Appeal dismissed on allocation of appeal costs

12.1995.132Altro tribunale28 apr 1995Dismissed

Sintesi

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed an appeal against the first-instance cost ruling made after withdrawal of a request for procedural security in an construction-contract case. The appellants lacked standing to complain about the lower court's decision not to levy fees and expenses, since they suffered no prejudice from that omission. Their appeal also failed on the merits regarding party costs: the lower court's compensation of costs was deemed appropriate because the respondents' security request had been triggered by the appellants' incomplete disclosure of the scope of a credit assignment, and later clarification by the appellants made the request unnecessary. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellants.

Regest

Art. 148 CPC; appellate review of cost allocation and standing to appeal; a party may challenge a cost order only if it suffers a legal detriment. The absence of a quantified prayer for party costs does not render the appeal void where the lower court entirely omitted to decide costs, but the appellate court may still uphold a cost compensation if the file shows just cause. Cost compensation is justified where a party’s incomplete or opaque conduct precipitated the procedural step later withdrawn, so that equity warrants setting off ripetibili.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.132

Data decisione, Autorità: 28.04.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00132

Lugano 28 aprile 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no 4755 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione 25 novembre 1994 da

____________________rappr. __________

contro


rappr. dall’ avv.


in materia di contratto d’appalto.

Ed ora sull’appello 20 marzo 1985 degli attori nei confronti del dispositivo sulle spese del decreto di stralcio 24 febbraio 1995 della domanda di cauzione processuale della convenuta con il quale il Pretore non ha percepito né tasse né spese di giudizio e non ha assegnato ripetibili.

Lette le osservazioni all’appello del 27 aprile 1995 della parte convenuta ed appellata.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’appellante si duole perché il Pretore, stralciando la domanda di cauzione processuale formulata dalla convenuta a seguito di rinuncia di quest’ultima, non ha stabilito la tassa di giustizia a carico della parte soccombente e non le ha assegnato l’indennità per ripetibili;

che per quanto concerne la tassa e le spese di giudizio che il Pretore non ha ritenuto di dover percepire l’appellante, al quale da ciò non deriva alcun pregiudizio, non é legittimato a ricorrere (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 307 n. 6);

che, con riferimento alla mancata attribuzione delle spese ripetibili, l’appellante non indica, nel suo petitum d’appello, quanto vuol vedersi riconoscere;

che ciò, avendo il Pretore completamente dimenticato di attribuirne, non é motivo di nullità dell’appello per insufficienza delle domande (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, nota alla massima n. 1);

che la compensazione delle ripetibili, ancorché non motivata dal Pretore, appare, alla luce delle risultanze degli atti di causa, quale provvedimento congruo e giustificato;

che infatti, leggendo le motivazioni dell’istanza di cauzione della parte convenuta, appare che la stessa, in funzione della monca documentazione prodotta dagli attori (contratto di cessione doc. H), poteva essere legittimamente presentata e solo la successiva precisazione delle controparti in punto alla reale portata della cessione di credito (doc. L) la rendeva impraticabile;

che erano così dati giusti motivi - in particolare il comportamento degli attori che non palesando, senza alcuna giustificazione, l’estensione della cessione del credito hanno contribuito a mettere la convenuta nella condizione di promuovere l’istanza di cauzione e successivamente spiegando la loro posizione a far sì che la stessa venisse ritirata - per compensare le ripetibili;

che l’appello va di conseguenza respinto con il carico di spese e ripetibili agli appellanti;

Per i quali motivi

visto l’art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 20 marzo 1995 di __________ e __________ é respinto.

  2. Le spese della procedura d’appello in complessivi Fr. 120.- (tassa di giustizia Fr. 100.- ed emolumenti di cancelleria Fr. 20.-) sono a carico degli appellanti che verseranno inoltre alla controparte Fr. 200.- per ripetibili d’appello.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

appeal standingcourt costsparty costsprocedural securitywithdrawalcost compensationstanding to appealcivil procedure