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12.1995.136 ΓÇó Allocation of costs after partial success on appeal
12.1995.136Altro tribunale3 apr 1995Modified
Following a Federal Supreme Court remand on the merits, the Ticino Court of Appeal determined only the cantonal costs and party compensation. It held that the claimant had been successful in the first two instances by two thirds and had failed by one third, so costs had to be apportioned accordingly under Art. 148 CPC. The court fixed first-instance costs at CHF 2,000 and appeal costs at CHF 10,000, each allocated one third to the claimant and two thirds to the defendants jointly and severally. It also ordered the defendants to pay CHF 15,000 and CHF 7,500 in party compensation for the first instance and appeal respectively. No costs or compensation were charged for this remand decision.
Art. 148 CPC; allocation of costs and party compensation according to reciprocal success and defeat after partial victory on appeal; absent special reasons, costs follow the degree of success of the parties. The decisive amount is the claim as increased in the first-instance pleadings, not the original petition. In fixing partial party compensation, the court may take into account the complexity of the case and set the indemnity near the upper tariff limit. Where the decision concerns only the allocation of costs after remittal, no costs and no compensation are to be levied for that ruling if the court so orders.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.136
Data decisione, Autorità: 03.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00136
Lugano 3 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa civile appellabile inc. n. 1950 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 3 giugno 1977 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ e __________ a) rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il pagamento di fr. 394’805.40 oltre interessi a titolo di danni e torto morale conseguenti a sinistro della circolazione, domanda aumentata a fr. 693’939.65 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;
E ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale;
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore con sentenza 12 novembre 1991 ha integralmente respinto la petizione;
che detta sentenza è stata riformata il 23 aprile 1993 da questa Camera nel senso di accogliere la petizione per fr. 348’648.-- oltre interessi;
che la I Corte Civile del Tribunale federale il 16 febbraio 1994 ha riformato la sentenza di questa Camera nel senso di accogliere la petizione per fr. 410’001.-- oltre interessi, rinviandole la causa per la determinazione delle spese e delle ripetibili della procedura cantonale;
che la determinazione di spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti in causa, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa soluzione (art. 148 CPC);
che l’importo determinante non è quello della petizione, bensì quello aumentato, indicato nelle conclusioni avanti al giudice di prima istanza;
che l’attrice nella procedura avanti alle prime due sedi risulta vittoriosa in misura di 2/3 e soccombente per 1/3;
che la complessità della causa giustifica la commisurazione delle ripetibili parziali avvicinandosi al valore massimo previsto dalla TOA;
che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC , la TG e la TOA
dichiara e pronuncia
I convenuti in solido rifonderanno all’attrice fr. 15’000.-- per parte di ripetibili.
I convenuti in solido rifonderanno all’attrice fr. 7’500.-- per parte di ripetibili d’appello.
Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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