AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1994.20
Data decisione, Autorità:
22.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.94.00020
Lugano
22 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
vicepresidente
Zali
e Pellegrini, quest'ultimo in sostituzione
del
giudice Cocchi, escluso
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare il ricorso per nullità 14 dicembre 1994 (art. 36 CIA) di
rappr.
dall'avv. __________
Contro
il
lodo arbitrale 10 novembre 1994 dell'arbitro unico, avv. __________, prolato
nella procedura che oppone il ricorrente al
rappr.
dall'avv. __________
lette le osservazioni al ricorso del __________;
esaminati gli atti dell’incarto;
considera
in fatto e in diritto:
- Il
__________ è proprietario dei fondi di __________, destinati alle attrezzature
aeroportuali di __________, mentre il signor __________ lo è della part.
RFD nella stessa località dove gestisce il campeggio “ ”.
La
vertenza che ha portato al lodo impugnato è sorta in seguito all’esigenza
dell’aeroporto di rispettare determinate norme di sicurezza del traffico aereo,
ovvero di provvedere all’eliminazione di ostacoli - tecnicamente definiti per
quanto riguarda le quote - alle manovre di decollo e di atterraggio, ostacoli
che quindi possono trovarsi anche su fondi di terzi.
Nel
caso particolare, essi erano rappresentati da un certo numero di platani,
radicati oltre i limiti geografici dell’aeroporto, quindi anche nella proprietà
__________. Parte di essi - in date diverse - ha dovuto essere capitozzata per
garantire le quote di sicurezza; sennonché buona parte delle piante, a
dipendenza di tale intervento e di altri fattori di cui si dirà, sono state
infettate dal “cancro colorato del platano” che ne ha causato la morte. Pur tenendo
conto di tutti gli interventi di ripristino della superficie alberata,
effettuati sul suo fondo dal __________, il proprietario chiede alla Città un
risarcimento danni di almeno fr. 585’178.50, per quel che concerne la quota di
allontanamento (limite di sicurezza) del 4 %, ossia gli interventi dipendenti
dal rispetto di tale quota, e di almeno fr. 497’492.-, per quel che concerne la
quota del 2,4 % (cfr. Completazione di conclusioni 23 marzo 1993).
Il
__________ o, oltre a postulare la reiezione della domanda avversaria, chiede
che venga fatto ordine ad __________ di eliminare, rispettivamente di
capitozzare gli ultimi quattro platani che si trovano sul suo fondo, affinché
possa essere rispettata la quota del 2,4 %, richiesta dall’utenza
dell’aeroporto.
- Un
primo passo verso la regolazione dei rapporti fra le parti è stato compiuto con
la convenzione 9 aprile 1987, conclusa in vista di una convenzione definitiva
(mai venuta in essere), con la quale il __________, e per esso l’ __________
a) avrebbe
tagliato raso-suolo le piante secche trovantesi sul fondo __________;
b) avrebbe provveduto
alla capitozzatura degli alberi, giusta le vigenti norme ICAO, al fine di
garantire la linea di sicurezza del 4 %;
c) avrebbe risarcito il
signor __________ con un’adeguata indennità, “qualora a seguito di capitozzatura,
le piante dovessero subire danni o perire”. La determinazione del risarcimento
sarebbe stata effettuata da un arbitro unico.
Infine, il 25
novembre 1987, le parti decisero - tra l’ altro - di chiedere all’ing.
__________ del Servizio fitosanitario cantonale “di valutare quali piante
(platani) del __________ interessate dalle misure di sicurezza dell’aeroporto
devono essere tagliate perché malate rispettivamente capitozzate secondo il
piano 13 aprile 1987/ XII.87 sulla base della superficie di avvicinamento del 4
%; inoltre di indicare il valore delle piante eliminate, rispettivamente da
capitozzare, tenendo conto non solo del valore del legno, ma anche in relazione
all’ambiente ed alla funzione delle piante nel campeggio”.
Contestualmente
davano il via alla presente procedura, affidando all’avv. __________ l’incarico
di dirimere nelle forme dell’arbitrato di diritto le seguenti questioni:
“a) se ed eventualmente in
quale misura è dovuta un’indennità a titolo di risarcimento danni dal
__________ al signor __________ a dipendenza delle misure di sicurezza per
l’aeroporto in seguito alla capitozzatura rispettivamente eliminazione delle
piante a qualsiasi titolo (come ad esempio svalutazione dei siti, mancato
guadagno, danno estetico, immissioni moleste, ecc.);
b) se ed eventualmente
in quale misura è dovuta un’indennità come al punto precedente nel caso in cui
si dovesse procedere al taglio completo e/o capitozzatura sulla base della superficie
di allontanamento (2,4 %);
c) a chi le spese e le
ripetibili”:
- Dando
seguito all’incarico affidatogli, l’ing. __________ ha preso posizione con lo
scritto 11 gennaio 1988 che ha assunto funzione di perizia nella procedura
arbitrale. Per quanto concerne la valutazione delle piante egli espone di aver
adottato i criteri di un’associazione internazionale di arboricoltura di cui è
membro: per un diametro medio del tronco di cm 58,4 giunge così a un valore di
fr. 12’325.- per ogni albero abbattuto.
Le
sue spiegazioni sulla natura della malattia contratta dai platani e sulle vie
di contagio sono poi state integrate nel corso di un’audizione orale.
- Con
il lodo impugnato l’arbitro unico, dopo aver sommariamente descritto l’iter
della vertenza e i diversi tentativi di composizione della stessa, nonché dopo
aver specificato nel dettaglio le diverse rivendicazioni delle parti, ha
dapprima chiarito i complessi aspetti giuridici della fattispecie; è giunto così
alla conclusione che - a prescindere dalla responsabilità del gestore
dell’aeroporto così come prevista dalla legislazione federale di cui si dirà
eventualmente nel seguito - le vertenze concernenti danni arrecati a terzi dal
gestore medesimo a seguito, come nel caso in esame, della rimozione di alberi
devono essere esaminate nell’ambito del diritto privato, cioè in virtù degli art.
41 e 97 CO.
Prima
di affrontare le specifiche domande delle parti, l’arbitro ha premesso i limiti
della propria indagine a dipendenza della carenza di elementi istruttori
chiari, dipendenti da momenti diversi: fra questi la mancata prova, da parte
dell’attore principale __________, del numero originario di platani esistenti
sul fondo del campeggio precedentemente ai primi interventi di capitozzatura,
collocabili cronologicamente attorno al 1984 e le discordanze fra gli elementi
raccolti in sede istruttoria, ossia la difficile valutazione dell’entità dei
successivi interventi, così come parzialmente riprodotti, rispettivamente dai
testi, dall’ing. __________, dai rilevamenti del geometra revisore, ecc. Giunge
comunque, in base a diversi elementi e deduzioni, a determinare in 59
l’effettivo verosimile dei platani esistenti originariamente sul sedime
__________.
Nel
merito, accoglie parzialmente la richiesta del __________ considerando legittima
l’esigenza dell’ente pubblico di poter disporre di uno spazio di sicurezza fino
a una quota del 2,4 %. Pertanto lo autorizza, a sue spese, ad eliminare due
platani e a capitozzarne altri due (tutti corrispondenti al no. 14 sul piano
del geometra __________); inoltre lo obbliga, a sue spese, a rimuovere una
pianta (no. 13) e ceppaie (no. 15).
Accoglie
parzialmente, in misura tuttavia notevolmente ridotta rispetto alla domanda, le
richieste di __________. In sostanza respinge la pretesa dell’attore
principale, intesa a vedersi risarcito per oltre fr. 500’000.-, pari al valore
- secondo la tariffa adottata dall’ing. __________ - di 46 platani che hanno
dovuto essere sradicati in tanto in quanto colpiti dal cancro colorato:
accoglie solo parzialmente la tesi dell’attore principale secondo cui il Comune
sarebbe responsabile della diffusione della malattia, catalizzata dagli
interventi di capitozzatura eseguiti nel 1987.
Passando
in rassegna i presupposti d’ applicazione degli art. 41 e segg., rispettivamente
97 e segg. CO, l’arbitro ha stabilito:
che
gli interventi del Comune sulla vegetazione del fondo __________ sono stati da
questi autorizzati, fin dalle prime volte;
che
gli interventi in esame costituiscono solo una causa concorrente con altre al
diffondersi della malattia, presente nella zona verosimilmente fin dal 1980.
Pertanto, l’eventuale risarcimento dev’essere calcolato applicando gli art. 43
e 44 CO - in virtù del rimando di cui all’art. 99 cpv. 3 CO - ossia procedendo
in modo equitativo;
che,
per quanto riguarda le capitozzature effettuate nel 1984, il Comune non può avere
colpa poiché a quell’epoca nessuno era ancora a conoscenza dell’esistenza di
quella malattia, la cui manifestazione nel nostro Cantone è stata provata solo
nel 1986;
che,
dopo il 1986 sono state adottate tutte le misure preventive al diffondersi
della malattia, onde anche per gli interventi del 1987 non v’è colpa del
__________ che, tuttavia, deve rispondere nei confronti di __________ in virtù
della convenzione 9 aprile 1987.
Nel
seguito considera il risarcimento dovuto all’attore principale per i diversi
gruppi di alberi, le deduzioni per lavori di ripristino già eseguiti e altre
poste di computo (p. 19 - 24 del lodo).
Da
ultimo si china sulle indennità e i risarcimenti connessi con la garanzia della
quota di sicurezza del 2,4 %.
Di tutto questo si dirà, se
necessario, nel seguito.
-
Le
censure mosse da __________ al lodo verranno esposte nel seguito, in sede di
discussione delle stesse, tenendo conto altresì delle osservazioni al ricorso
presentate dal __________.
-
Il
ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come
la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza
degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizeriche
Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, pag.
524; SJZ 1976, pag. 248; II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.; I
CCA 20 dicembre 1989 in re R./R. e llcc).
Ne
deriva che a questa Camera, per quanto investita del ricorso per nullità ai
sensi dell'art. 36 lit. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la
decisione querelata sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma
o principio giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano
palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali.
In
sostanza, ai sensi della predetta norma, il giudizio arbitrale può essere
impugnato con un ricorso per nullità quando appaia fondato su accertamenti
fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in
evidente violazione al diritto o all’equità (Rep 1985, pag. 149; Jolidon,
Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/
Hadenfedlt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. edizione, pag. 345 e
segg.).
Stanti
queste premesse, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile
a quella adottata esclude la censura di arbitrio.
In
quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può
distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia
insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o
svestita di una motivazione oggettiva (IICCA 25 agosto 1992 in re G./D.
e llcc.; 30 aprile 1984 in re O./O.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto
Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991
che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
- La
prima censura formulata dal ricorrente concerne la distinzione che l’ arbitro
avrebbe operato fra le piante abbattute poiché si trovavano nella zona di
sicurezza dell’aeroporto e, invece, quelle danneggiate - in seguito al propagarsi
della malattia - che si trovavano fuori da tale area. A prescindere dalle
digressioni sulla natura e sul propagarsi del cancro colorato del platano,
sembra di capire che la critica del ricorrente si fondi sull’ affermazione secondo
cui dei 33 alberi sradicati nel 1987 soltanto 15 concernevano la zona di
sicurezza (s’intende per la quota 4 %). In tal modo il primo giudice avrebbe
ridotto arbitrariamente il numero delle piante abbattute da risarcire.
Orbene,
nel lodo si legge al proposito che “tale osservazione” (relativa al numero delle
piante), “in quanto non contestata dalla controparte (__________), dev’ essere
considerata corretta” (p. 10).
L’appunto
del ricorrente, di natura processuale, è in sé esatto: infatti, non si può pretendere
che l’attore introduca un allegato di replica - di natura facoltativa - per
contestare le allegazioni di risposta della controparte, in particolare la
contestazione a una propria affermazione (II CCA 30 marzo 1994 in re R./R.).
Nel caso concreto, il __________ - nella sua risposta - ha fatto questa
affermazione o precisazione, senza far esplicito ricorso a supporti probatori.
Tuttavia,
questo stesso appunto non risulta di nessun rilievo pratico; innanzitutto, il
ricorrente non può dimenticare che - dallo stretto profilo processuale - egli
ha avuto ben altre possibilità di esprimersi su questo tema particolare o
comunque di fornire all’arbitro - se del caso - prova contraria
all'affermazione del __________: ciò però non è avvenuto né per il tramite
delle audizioni testimoniali, ovvero in particolare in sede di audizione del
perito ing. __________, né nell’allegato conclusionale, né - al limite - nel
complemento a quelle conclusioni, presentato dopo il sopralluogo del 4 marzo
1993.
Inoltre,
la conclusione dell’arbitro non è determinante nemmeno in vista di stabilire il
risarcimento dovuto al signor __________. Infatti, non è quello il motivo per
cui la responsabilità del Comune è stata esclusa relativamente alla perdita di
queste piante. Esse sono catalogate dall’ arbitro negli ultimi due gruppi come
segue: “ Gruppo 7: comprende 15 dei 33 alberi eliminati con gli
interventi effettuati nel 1987, e meglio quelli che, a giudizio del __________
si trovavano all’interno della zona di sicurezza”, rispettivamente: “ Gruppo
8: comprende le ultime 18 piante delle 33 sradicate nel 1987; queste ultime
erano ubicate al di fuori della zona di sicurezza”. A parte il fatto che, con
queste indicazioni, si dà atto che l’appartenenza o meno alla zona di sicurezza
trova effettivamente origine soltanto in un’allegazione del Comune, determinante
è la motivazione che conclude il considerando 7 (p. 20 del lodo). Essa non si
riferisce a un solo gruppo; le piante appartenenti a entrambi i gruppi - 7 e 8
- ovvero tutte e trentatré, risultano essere state oggetto di capitozzatura
prima del 1986, fatto questo implicitamente confermato dall’ing. __________ -
sentito oralmente - quando afferma che nel dicembre 1987 almeno l’ 80 % degli alberi
aveva già subito interventi in precedenza: ed è per questo motivo che l’
arbitro giunge alla conclusione qui censurata. In particolare egli osserva che
il Comune, prima della convenzione del 1987, non era contrattualmente tenuto al
risarcimento e che, d’altra parte, nessuno - prima del 1986 - era informato
sull’esistenza, la natura e la portata del cancro colorato, onde non v’è colpa
da parte di chi ha effettuato i tagli di riduzione dell’altezza dei platani.
Il
ricorrente non sostiene invece che i 33 alberi di cui si parla siano stati
capitozzati solo nel 1987.
La
censura pertanto risulta irrilevante per l’esito del giudizio impugnato.
- Al
punto 9.2 del ricorso il ricorrente allude a considerazioni dell’arbitro che si
rivelerebbero di natura soggettiva e pertanto non difendibili. Par di capire
che intenda riferirsi alla lettura della perizia __________ da parte
dell’arbitro, in particolare relativamente all’ampiezza del mandato conferito a
quest’ ultimo. Il ricorso risulta tuttavia carente di indicazioni precise al
proposito, nel senso che rendano almeno interpretabile una censura precisa,
così che la Camera possa valutarne la portata. Se ne deve concludere per un’
inammissibile carenza di motivazione.
A
proposito delle informazioni (perizia) fornite dall’ ing. __________, ancora
nella fase preprocessuale, va detto - di transenna - che, contrariamente al
parere del __________ , proprio l’arbitro ne ha tenuto conto, malgrado le
scelte dello specialista potessero apparire discutibili. E’ vero che il lodo ha
un esito diverso da quanto il ricorrente si attendesse, ma per tutt’altri motivi
che non il riconoscimento della validità di quelle informazioni tecniche ed
economiche.
- Un’ulteriore
censura concerne la validità dell’impegno del __________ , quo al risarcimento,
formulato nella convenzione 9 aprile 1987 (punto 9.3); a tal proposito il ricorrente
sembra voler pretendere una responsabilità illimitata della controparte.
Orbene,
l’assunzione dell’onere di risarcimento di cui al capoverso 2 della lettera b),
punto 4 della Convenzione fa parte di un discorso complesso e si colloca in un
determinato momento dei rapporti con il signor __________. Senza dover compiere
una disamina più approfondita delle circostanze, la sola sistematica della
pattuizione indica un nesso sicuro fra quell’impegno e gli interventi di capitozzatura,
giusta le norme ICAO “che determinano una linea del 4 % ecc. ...” (punto 4,
lett. b) che sarebbero stati compiuti in futuro, ossia dopo il 9 aprile 1987.
In altre parole, si tratta di interventi su alberi non ancora toccati, per
quanto possa risultare, da interventi precedenti; comunque il ricorrente non lo
pretende. Nel concreto, l’impegno del Comune non è sorto con nessuna pretesa di
retroattività. Sarebbe poi stato l’ing. __________, in conformità con il
verbale 25 novembre 1987, a indicare quali piante del campeggio, interessate
dalle misure di sicurezza, avrebbero dovuto essere capitozzate ai fini del
rispetto della superficie d’avvicinamento del 4 % e quali invece avrebbero
dovuto essere tagliate, perché malate (cfr. verbale, punto 1), verosimilmente -
e soprattutto per quanto afferma il ricorrente - in seguito a precedenti
interventi dell’uomo, tali da favorire il diffondersi della malattia.
Non
v’è pertanto nessuna contraddizione fra l’impegno della Città e la distinzione
operata dall’arbitro relativamente all’appartenenza o meno all’area di
sicurezza, di cui s’è già detto al considerando 7 del presente esposto.
- Il
ricorrente considera pure arbitrarie le considerazioni contenute nel lodo sulle
cause del diffondersi della malattia, con esplicito riferimento
all’affermazione, contenuta a p. 18 della decisione impugnata, secondo cui “gli
interventi di capitozzatura effettuati dal Comune a partire dal 1984 (doc. I)
non sarebbero stati in ogni caso la causa prima della diffusione della
malattia”. Sostiene, per contro, la causalità esclusiva di quegli interventi
per la diffusione della malattia sull’area del campeggio __________.
Questa censura, più d’ogni
altra, appare ingiustificata.
Vista
nel suo complesso, la decisione arbitrale tiene nel debito conto il peso che
gli interventi di taglio possono avere avuto sul danneggiamento della
piantagione. Senza stare a considerare nel dettaglio l’elenco delle concause
elencate dall’ arbitro, appare indubitabile che ben diversi motivi possano aver
portato alla morte di un così alto numero di platani: l’ ing. __________, sentito
oralmente, ha affermato che, nella zona interessata, la malattia sarebbe giunta
verosimilmente già gli inizi degli anni 80; che le prime manifestazioni nel Ticino
risalgono al 1986; che solo da quel momento sono state emanate direttive per
evitarne il propagarsi in particolare in occasione del taglio di platani; ma ha
detto anche che la malattia si propaga per contatto tra le piante, in particolare
attraverso le radici, oltre che con la potatura con attrezzi infetti. Se le sue
affermazioni non sono chiarissime, se in particolare - per quanto riguarda il
campeggio __________ - egli sembra dare maggior peso all’intervento umano come
causa del contagio, non può essere revocata in dubbio la trasmissibilità per
mezzi diversi, tant’è che nel suo rapporto 11 gennaio 1988, tra l’altro riferisce:
“
..non è escluso che prima o poi anche queste piante si ammalino in seguito al
contatto diretto delle loro radici con quelle di piante ammalate o attraverso
ferite di varia natura che favoriscono la penetrazione del fungo”.
Alla
luce di queste considerazioni e in mancanza di elementi di giudizio diversi che
il ricorrente non ha portato, la decisione dell’arbitro di giudicare equitativamente
la responsabilità del Comune e di ridurre l’importo teorico della metà appare
tutt’altro che arbitraria. E ciò, a prescindere dalla critica rivolta
all’arbitro sull’elencazione di ulteriori cause di contagio.
- Due
sono le censure che il ricorrente muove (invero con motivazioni al limite dell’
ammissibilità) a proposito delle considerazioni arbitrali sulla quota di
sicurezza del 2,4 %.
11.1 Anzitutto
egli non condivide la conclusione secondo cui l’esigenza del __________ di poter
disporre di uno spazio di sicurezza fino a una quota del 2,4 % risulta in maniera
chiara dagli atti del processo e non corrisponde a una richiesta fantasiosa, inutile
comunque sproporzionata (Lodo, p. 12, punto 5). Rimprovera all’arbitro di aver
preso in considerazione esclusivamente determinate testimonianze e non altre
che esprimerebbero parere contrario. Sennonché i testi __________ e __________,
cui fa riferimento il ricorrente, non provano quanto egli sostiene: oltre la
laconicità della deposizione __________, il teste __________, dipendente dell’
UFAC e responsabile degli aerodromi, riferisce - in conformità con gli altri
elementi dell’incarto su questo punto - come __________ abbia ripetutamente
esatto una quota del 2,4%; per il resto si limita a riferire su come possa
essere calcolata quella quota ad __________, a dipendenza del terrapieno di
sostegno della strada cantonale la cui collocazione non può essere modificata.
Tutto qui: ben poco per essere contrapposto agli elementi di giudizio espressi
nel lodo ai considerando 5.1 - 5.3.
D’
altra parte non è nemmeno vero che l’ arbitro abbia omesso di valutare la
testimonianza __________.
11.2 Inoltre
(punto 13 del ricorso), sostiene che l’arbitro abbia ridotto
ingiustificatamente il risarcimento del danno richiesto per togliere di mezzo
gli ostacoli che non permettevano il raggiungimento della quota del 2,4 %.
Mentre
l’arbitro ha speso diverse pagine per rispondere al tema in discussione, la
censura del ricorrente è molto vaga e se ne individuano i limiti solo
approssimativamente. Sembra giustificato di limitare il presente esame ai
motivi di riduzione del risarcimento, indicati dall’arbitro come conseguenza
della concolpa del ricorrente e di concorrenza nella causalità dell’agire
dell’ente pubblico.
A
questo proposito, non va dimenticato che il giudizio impugnato avrebbe potuto
concludersi al considerando 9.1, laddove il giudice ha constatato che -
omettendo di far fronte al proprio onere della prova - l’attore principale non
ha chiarito quali piante dovessero essere capitozzate in vista di questa
esigenza. Su questo aspetto della decisione il ricorrente nulla dice.
Per
il resto egli ritiene che la valutazione si discosti dalle indicazioni dell’
ing. __________.
Ma
non è vero. Infatti, proprio il rapporto 11 gennaio 1988, riferendosi alle sei
piante da capitozzare (relativamente o meno alla quota in discussione),
afferma che il deprezzamento di ogni albero può essere stimato nel 30% del suo
valore, giungendo a un totale di fr. 26’248.- L’arbitro fa considerazioni
differenziate per i gruppi di alberi 1, 2 e 3: il totale che ne risulta come
risarcimento è addirittura superiore a questa cifra, onde la censura del ricorrente
risulta persino incomprensibile, tanto più che dal riassunto contabile, di cui
al considerando 11 del lodo, appare evidente che gli importi in discussione
sono stati conteggiati interamente, ossia senza altre deduzioni.
- A
pagina 8 del ricorso si chiede che questa Camera assuma nuovamente il teste
__________ in virtù dell’art. 324 CPC.
Il
ricorrente non giustifica se non genericamente la sua domanda, alludendo implicitamente
alla necessità di completare le informazioni versate all’incarto dall’ing.__________.
Sennonché,
a prescindere dal fatto a sapere se l’ ing. __________ sia stato sentito come
teste o come perito chiamato a delucidare il suo referto, la proposta appare irricevibile:
sia a dipendenza della natura del rimedio di diritto straordinario che costituisce
il ricorso per nullità contro un lodo, sia perché, comunque, l’art. 322 CPC può
essere applicato solo laddove il giudice lo ritenga necessario ai fini del
proprio convincimento. Infatti, l’ assunzione di prove in seconda sede - in
particolare in appello - rientra nelle facoltà del giudice senza nessun obbligo
in tal senso: ne discende che l’assunzione d’ufficio in appello delle prove indicate
dall’art. 88 CPC non può nemmeno formare oggetto d’istanza di parte (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, art. 322, n. 3).
La
natura del rimedio, in particolare il motivo di cui all’art. 36 lett. f CIA,
esclude per principio una completazione dei fatti in seconda sede: tale
possibilità - per altro non prevista dal CIA - è esclusa dalla procedura civile
cantonale già relativamente al rimedio dell’ appello (art. 321 CPC), ma a
maggior ragione in sede di cassazione dove è precluso qualsiasi giudizio sui
fatti (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 327, n. 9).
D’altra
parte questa richiesta stupisce anche perché formulata dalla parte __________,
ossia da chi - contrariamente alla tesi del __________ - ha sempre sostenuto la
validità del referto __________.
- Il
ricorso, in buona parte di natura appellatoria, deve essere pertanto respinto.
Il giudizio sulle spese segue la soccombenza.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso per nullità 14 dicembre 1994 di __________ contro il lodo 10 novembre
1994 è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 5’000.-, anticipati dal
ricorrente, restano a suo carico.
Egli
verserà al __________ la somma di fr. 4’000.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione: - __________
- Comunicazione
all'arbitro unico,
avv.
__________.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster