
al minor appoggio di 10 cm a seguito della presenza degli ingombri sulle
pareti, mentre nella perizia il maggior costo a seguito degli errori da parte
dell’attrice per sottomurazioni prima parte, seconda parte e supplementi era
stato fissato in fr. 13’978.-, 13’588.- e 2’880.-, nel complemento della
perizia, tenuto conto che quegli importi erano dovuti “solo in parte alla
presenza dei travetti sulle facciate” (p. 8) per cui si imponeva un’ulteriore
“deduzione derivante dallo spostamento di 10 cm causato dalla presenza dei
travetti sulle due facciate lunghe”, il perito ha provveduto a correggere gli
stessi in fr. 11’938.- (p. 9), 11’652.- (p. 11) e 2’441.- (p. 14).
Non
è pertanto vero che l’attrice sia responsabile della maggiore necessità di
sottomurazione solo nella misura del 22% del danno accertato peritalmente, come
invece indicato nell’appello adesivo: ne discende, anche in questo caso, la
reiezione della censura.
2.3 L’attrice
ed appellante adesivamente ripropone in questa sede la tesi già formulata con
l’allegato conclusivo, cioè che le eventuali deduzioni per difetti e danni
vengano effettuate sull’importo di fr. 111’106.- e non su fr. 102’260.-: il
perito avrebbe infatti accertato che, per disattenzione, l’attrice aveva a suo
tempo omesso di fatturare una parte dei suoi interventi (perizia p. 2), ciò che
appunto comportava una maggior fatturazione a suo favore di fr. 8’846.-
(sorpasso, che -sempre a giudizio del perito- era perfettamente giustificato e
comunque accettabile, p. 4).
Il
quesito a cui bisogna rispondere è quello a sapere se l’estensione della
domanda di cui alle conclusioni -combinata per altro con una sua contemporanea
riduzione, giacché in quella sede la stessa parte attrice aveva ammesso la sua
responsabilità per taluni danni ammontanti a fr. 11’475.-, così che in realtà
il petitum si era ridotto da fr. 102’260.- a fr. 99’631.-- sia o meno
ammissibile dal punto di vista procedurale.
2.3.1 A
mente dell’art. 75 lett. b CPC -invocato nella fattispecie dall’appellante
adesivamente- l’azione non si ritiene mutata quando la parte si limiti a
restringere od estendere le sue domande principali o accessorie.
In
concreto il nostro codice di rito permette alle parti, anche dopo lo scambio
degli allegati preliminari e sino alla presentazione delle conclusioni, di
estendere rispettivamente di restringere le domande avanzate originariamente
senza particolari accorgimenti procedurali, alla condizione tuttavia che i
nuovi petita vengano formulati sulla base delle allegazioni presentate
nell’ambito della precedente fase processuale e che gli stessi, nella sostanza
e nel merito, ricalchino la domanda condannatoria ingressuale.
La
ratio della norma procedurale in narrativa risiede pertanto, a giudizio di
questa Camera, nel concedere alle parti la possibilità di adeguare i propri
petita originari alle risultanze di causa, laddove un’esatta quantificazione
della domanda di causa appare ab inizio impossibile o difficilmente attuabile e
non nel diritto di presentare domande nuove, che non trovano connessione con le
adduzioni di fatto e di diritto evidenziate negli allegati preliminari: così ad
esempio, all’attore deve essere riconosciuta la facoltà di estendere
rispettivamente di restringere una domanda condannatoria inoltrata nei
confronti della controparte a titolo di risarcimento danni dopo avere preso
conoscenza, in fase istruttoria, di una perizia giudiziaria in grado di
quantificare in modo esaustivo e preciso il relativo pregiudizio economico (IICCA
4 luglio 1985 in re F./K.).
2.3.2 Nel
caso di specie la situazione è tuttavia diversa, in quanto la pretesa
dell’attrice -di cui si chiede l’estensione- non si fondava, come nei casi
appena evocati, su un’azione di risarcimento del danno (con i problemi di
quantificazione che potevano porsi), bensì concerneva la mercede d’appalto, una
posizione sin dall’inizio oggettivamente determinabile e facilmente
quantificabile dall’attrice stessa, se essa fosse stata un po’ diligente nella
sua valutazione: nella misura in cui con l’estensione della domanda ella
postula che una posizione della fattura, a suo tempo “dimenticata”, venga ora
considerata nella presente fattispecie, ci si trova evidentemente di fronte ad
una allegazione nuova, giacché il fatto che una parte della mercede sia stata
omessa, fors’anche per disattenzione, non risultava in alcun modo negli
allegati preliminari. Ne discende che una tale estensione in sede conclusionale
è proceduralmente inammissibile, lo scopo dell’art. 75 CPC non essendo per
altro quello di sanare eventuali negligenze della parte nella determinazione
delle proprie richieste (in quanto oggettivamente accertabili).
Ma
vi è di più. Se, come nel caso di specie, da una perizia giudiziaria emergono
fatti che le parti non hanno allegato, tali fatti, ancorché rilevanti, di
principio non divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui
il giudice deve tenere conto secondo le modalità previste dalla legge di
procedura (art. 78 CPC; Rep. 1989 p. 110; IICCA 5 agosto 1993 in
re R./B., 22 aprile 1994 in re F.C. SA/F.): per essere considerati, gli stessi
avrebbero dovuto essere proposti mediante un’istanza di restituzione in intero
(art. 74 lett. b e 137 e segg. CPC), ciò che l’attrice ha però omesso di fare.
In
ogni caso, a determinare l’irritualità dell’estensione in sede conclusionale
della domanda nelle modalità indicate più sopra è la mancanza di
contraddittorio sui nuovi elementi fattuali: è infatti chiaro che la
controparte non ha potuto prendere posizione in merito a quella presunta
“dimenticanza”, né ha potuto sollevare eccezioni (ad esempio quella di prescrizione
o asserire che a tale somma la controparte aveva rinunciato espressamente o
tacitamente (art. 115 CO) o ancora che la stessa fosse compensata o altro
ancora). La mancanza di contraddittorio -principio fondamentale del nostro
ordinamento giuridico (art. 83 e 84 CPC)- non può che comportare
l’irricevibilità dell’estensione così postulata.
2.4 L’attrice,
osservando infine come essa in sede di petizione si fosse riservata la facoltà
di ridurre dalle sue pretese il danno conseguente all’errore di quota dello
zatterone, chiede di non essere considerata soccombente per l’importo di fr.
5’235.- nel riparto delle spese e delle ripetibili. A torto.
A
prescindere dal fatto che per costante giurisprudenza la richiesta di una
parte, secondo cui la rispettiva pretesa venga accolta (o in casu ridotta)
dell’importo che verrà stabilito dal perito, non costituisce di per sé una
domanda precisa e quantificata, che da sola avrebbe potuto giovare alla parte
stessa ai fini del riparto delle spese e delle ripetibili (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 29 ad art. 148), va osservato che nel dispositivo n. 3 il giudice
di prime cure ha già ragionevolmente tenuto conto di tutte le circostanze
rilevanti.
2.5 Ne
discende la reiezione dell’appello adesivo.
- La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello e di
appello adesivo seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
26 maggio 1995 dell’__________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’780.-
b)
spese fr.
20.-
Totale fr.
1’800.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 1’500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 7 luglio 1995 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 780.-
b)
spese fr.
20.-
Totale fr.
800.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 1’000.- a titolo di ripetibili della procedura
d’appello adesivo.
V. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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