Late conciliation in lease damage claims does not bar action

12.1995.179Altro tribunale14 lug 1995Dismissed

Sintesi

Two tenants sought damages arising from a lease relationship that had ended in 1994. The landlord objected that the claims were filed too late because a first conciliation attempt had failed on 15 September 1994. The Court of Appeal held that, for such damage claims, the 30-day period under Art. 274f para. 1 CO is procedural; missing it does not extinguish the substantive claim, only the judicial action if no valid conciliation precedes it. Since a later conciliation failed on 20 January 1995, the action was receivable. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay CHF 400 in costs.

Regest

Art. 274f cpv. 1 CO; receivability of lease-related damage claims after conciliation failure: the 30-day term to seize the judge is a procedural term. In disputes concerning creditor claims connected with the lease but foreign to its social purpose, failure to observe the term does not cause forfeiture of the substantive right; it only renders the judicial action inadmissible if no valid conciliation has occurred. A renewed conciliation attempt on the same factual basis is therefore permissible and may cure receivability, even if an earlier conciliation failed (consid. 2-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.179

Data decisione, Autorità: 14.07.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00179

Lugano 14 luglio 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nelle procedure in materia di locazione promosse con istanze 17 febbraio 1995 (inc. no. P 27/95 e P 28/95 della Pretura di Locarno-Città) da



contro


rappr. dall'avv. __________

chiedenti il pagamento da parte del convenuto di due somme di denaro - fr. 24’496.70

rispettivamente fr. 1’190.- - a titolo di risarcimento danni, dipendente da un rapporto di locazione, definitivamente e consensualmente terminato alla fine del 1994;

vertenza che, congiunti i processi, il pretore ha deciso solo relativamente all’eccezione di tardività, rispettivamente di improponibilità delle istanze, con sentenza 16 maggio 1995;

appellante il signor __________ con allegato 26 maggio 1995;

appello non intimato alle parti, potendosi procedere in conformità con l’art. 313 bis CPC;

considera

in fatto e in diritto

  1. Le istanze in esame sono state presentate alla pretura in data 17 febbraio 1995, dopo che l’Ufficio di conciliazione di Locarno, in data 20 gennaio 1995 aveva considerato fallita ogni possibilità di conciliazione.

In sede di contraddittorio il convenuto ha chiesto che le istanze venissero respinte in ordine, essendo trascorso un termine superiore a trenta giorni da una prima mancata conciliazione delle stesse vertenze, constatata dallo stesso Ufficio di conciliazione il 15 settembre 1994.

  1. Questa Camera ha già avuto occasione di esprimersi sul significato dell’obbligo di ricorrere al giudice nel termine di legge di 30 giorni dall’accertamento della mancata intesa (art. 274f cpv. 1 CO).

Le competenze degli Uffici di conciliazione sono di natura diversa: essi possono avere attività arbitrale (art. 274a cpv. 1 lett. e CO), svolgono attività decisionale (art. 259h, 273 cpv. 1 e 4, nonché 273 cpv. 2 e 4 CO) e attività conciliativa: specifica, con riferimento agli art. 270, 270a e 270b CO, oppure generica, come precisato nella già citata sentenza federale (DTF 118 II 307).

Ciò comporta un’interpretazione diversificata dell’art. 274f CO per quanto riguarda le conseguenze della mancata intesa, in particolare per i casi in cui l’ufficio interviene come autorità conciliativa (RFJ 1994, p. 303 segg.).

Questo giudice ha ripetutamente affermato che, riconosciuto pacificamente il carattere perentorio del termine di 30 giorni per adire il pretore (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 404, n. 2), resta aperta la questione della sua natura al di fuori della casistica riguardante la determinazione del canone di locazione (su questo punto cfr. Zihlmann P., Das neue Mietrecht, Zurigo 1990, p. 232). In conformità con la giurisprudenza più recente appare conforme alla volontà del legislatore di considerare il termine in esame come un termine di procedura, per cui almeno nei casi di pretese creditorie connesse con la locazione, ma estranee al suo scopo sociale (come le richieste di risarcimento danni oggetto della presente lite), il suo mancato rispetto non comporta la perenzione del diritto sostanziale, ma unicamente l’irricevibilità dell’azione giudiziaria (RFJ cit., p. 305) e, eventualmente, la nullità degli atti processuali compiuti davanti al giudice (cfr. II CCA 23.3.1995 in re R. c/ F. e giurisprudenza ivi cit.).

In altre parole, se non v’è perenzione del diritto, al mancato rispetto del termine non consegue l’impossibilità sostanziale di proporre la lite al giudice; pertanto nulla può opporsi alla ripetizione dell’esperimento di conciliazione sulla stessa fattispecie, ancorché allo scopo di rendere ricevibile l’azione giudiziaria (II CCA 3.5.1995 in re N. c/ G).

  1. Nel caso concreto risulta pertanto evidente la ricevibilità delle istanze di __________ e __________ a dipendenza della mancata conciliazione 20 gennaio 1995, prescindendo dalla procedura analoga, conclusasi il 15 settembre 1994.

L’eccezione sollevata dal convenuto è stata pertanto rettamente respinta dal primo giudice.

  1. A dipendenza della procedura adottata in questa sede e dell’inutilità dell’intimazione dell’atto d’appello alle resistenti, non nasce un loro diritto a indennità ripetibili.

Per tutti questi motivi,

Richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA

dichiara e pronuncia

  1. L’appello di __________ è respinto.

  2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.- sono posti a carico dell’appellante.

  3. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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