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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.158
Data decisione, Autorità:
10.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00158
Lugano
10 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa civile appellabile inc. no. 1082 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3,
promossa con petizione 8 febbraio 1991 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________ o
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 67’687.50 oltre
interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda ridotta a
fr. 38’094.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla
convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 31 marzo 1995 ha respinto;
Appellante l’attrice, che
con atto di appello del 5 maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione;
Mentre la controparte con
osservazioni del 22 giugno 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere
accolto l'appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il 19 agosto 1985 le
parti hanno sottoscritto un contratto in forza del quale l’attrice mutuava alla
convenuta la somma di fr. 20’000.-- a titolo di “contributo alle spese di istallazione
del banco” per l’esercizio pubblico “bar __________ ” di __________, ai tempi
condotto dalla convenuta.
La convenuta, per sua
parte, si impegnava a vendere nel proprio locale esclusivamente birra fornita
dall’attrice (doc. A, punto 5) e a far subentrare un eventuale cessionario
dell’esercizio pubblico nel contratto in questione (doc. A, punto 7), il tutto
per la durata di 12 anni (doc. A, punto 6).
B. La convenuta il 12
febbraio 1990 ha ceduto la propria attività al signor __________ (doc. B), che non
è tuttavia subentrato nella convenzione a suo tempo stipulata con l’attrice.
C. Con la petizione che
ci occupa l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del
danno derivatole, danno che, ritenuti la fornitura di 150 hl di birra all’anno,
un costo unitario di fr. 50.-- per hl, e l’ammortamento dell’importo relativo
al banco di mescita, ammonterebbe a complessivi fr. 67’687.50 oltre interessi.
D. Nella risposta del 16
settembre 1991 la convenuta si è opposta alla petizione, negando ogni sua
responsabilità per il fatto di aver reso attento l’acquirente dell’esistenza
del contratto con l’attrice, e contestando l’esistenza del danno vantato
dall’attrice.
E. L’attrice in sede di
conclusioni ha ridotto la propria domanda a fr. 38’094.-- oltre interessi in
conseguenza dell’abbandono della pretesa per il banco di mescita e del computo
di 102 invece che di 150 hl di birra quale fornitura annuale alla convenuta.
Le parti hanno per il
resto ribadito le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle
della parte avversaria.
F. Il Pretore con il
giudizio impugnato ha respinto la petizione osservando che l’attrice non
avrebbe per nulla comprovato il costo della birra di fr. 50.-- per hl e che
inoltre non sarebbe attendibile il calcolo fatto in proiezione futura sulla
base dei consumi degli anni precedenti.
G. Con atto di appello
del 5 maggio 1995 l’attrice chiede la riforma della sentenza impugnata nel
senso di accogliere la petizione.
L’attrice avrebbe
comprovato il futuro consumo di birra nell’unica maniera possibile, mentre il
prezzo di fr. 50.-- per hl, ovvero di cts. 50 al litro, sarebbe quello usuale
nei rapporti tra cliente e rivenditore.
Dovendosi ritenere anche
l’importo di fr. 11’666.65 relativo alle spese di installazione del banco di
mescita, il credito globale dell’attrice sarebbe di fr. 48’891.55.
H. Delle osservazioni
del 22 giugno 1995, con le quali la convenuta chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’attrice ripropone
in questa sede una pretesa di risarcimento danni di fr. 11’666.65 relativa ai
fr. 20’000.-- a suo tempo consegnati alla convenuta quale contributo alla spesa
per l’installazione del banco di mescita, importo computato pro rata temporis
per la parte di contratto in cui la convenuta sarebbe stata inadempiente.
Nella recente sentenza del
16 marzo 1994 in re __________ C. questa Camera ha stabilito, in base ad
argomentazioni valide anche ora, che la somma consegnata per il banco bar
costituisce mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO, e perciò essa -né per
intero, e nemmeno computata pro rata temporis- non può costituire l’oggetto di
un’azione di risarcimento del danno, in quanto non identificabile con il
pregiudizio subito in conseguenza dell’anticipata cessazione delle forniture di
birra previste dal contratto in questione.
Ne consegue la reiezione
della pretesa, senza bisogno di esaminare se la stessa, in conseguenza della
rinuncia espressa in sede di conclusioni, sia ancora ricevibile (in senso
negativo: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 307, n. 12).
- Parimenti infondato
è l’appello nella misura in cui tende ad ottenere il riconoscimento
dell’esistenza di un danno di fr. 38’224.90 in conseguenza della cessazione
anticipata del contratto.
A tale importo l’attrice
giunge infatti moltiplicando il numero di ettolitri di birra che essa -a suo
dire- avrebbe fornito alla convenuta nel residuo periodo contrattuale per il prezzo
di costo di fr. 50.-- per hl.
Essa non si avvede però
che così facendo non si ottiene altro che il prezzo di costo complessivo della
birra che ancora era da fornire, cioè proprio quell’importo che sarebbe rimasto
a carico dell’attrice anche in caso di regolare svolgimento del contratto, e
che perciò non costituisce affatto un danno risarcibile.
Già nella sentenza del 7
luglio 1993 in re __________ /G. (consid. 2), questa Camera aveva avuto modo di
considerare che il danno conseguente alla cessazione anticipata degli effetti
del contratto doveva essere computato sulla base del margine di guadagno per
ettolitro di birra, importo evidentemente diverso dal prezzo di costo.
Ne consegue la reiezione
del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 5 maggio
1995 di __________ è respinto.
-
Le spese della
procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico.
L'attrice rifonderà alla
convenuta 2’200.-- per ripetibili d'appello.
- Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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