AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.155
Data decisione, Autorità:
19.06.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00155
Lugano
19 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa civile a procedura ordinaria -inc. no. OA.94.251 (1749)
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 2
agosto 1993 da
rappr.
dallo studio __________
Contro
con cui l’attore ha chiesto che fosse accertata
l’inesistenza di un debito di fr. 8’651’723.- e del pegno, di cui
all’esecuzione n. __________dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione;
ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria
19 dicembre 1994 dell’attore, che il Pretore ha respinto con decreto 6 aprile
1995;
appellante la parte attrice, che con atto di appello
del 5 maggio 1995 con richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale,
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di
assistenza giudiziaria;
mentre la convenuta con osservazioni 19 maggio 1995 si
rimette al giudizio di questa Camera.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione di
un pegno manuale, promossa con PE n. __________dell’UE di Lugano nei confronti
dell’ing. __________ (doc. B), il 10 novembre 1992 la __________, nella sua
qualità di creditrice ha ottenuto dal Pretore il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta dall’escusso al PE per la somma di fr. 8’651’723.-
oltre a interessi all’8.5% dal 1/1/1992 su fr. 8’481’766.30. La sentenza
pretorile è stata confermata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
tribunale di Appello il 14 luglio 1993 (doc. A).
B. Con la petizione 2 agosto 1993 l’ing. __________ ha
chiesto che fosse accertata l’inesistenza del debito di fr. 8’651’723.- e del
pegno, di cui all’esecuzione n. __________dell’UE di Lugano, asserendo in
sostanza che gli stessi erano inesistenti ed inesigibili.
In
sede di risposta la convenuta si è opposta alla petizione.
C. Il 19 dicembre 1994 l’attore ha presentato una domanda
di assistenza giudiziaria, con cui ha chiesto di essere dispensato dal
pagamento di tasse e spese giudiziarie.
Egli,
allegando le sue due ultime notifiche di tassazione (doc. Q, R), ha
innanzitutto asserito di non disporre di alcun reddito imponibile, né di alcuna
sostanza imponibile, atteso in particolare che gli immobili di sua proprietà
erano altamente gravati da oneri ipotecari; negli ultimi anni la sua situazione
finanziaria non sarebbe inoltre migliorata, tant’è che nel dicembre 1992 egli
ha dovuto chiudere il proprio studio di architettura, ciò che ha comportato
un’ulteriore riduzione delle sue entrate; d’altro canto, la crisi del mercato
immobiliare non gli consente di vendere le sue proprietà, mentre sui redditi
relativi agli immobili di cui alla presente causa egli non può liberamente
disporre, in quanto gli stessi sono oggetto di amministrazione ufficiale ai
sensi dell’art. 806 CC.
Di
qui, a suo dire, l’impossibilità da parte sua di provvedere al pagamento di una
seconda rata di fr. 15’300.- (dopo una prima di fr. 15’000.-, per altro regolarmente
pagata) che il Pretore ha chiesto quale anticipo spese per la procedura di
disconoscimento del debito e del pegno.
D. Con osservazioni 30 dicembre 1994 la convenuta si è
rimessa al giudizio del Pretore per quanto riguarda la concessione a controparte
dell’assistenza giudiziaria, non senza tuttavia far rilevare la sua perplessità
circa il fatto che la situazione economica dell’attore fosse così disastrata.
E. Il 13 febbraio 1995, dando seguito alla richiesta 25
gennaio 1995 con cui il Pretore lo invitava a meglio comprovare la fondatezza
della sua domanda di assistenza giudiziaria, l’attore ha prodotto agli atti
tutta una serie di documenti inerenti la sua situazione finanziaria (doc.
T-A84).
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha negato l’esistenza
di una situazione di indigenza, ritenendo inverosimile che l’attore non fosse
in grado di procurarsi dei mezzi, oltretutto limitati alla copertura delle
tasse e delle spese giudiziarie: egli ha in particolare osservato che la
circostanza per cui il richiedente disponeva di una sostanza immobiliare molto
importante, di una sostanza mobiliare e che di professione fosse ingegnere ETH,
non poteva essere stravolta dal fatto da lui asserito per cui gli immobili
sarebbero stati abbondantemente gravati di ipoteche o ancora che gli averi
mobiliari non sarebbero facilmente monetizzabili, né rapidamente realizzabili.
G. Con appello 5 maggio 1995, con richiesta di assistenza
giudiziaria, l’attore ha chiesto la riforma del decreto pretorile nel senso di
accogliere l’istanza di assistenza giudiziaria, ritenendo in sostanza che la
documentazione prodotta aveva provato in maniera evidente come egli non
disponesse né di reddito, né di sostanza mobiliare o immobiliare.
Per
quanto riguarda i redditi, l’appellante afferma che, a seguito della crisi
economica, negli ultimi anni egli altro non ha fatto che accumulare perdite,
che lo hanno tra l’altro costretto a chiudere lo studio di ingegneria; i
redditi da attività immobiliare, per altro neppure sufficienti a coprire gli
ingenti oneri ipotecari, non erano inoltre a sua libera disposizione, in quanto
dati in garanzia o in amministrazione ufficiale ex art. 806 CC; la poca
liquidità, di cui disponeva, è stata infine ulteriormente ridotta nel 1994 per
poter sistemare alcune posizioni creditorie.
La
documentazione agli atti ha altresì -a suo dire- chiaramente indicato che egli
non disponeva di sostanza imponibile, atteso che la stessa risultava con un
saldo passivo ed era abbondantemente gravata di ipoteche; non era inoltre
ipotizzabile che egli la gravasse ulteriormente con dei mutui, ammesso che vi
fossero ancora delle banche disposte a concedergli nuovi finanziamenti; la
crisi immobiliare gli aveva oltretutto impedito e gli impedisce tuttora di
vendere le sue proprietà, ciò che per altro difficilmente avrebbe creato una
grande liquidità. Quanto alla sostanza mobiliare, la stessa era pure ampiamente
passiva, atteso che le posizioni sotto la voce “titoli, crediti, numerario” di
cui alle notifiche di tassazione 1989-90 e 1991-92 (doc. Q, R) altro non erano
che importi contabili.
In
tali circostanze, visto il minimo di sussistenza LEF, gli oneri sociali e
quelli ipotecari per l’abitazione primaria, nonché le spese di patrocinio, era
-sempre a suo dire- chiaro che egli non era al momento in grado di versare
ulteriori anticipi per le spese giudiziarie.
Nel
prosieguo del gravame egli ha quindi esposto i motivi per cui la causa di
disconoscimento del debito e del pegno avrebbe buone possibilità di esito
favorevole, ulteriore presupposto per la concessione dell’assistenza
giudiziaria.
H. Delle osservazioni all’appello 19 maggio 1995 con cui
la convenuta si è rimessa al prudente giudizio di questa Camera si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Presupposto indispensabile affinché sia riconosciuta
ad una parte la facoltà di condurre un processo senza spese è la dimostrazione
dell’indigenza in cui si trova l’istante (art. 155 CPC; DTF 112 Ia 9
cons. 2, 15 cons. a; Rep. 1983 p. 118).
Per
costante giurisprudenza esiste indigenza ai sensi della predetta norma,
allorché i mezzi di cui dispone la parte interessata non bastano manifestamente
alle esigenze elementari della normale sua sussistenza e delle persone a suo
carico, avuto conto della situazione economica complessiva (DTF 119 Ia
12, 120 Ia 118; IICCA 10 gennaio 1994 in re F./U.; Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 14 ad art. 155): se ciò sia effettivamente il caso, è una questione che
va esaminata e risolta di caso in caso prendendo in considerazione da un lato i
redditi del richiedente, o delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 Ia 195, 108 Ia 10) e dall’altro tenendo
conto del suo patrimonio privato (DTF 118 Ia 370). In particolare, per
quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il Tribunale federale ha stabilito che
allorché il richiedente dispone di una sostanza immobiliare, si può pretendere
che egli, prima di chiedere l’aiuto dello Stato mediante l’istituto
dell’assistenza giudiziaria, faccia capo a tale sostanza mediante l’accensione
di un mutuo da essa garantito nella misura in cui tale sostanza può ancora
essere gravata (DTF 119 Ia 12 e seg.; IICCA 26 ottobre 1994 in re
G. S.A./S.): di principio, un aggravio dell’immobile pari al suo valore di
stima è ritenuto ancora ragionevolmente sopportabile per il richiedente
(sentenza DTF citata).
- Nel caso di specie, l’istruttoria ha permesso di
accertare che in termini assoluti i debiti ipotecari dell’attore sono
sicuramente superiori al valore di stima degli immobili di sua proprietà (cfr.
doc. U, A2): nel dettaglio, tuttavia, si è osservato che mentre alcuni fondi
sono abbondantemente gravati, altri lo sono in misura minore.
Dagli
atti di causa si evince, in particolare, che le proprietà che l’attore detiene
a __________ (__________), il cui valore nel 1994 è stato stimato
complessivamente in fr. 1’982’000.- (doc. A65), risultano essere gravate da una
sola ipoteca di fr. 1’000’000.- (doc. A65).
Tenuto
conto della giurisprudenza appena menzionata, è chiaro che queste proprietà
possono senz’altro essere ulteriormente gravate dall’attore con dei mutui
ipotecari, per un importo di almeno fr. 982’000.-, che è di gran lunga
superiore alle possibili tasse di giustizia e spese, che potrebbero essere
esatte nell’ambito della causa di disconoscimento del debito e del pegno.
D’altro
canto l’appellante, pur avendo allegato 2 lettere di altrettanti istituti
bancari che hanno rifiutato di discutere eventuali nuovi finanziamenti (doc.
A72, A85), non può generalizzare tali risultanze e sostenere che lo stesso
accadrebbe anche nel caso egli offrisse in garanzia le sue proprietà di
__________: con una tale garanzia, infatti, il terzo creditore non avrebbe
motivo di rifiutare un finanziamento, né di temere per il rimborso del mutuo.
- Tanto può bastare per respingere l’istanza di
assistenza giudiziaria, senza bisogno di ulteriori accertamenti in merito alla
contraddittoria e poco trasparente situazione finanziaria dell’istante, che -a
suo dire- senza liquidità, privo di reddito e di sostanza realizzabile, riesce
nondimeno a conservare un complesso di proprietà fondiarie comportanti cospicui
esborsi ricorrenti (IICCA 26 ottobre 1994 in re G. S.A./S.), senza
contare che dal dicembre 1992 egli ha addirittura chiuso il suo studio di
architettura (cfr. doc. A73) e da allora non risulta svolgere alcuna attività
lucrativa.
In
ogni caso, il fatto che egli, pur non lavorando, nel settembre 1994 sia stato
in grado di acquistare (verosimilmente con l’apporto -almeno parziale- di mezzi
finanziari propri) 9 appartamenti monolocali in Via __________ a __________
(doc. A53-A55, A58-A63) sta chiaramente ad indicare che la sua situazione
finanziaria non è sicuramente così precaria da non consentirgli di anticipare
le spese giudiziarie relative alla condotta del processo civile in esame (cfr. IICCA
11 gennaio 1995 in re J./L. e llcc.).
- Ne consegue la reiezione del gravame, senza che sia
necessario indagare sulle possibilità di esito favorevole dell’azione di
disconoscimento.
Per
i medesimi motivi, deve infine essere respinta la domanda di assistenza
giudiziaria concernente la procedura di appello.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 5 maggio 1995 dell’ing. __________ è
respinto.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria dell’ing.
__________ per la procedura di appello è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 280.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 300.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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