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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1994.31
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.94.00031
Lugano
31 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 6835 della
Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione 1 dicembre 1992 da
rappr.
dallo studio legale __________
Contro
rappr.
dall’ avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'207.-
oltre interessi a titolo di prezzo di
vendita;
domanda avversata dal convenuto che
ha postulato la reiezione della petizione con
protesta di spese e ripetibili e che,
riconvenzionalmente, ha chiesto, in via principale, la
condanna dell'istante al pagamento di
fr. 1'500.-- in conseguenza dell'inadempimento di
un contratto di comodato, e in via
subordinata, la restituzione di un vivaio per crostacei;
mentre il Pretore, con sentenza 24
novembre 1994, ha respinto sia la petizione che la
riconvenzionale.
Appellante l'attore, che con atto di
appello del 16 dicembre 1994, chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione;
Mentre la convenuta, con osservazioni
del 20 gennaio 1995, chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e
ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto ed in diritto
che l'attore, titolare
della ditta __________, ha fornito, a più riprese, salmone affumicato sotto
vuoto alla pescheria di ____________________
che con la causa che ci
occupa l'attore ha chiesto, a saldo delle forniture di salmone, la condanna del
convenuto al pagamento di Fr. 8'207,80, oltre interessi al 5% dal 1 febbraio 1991;
che il convenuto ha
chiesto la reiezione della petizione poiché il saldo del prezzo del salmone
affumicato non sarebbe dovuto la fornitura essendo pervenuta avariata e
conseguentemente riconsegnata al fornitore per il tramite della ditta __________
di __________, abituale spedizioniere nei rapporti contrattuali tra attore e
convenuto;
che il Pretore, con
il giudizio impugnato, considerata l'esistenza tra le parti di un contratto di
compravendita a distanza, ha ritenuto che per entrambe le forniture,
l'acquirente poteva prevalersi della garanzia per difetti giusta l'art. 205 CO;
che, per quanto riguarda
la fornitura del febbraio 1991, l'attore, al quale incombeva l'onere probatorio
dell'accettazione della merce da parte dell’acquirente, non sarebbe riuscito a
comprovare tale fatto e quindi, a prescindere dall'analisi della tempestività o
meno del reclamo, la sua pretesa creditoria non poteva essere accolta;
che per le forniture del
dicembre 1990 il convenuto, pur avendole accettate, avrebbe provato che il
salmone, risultato successivamente avariato, sarebbe stato restituito al
fornitore previa tempestiva comunicazione telefonica; con il che anche la
pretesa creditoria riferita a queste forniture non poteva essere protetta;
che, con tempestivo
appello del 16 dicembre 1994, l'attore ha chiesto la riforma della sentenza
pretorile, nel senso di accogliere la petizione argomentando che per entrambe
le forniture non sarebbero stati provati i pretesi difetti, la loro presenza
già al momento della fornitura, la tempestività della notifica e la
restituzione della merce in questione, con la conseguenza dell'obbligo del
convenuto al pagamento del prezzo;
che, con le osservazioni
del 20 gennaio 1995 il convenuto chiede la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili;
che il giudice accerta
d’ufficio la legittimazione attiva, siccome elemento di diritto sostanziale e
requisito per la proponibilità materiale dell'azione e quindi oggetto di esame
di diritto federale, della parte che procede in causa (Ottaviani, Le
parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 17/18; DTF 96 II
123 ss.) sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (DTF 118
Ia 130 consid. 1);
che pertanto tale aspetto
deve essere esaminato in questa sede anche se il primo giudice non si é
espresso al riguardo (I CCA 8 agosto 1994 in re C. c. Comunione dei
comproprietari del condominio R.);
che, nell’ambito di un
contratto di compravendita, il venditore é evidentemente legittimato a chiedere
il pagamento del prezzo ma é in sua facoltà di cedere ad altri la pretesa
creditoria in conseguenza di che perde la titolarità del credito che deve
allora essere fatto valere dal cessionario (OR-Girsberger, ad art. 164 ,
n. 46);
che dagli atti di causa
appare che l’attore __________ ha ceduto i crediti derivanti dalle fatture
emesse a carico di __________ ed oggetto del presente contenzioso alla
__________ la quale ne ha fatto debita notifica al debitore (doc. 1);
che tale cessione che
precede l’inoltro della petizione ha tolto la titolarità del credito all’attore
che non era quindi più legittimato a farlo valere giudizialmente nei confronti
del convenuto;
che già per questo motivo
la petizione andava respinta;
che ne consegue come anche
l’appello che si rivolge contro la sentenza del pretore che, per altri motivi,
ha pure respinto la petizione dev’essere respinto;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 16
dicembre 1994 di __________ é respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 450.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già
anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte Fr. 300.- per ripetibili d’appello.
-
Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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