AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.147
Data decisione, Autorità:
07.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00147
Lugano
7 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura ordinaria appellabile, inc. no. 1881 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con petizione del 26 febbraio 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
tutti
rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna dei
convenuti __________ e __________ al pagamento di fr. 27'771.55 oltre interessi
al 5% dal 29 settembre 1992, nonché del __________ al pagamento di fr.
12'060.---, quest'ultimo importo aumentato in sede di replica a fr. 15'180.---,
oltre interessi al 5% dal 29 settembre 1992, con protesta di spese e
ripetibili;
domanda alla quale si sono
opposti i convenuti __________ e __________, che sollevano in ordine la
mancanza di legittimazione passiva, con protesta di spese e congrue ripetibili,
mentre tutti i convenuti, nel merito, sollevano la prescrizione,
rispettivamente la perenzione, pure con protesta di spese e ripetibili;
in cui il pretore, decidendo in limine litis (art. 181 CPC) ha pronunciato:
"1. La petizione 26 febbraio/1.
marzo 1993 contro __________, __________ e __________, __________, è
respinta per intervenuta prescrizione.
1.1. La tassa di giustizia in fr.
1'800.--- e le spese, da anticiparsi dall'attore, restano a suo carico.
L'attore rifonderà pure l'importo di fr. 2'400.---, in ragione di metà
ciascuno, ai convenuti __________, __________ e __________, __________.
- L'eccezione di perenzione
sollevata dal Comune di __________ è respinta.
2.1. La tassa di giustizia riguardante
la decisione sull'eccezione di perenzione viene fissata in fr. 300.--- più
spese, a carico del Comune di __________, che rifonderà pure l'importo di fr.
500.--- a titolo di ripetibili all'attore";
appellante __________ con
atto ricorsuale 26 aprile 1995 contro la decisione pretorile 6 aprile 1995, di
cui chiede la riforma nel senso che l'eccezione di prescrizione sollevata dai
convenuti __________ e __________ venga respinta e pure vengano modificati i
dispositivi 1.1 e 2.1 su spese e ripetibili;
richiamato il decreto
19.6.1995 di questa Camera che ha stralciato dai ruoli l'appello adesivo del
Comune di __________ per mancato versamento dell'anticipo;
lette le Osservazioni dei resistenti all'appello;
esaminati gli atti dell'incarto;
Ritenuto
in fatto:
A. __________
è proprietario del mappale no. 928 RF di __________ su cui sorge un rustico.
In
data 11 giugno 1990 il Municipio di __________ intimò all'attore l'immediata
sospensione dei lavori di riattazione del rustico. Contro tale decisione, il 22
giugno 1990 l'attore interpose ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo la
riforma della decisione impugnata nel senso di essere autorizzato a proseguire
i lavori di riattazione (doc. B).
In data 5 ottobre 1990, il Municipio di __________ decise la revoca della
sospensione dei lavori (doc. D), divenendo così il gravame di __________ presso
il Consiglio di Stato privo di oggetto, con il conseguente stralcio dai ruoli
dello stesso e l'attribuzione in suo favore di fr. 100.--- a titolo di ripetibili
(doc. E).
L'attore
riprese i lavori di riattazione nella primavera-estate 1991, comunicando la
loro ultimazione al Municipio di __________ il 10 ottobre 1991 (doc. F).
In
data 16 giugno 1993 Il Municipio di __________ rilasciò all'attore il permesso
di abitabilità, previo attestato medico del 22 aprile 1993 (doc. T).
B. Con
la petizione in esame l'attore chiede la condanna di __________, sindaco di
__________ e __________ i, segretario comunale, al pagamento in suo favore
dell'importo di fr. 27'771.55 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 1992,
addebitando loro la responsabilità dei danni subiti dall'ingiustificata
decisione di sospensione dei lavori dell'11 giugno 1990.
Postula
inoltre la condanna del Comune di __________ al pagamento dell'importo di fr.
12'060.--- oltre interessi, ritenendolo responsabile dell'ulteriore danno
subito, poiché il Municipio non avrebbe proceduto tempestivamente al rilascio
del permesso di abitabilità, impedendogli di locare il rustico fino al giugno
1993. L'attore si è pure riservata l'azione di risarcimento per i danni
susseguenti all'inoltro della petizione, quantificati in sede di replica
nell'aumento dell'importo di condanna nei confronti del Comune di __________ da
fr. 12'060.--- a fr. 15'180.---.
C. Con
risposta 31 dicembre 1993, __________, __________ e il Comune di __________
postulano la reiezione della petizione di controparte. I primi due sostengono
di non essere legittimati passivamente, poiché le azioni giudiziarie fondate su
decisioni municipali dovrebbero essere intentate congiuntamente contro tutti i
municipali che le hanno votate e non solo contro le persone che le hanno
firmate, vale a dire il sindaco e il segretario comunale.
Inoltre,
sollevano eccezione di prescrizione, rispettivamente di perenzione, per quanto
concerne il Comune di __________. Eccezioni che l'attore ha puntualmente
contestate.
D. Con
la sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto tutte le pretese attoree (maggior
costo dei lavori di riattazione, rincaro dei costi di canalizzazione, sgombero
della neve, onorario del legale e perdita della pigione) tardive e il credito
dell'attore estinto per prescrizione ex art. 60 cpv. 1 e 2 CO, lasciando invece
indecisa la questione relativa alla carenza di legittimazione passiva.
Con
la medesima decisione, il Pretore ha respinto l'eccezione di perenzione
sollevata dal Comune di __________;
ma la questione non è
controversa in questa sede.
E. Con
tempestivo appello l'attore l'attore contesta le conclusioni del primo giudice,
ribadendo che le proprie pretese non sarebbero prescritte ai sensi dell'art. 60
cpv. 1 e 2 CO, e sostenendo -per la prima volta in questa sede- che sarebbe
venuto a conoscenza delle persone responsabili del danno solo all'audizione
testimoniale dei municipali (pag. 6 del gravame); relativamente alla fissazione
delle spese di giustizia e ripetibili, rileva una manifesta disparità di
trattamento.
Di
ogni altra allegazione e delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario,
nel seguito.
Considerato
in diritto:
- Giusta
l'art. 181 cpv. 1 CPC d'ufficio o su richiesta di parte, il giudice può
stabilire, con ordinanza, che l'udienza preliminare sia limitata all'esame dei
presupposti e delle eccezioni processuali (art. 99) nonché, su proposta di
parte, di quelle eccezioni di merito, la cui ammissione renderebbe inutile
l'istruttoria della lite.
L'eccezione
di carenza di legittimazione passiva e l'eccezione di prescrizione sono
eccezioni di merito che possono essere oggetto di un giudizio giusta l'art. 181
CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, N. 2 e 4 ad art. 181 CPC).
Anche
in questa sede la vertenza è limitata a questi temi.
- Giusta
l'art. 61 cpv. 1 CO le leggi federali e cantonali possono derogare alle
disposizioni previste agli art. 41 e segg. CO sull'obbligo di risarcimento o di
riparazione dei danni cagionati da pubblici funzionari od impiegati
nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Nel nostro Cantone vige la
legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24
ottobre 1988, entrata in vigore il 1° gennaio 1990; relativamente alla
responsabilità dei Comuni e dei loro organi la stessa legge è entrata in vigore
solo il 1° luglio 1990 (cfr. art. 1 lett. b).
Per
l'art. 32 cpv. 1 della stessa legge essa si applica agli eventi dannosi
verificatisi dopo la sua entrata in vigore. Ciò significa in particolare che
per gli eventi manifestatisi prima, resta applicabile il Codice delle
Obbligazioni (DTF 90 II 274).
Nel
caso concreto, per il preteso danno causato dalla sospensione dei lavori
dell'11 giugno 1990 -anteriore al 1° luglio 1990-, risultano applicabili gli art.
41 e segg. CO.
- Giusta
l'art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento o riparazione si prescrive in un
anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona
responsabile, e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell'atto che ha
causato il danno.
Il
termine di un anno stabilito dall'art. 60 CO comincia a decorrere da quando il
creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da
poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99, consid 1c
con rinvii); l'inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato
avrebbe potuto scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta
dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto
degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli
si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una
causa (DTF 109 II 435). Inoltre, la prova di tale conoscenza
incombe a colui che invoca l'eccezione di prescrizione (DTF 111 II 58).
- Nella
presente fattispecie il pretore ha accolto l'eccezione di prescrizione.
L'evento
determinante, causa del preteso danno complessivo di fr. 27'771.55, è la
decisione di sospensione dei lavori dell'11 giugno 1990.
Conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato
("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente (DTF
92 II 4, consid 3), per cui, come nella fattispecie, il termine di
prescrizione comincia a decorrere non tanto per le singole poste del danno,
bensì dal momento in cui, in ordine cronologico, si conosce l'ultimo elemento
del danno.
Contrariamente
all'opinione dell'appellante,.egli disponeva di elementi sufficienti per
fondare e motivare un'azione giudiziaria oltre un anno prima dell'inoltro della
petizione.
L'appello
non affronta la tempestività dell'azione se non per riguardo a una posta del
credito, ossia quella dei maggiori costi dei lavori d'impresario.
Da
questo si deve intendere che le conclusioni del pretore concernenti gli altri
aspetti del credito non sono oggetto dell'appello, rispettivamente che -soltanto
relativamente ai maggiori costi esposti dalla ditta __________ - il danno
sarebbe stato conosciuto dal creditore in un tempo conforme alla tempestività
della petizione.
Su
questo punto è giusto dare atto all'appellante che la sola ricezione della
liquidazione non può costituire -di per sé- elemento atto a conoscere il
preteso danno né lo costituisce la differenza fra la liquidazione, e il
preventivo (offerta 22 gennaio 1990 - doc. 13): è infatti circostanza corrente
che le liquidazioni superino le offerte, così come già un sommario confronto
della documentazione porta a constatare che non v'è identità completa fra le
prestazioni previste e quelle eseguite.
Ma è
altrettanto fuori luogo, come pretende l'appellante, che sia lo stesso
creditore a scegliere arbitrariamente il termine per far sorgere la conoscenza
del danno, così come ha fatto chiedendo all'impresario __________ il rilascio
della dichiarazione, doc. G, che reca la data del 29 agosto 1992 ("Mehrkosten
wegen Bauverzögerung für 1991"). Disponendo della liquidazione -per altro
non contestata- già nell'ottobre del 1991, tanto che provvedeva al suo saldo in
valuta 22 ottobre 1991, il creditore avrebbe potuto chiedere immediatamente a
__________ quale parte della differenza fra liquidazione e offerta dovesse
essere fatta risalire al ritardo nel compimento dei lavori: salva indicazione
contraria, egli -in data 5 ottobre 1991- non conosceva il proprio danno, ma gli
elementi che gli permettevano di ottenere le precisazioni necessarie per
promuovere la causa. Orbene, al proposito non si conoscono passi intrapresi
dall'appellante in tal senso prima dell'agosto 1992 (test __________), né egli
sostiene l'esistenza di momenti oggettivi che l'abbiano impedito di ottenere
più tempestivamente le informazioni avute soltanto a fine agosto 1992.
Sta di
fatto che la sua diligenza è messa in causa poiché sulla base della
liquidazione egli avrebbe potuto ottenere subito, ovvero entro fine anno (1991)
un esposto analogo al doc. G: che poi il teste __________ abbia alluso
all'inesattezza di quei dati poco importa, non potendosi pretendere una calcolazione
esatta del danno (DTF 111 II 57).
Né é di
rilevanza alcuna che lo stesso Schmid avrebbe avvertito l'appellante
"degli aumenti che sarebbero intervenuti", senza poterli tuttavia
quantificare, poiché l'avvertimento dev'essere fatto risalire a un tempo
precedente la fine dei lavori e non può coincidere con l'emanazione della
liquidazione, a meno di non potergli attribuire significato alcuno. Per questi
motivi la conclusione del pretore sulla prescrizione del credito deve essere
condivisa.
Inammissibile
in questa sede -in virtù dell'art. 321 CPC- è poi il fatto nuovo secondo cui,
solo nel corso della procedura, l'appellante avrebbe saputo con esattezza chi
fossero i responsabili del danno. A prescindere dall'insostenibile sillogismo
proposto, si oppone alla censura la norma procedurale citata, poiché mai prima
d'ora il signor __________ ha sostenuto qualcosa di simile.
- Giusta
l'art. 60 cpv. 2 CO se l'azione deriva da un atto punibile, a riguardo del
quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si
applica anche all'azione civile.
Quando la fattispecie costituisce un'infrazione, il termine di prescrizione più
lungo previsto dal diritto penale si applica alla responsabilità del diritto
civile anche se l'inchiesta penale è stata archiviata o non vi sia stata
denuncia (SJZ 19/1993, 323).
Nella
presente fattispecie il Pretore -pur senza ricorrere a una vera e propria
motivazione- ha respinto a ragione anche la pretesa attorea tendente a ritenere
un termine di prescrizione di 10 anni derivante dal diritto penale.
Sia
in prima sede, sia in appello il signor __________ sostiene che il sindaco e il
segretario comunale di __________ avrebbero agito in modo conforme alla fattispecie
dell'art. 312 CP. Secondo quella norma i membri di un'autorità o i funzionari
che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri
un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con la reclusione
sino a cinque anni o con la detenzione.
Secondo
l'appellante l'abuso di potere si concretizzerebbe nell'aver preso una
decisione di sospensione dei lavori al di fuori delle proprie competenze poiché
in materia edilizia -fuori dalle zone edificabili- ogni potere è riservato
all'autorità cantonale.
Orbene,
a prescindere dal fatto a sapere se il preteso errore di competenza (cfr.
petizione) -per altro rimediato spontaneamente dal Comune con decisione 5
ottobre 1990, -esista o no, al comportamento dei convenuti manca, seppure a
livello di indizi, il presupposto soggettivo dell'intenzionalità di arrecare un
pregiudizio (materiale o ideale) all'attore: egli non ha infatti saputo rendere
nemmeno verosimile che i convenuti sapessero e volessero nuocergli (cfr. Stratenwerth
G., Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil 2, ed. 4, § 56, N. 11 e 12).
Non
vi fosse l'esigenza di tale presupposto, qualsiasi ordine errato di un'autorità
amministrativa o giudiziaria potrebbe costituire senz'altro un abuso di potere
e comportare conseguenze penali per i membri o i titolari dell'autorità agente.
Ma
dalle conclusioni (per altro solo a titolo abbondanziale) in poi, quindi anche
in questa sede, l'appellante si spinge a intravedere elementi di carattere
penale nei fatti descritti, perché la decisione municipale sarebbe stata presa
senza verbalizzazione, ciò che ne comporterebbe la nullità, e perché la stessa
non sarebbe stata preceduta da sopralluogo: quasi che il rispetto della
procedura di formazione interna della volontà del Municipio potesse conferire
rilievo penale al merito della decisione. L'unico presupposto di diritto penale
cui invece accenna l'appellante è quello soggettivo, sostenendo che i convenuti
avrebbero commesso un atto di ritorsione nei confronti di un cittadino
"scomodo". I motivi di tutto questo restano ignoti al giudice, onde
non v'è motivo di dar seguito alla censura.
- Il
pretore non ha trattato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva,
oggetto della discussione in questo stadio del processo e riservata alla decisione
in limine litis (cfr. verbale 26 maggio 1994 e allegati conclusionali di
entrambe le parti).
A
titolo abbondanziale vale la pena di evidenziare che la petizione va respinta
anche -e ancor prima- per l'accoglimento di questa eccezione di merito, almeno
nei confronti del convenuto __________, segretario comunale.
Infatti,
la decisione di sospendere i lavori (doc. A) è indubitabilmente stata presa dal
Municipio di __________, formato allora di tre persone, i signori: __________,
sindaco, nonché __________, vicesindaco, e __________ (teste __________).
La
loro decisione, presa in riunione oppure seguendo altra via, formalmente fors'anche
censurabile, configura una decisione dell'esecutivo comunale. Ogni sua
decisione emana dal collegio laddove vale come decisione collegiale il voto
della maggioranza (Schwarzenbach H.R., Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts,
ed. 9, p. 233).
Il
segretario comunale non fa parte del Municipio e non è organo del Comune. Le
sue competenze infatti sono limitate a quelle descritte agli art. 137 e 138
LOC.
Non
è possibile negare al segretario comunale un ruolo preponderante
nell'assolvimento dei compiti legati all'amministrazione Comunale, ma tale suo
ruolo centrale non può, in diritto, essere confuso con le competenze riservate
dalla legge agli organi Comunali. Né la sua firma apposta, accanto a quella del
sindaco, su tutti gli atti del Comune, ha altro significato, se non quello di
attestare e certificare gli stessi, conferendo loro il crisma dell'ufficialità
(Ratti, op. cit., p. 1206).
L'eccezione
di carenza di legittimazione passiva sollevata da __________ dev'essere
pertanto accolta.
- Giusta
l'art. 148 cpv. 1 e 2 CPC, il giudice condanna la parte soccombente a
rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili,
salvo che vi sia una reciproca soccombenza o altri giusti motivi che possano
giustificare un'altra chiave di ripartizione.
Nel
caso concreto i dispositivi su tassa di giustizia e ripetibili presentano
invero una inspiegabile sproporzione dei rispettivi oneri che il pretore non ha
ritenuto di giustificare.
Tuttavia
non è possibile riformare la sentenza impugnata per quanto riguarda gli
obblighi del Comune di __________ nei confronti dello Stato, poiché il merito
di quella decisione sulla riconvenzionale è ormai definitivo e l'attore non ha
alcun interesse per lamentarsi dell'entità della tassa di giustizia caricata a
controparte. Possono per contro essere rettificate le ripetibili dovute dal
Comune all'attore che -al limite minimo della TOA- si fissano in fr. 1'200.-- (art.
9 TOA), tenuto conto che il valore di causa determinante è quello della
petizione per quanto rivolta al Comune (fr. 15'000.-- ca.). Possono inoltre
essere ridotte, a dipendenza del valore litigioso le tasse caricate all'attore
nel dispositivo 1.1. Tale, parziale accoglimento dell'appello non giustifica
una ripartizione delle spese di questa sede.
Per
questi motivi,
Richiamati
gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L'appello di
__________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, immutati gli altri dispositivi, la sentenza 6 aprile 1995 del
pretore di Vallemaggia è così riformata:
1.1 La
tassa di giustizia di fr. 1'300.-- e le spese, da anticiparsi dall'attore,
restano a suo carico. (Per il resto, invariato).
2.1 La
tassa di giustizia riguardante la decisione sull'eccezione di perenzione viene
fissata in fr. 300.-- più spese, a carico del Comune di __________, che
rifonderà all'attore l'importo di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese e la tassa di giustizia di questa sede, per complessivi fr. 600.--,
anticipati dall'appellante, restano a suo carico.
Egli
verserà inoltre a __________ e __________ -in ragione di ½ ciascuno- la somma
di fr. 800.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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