Appeal on free visitation rights dismissed

11.2007.80Altro tribunale25 lug 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The mother appealed a Ticino supervisory authority decision that granted the father free visitation with the child, using the meeting point only for handover, and ordered two make-up visits. The appellate court held that the appeal was only directed against those dispositive points and was insufficiently reasoned because it did not engage with the child’s welfare or the authority’s findings. On the merits, the court confirmed that supervised visits had become unnecessary and that the missed visits had to be made up because visitation is governed by the child’s interests. The appeal was therefore dismissed and costs were charged to the appellant, without party compensation.

Massima Omnilex

Art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC; art. 313bis CPC; art. 273 ZGB; visitation rights are governed exclusively by the child’s welfare. An appeal that fails to identify the challenged dispositive points and to state concrete prayers and reasons is inadmissible to that extent and, in any event, cannot succeed. Where monitored parent-child contacts have evolved positively over time, the authority may dispense with supervision and confine the meeting point to transfer logistics. Missed visitation periods may be ordered to be made up when this serves the child’s interests; the question is independent of parental fault. Costs follow the outcome, while party compensation may be denied if no submissions were exchanged.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2007.80

Data decisione, Autorità: 25.07.2007, ICCA

Titolo: Disciplina delle relazioni personali tra genitore e figlio

Incarto n. 11.2007.80

Lugano, 25 luglio 2007/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 303.2004/R.13.2007 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

PI 1,

a

RI 1 , e alla

Commissione tutoria regionale 12, Minusio

riguardo al figlio S__________ (2003);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 25 maggio 2007 presen­tato da RI 1 contro la decisione emessa il 14 maggio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. S__________, nato il 4 agosto 2003, è figlio di RI 1 (1971), divorziata, e di PI 1 (1965), celibe. Con decisione dell'8 febbraio 2005 la CO 1 ha disciplinato il diritto di visita del padre “momentaneamente” in un sabato ogni quindici giorni alla Casa Santa Elisabetta di Lugano, dalle ore 16.30 alle 18.30 con l'“accompagna­mento educativo” da parte di un'operatrice dell'istituto. Tale decisione è stata confermata il 31 marzo 2005, su ricorso della madre, dall'Autorità di vigilanza sulle tutele.

B. Con decisione del 25 gennaio 2007 la CO 1 ha esteso il diritto di visita, da esercitare al nuovo Punto d'incontro della Casa Santa Elisabetta a Bellinzona, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. PI 1 ha impugnato tale decisione davanti all'Autorità di vigilanza, chiedendo di poter visitare il figlio in forma libera e di poter ricuperare due incontri venuti a mancare nel periodo in cui la struttura era chiusa per ferie. La Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso, nell'intento di non esacerbare “l'estremo ostruzionismo” della madre all'esercizio delle relazioni personali da parte del padre.

C. Statuendo il 14 maggio 2007, l'Autorità di vigilanza ha accolto il ricorso e ha riconosciuto a PI 1 il diritto di visitare il figlio in forma libera, con passaggio del bambino dalla madre al padre per il tramite del Punto d'incontro, un giorno ogni due settimane dalle ore 16.00 e alle ore 18.00 le prime due volte e dalle ore 15.00 alle 18.00 dopo di allora. Inoltre essa ha affidato alla responsabile del Punto d'incontro il compito di fissare due visite supplementari “ai sensi dei considerandi”. Viste le resistenze della madre alle relazioni tra padre e figlio, infine, l'Autorità di vigilanza ha affidato all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di Locarno “una verifica sulla situazione personale e famigliare di S__________”, invitando l'Ufficio a proporre alla CO 1 eventuali misure a protezione del figlio e a consegnare un primo rapporto entro il 30 settembre 2007. L'Autorità di vigilanza non ha prelevato tasse né spese.

D. Il 25 maggio 2007 RI 1 è insorta con un appello (“ricorso”) a questa Camera nel quale dichiara, senza formulare richieste precise, di “fare opposizione” alla decisione appena citata. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Presentato il 25 maggio 2007, in concreto l'appello di Marutzka Marchiana è quindi tempestivo.

  1. Un atto di appello deve contenere, oltre all'“indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza”, le domande con “i motivi di fatto e di diritto sui quali [l'atto] si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Il memoriale in rassegna non menziona i dispositivi della decisione impugnata che RI 1 intende contestare, né

enuncia esplicite richieste di giudizio. Dall'insieme dello scritto

si desume nondimeno che l'interessata avversa l'esercizio delle visite senza

accompagnamento (dispositivo n. 2), così come il ricupero dei due incontri con

il figlio da parte del padre (dispositivo n. 3). Essa nemmeno allude, invece, alla

“verifica sulla situazione

personale e famigliare di S__________” e al rapporto che l'Autorità di vigilanza ha chiesto all'Ufficio

delle famiglie e dei minorenni di consegnare entro il 30 settembre 2007 (dispositivo

  1. 4). Ne segue che l'appello deve ritenersi diretto contro i dispositivi
  2. 2 e 3 della decisione impugnata.
  1. Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita, l'Autorità di vigilanza ha ricordato ch'esso avviene sotto sorveglianza da ormai due anni e che in tale periodo gli incontri del padre con il figlio sono evoluti in modo viepiù positivo, tant'è che nel novembre del 2005 le responsabili del Punto d'incontro si sono dichiarate favorevoli ad allungare le visite da due ore a due ore e mezzo, prospettando finanche un'estensione a tre ore ed esprimendo parere favorevole all'inizio del 2006 per visite libere, fuori della struttura. Nelle condizioni descritte essa ha reputato superfluo continuare la sorveglianza e ha lasciato unicamente che il Punto d'incontro fungesse da tramite per la consegna del bambino da un genitore all'altro. Quanto alla durata delle visite, essa ha limitato le prime due a un paio d'ore, ma ha portato a tre ore le successive, come auspicavano le operatrici del centro.

Con le motivazioni testé riassunte l'interessata non si confronta. Essa critica l'operato della Commissione tutoria, definendolo superficiale, censura il comportamento di PI 1, il quale in una circostanza avrebbe evitato di incontrarla, in un'altra avrebbe abbandonato una riunione indetta dalla Commissione tutoria regionale e in un'altra ancora avrebbe rinunciato all'ultima mezz'ora del diritto di visita. Essa non spende una parola tuttavia né sull'evoluzione dei rapporti fra padre e figlio né sulla sopravvenuta inutilità di vigilare gli incontri né, tanto meno, sul comportamento ostruzionistico rimproveratole dall'Autorità di vigilanza, salvo ricordare di avere portato una volta il figlio alla Casa Santa Elisabetta di Lugano pur sapendolo febbricitante. Tale carenza di motivazione basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Certo, l'interessata pretende di vedersi “costretta a opporsi alle visite in forma libera per il comportamento adottato in molti frangenti dal signor PI 1 (questi sopraccitati sono solo alcuni esempi)”. Così argomentando, però, essa dimentica che la disciplina delle visite deve orientarsi esclusivamente all'interesse del figlio, unico bene da tutelare (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi rinvii; cfr. anche DTF 123 III 451 consid. 3b con riferimento). E al bene del figlio l'appellante neppure accenna. In proposito l'appello si rivela quindi, già di primo acchito, destinato all'insuccesso.

  1. Per quel che attiene al ricupero delle due visite venute a cadere nel periodo in cui il Punto d'incontro era chiuso per ferie, l'appellante dichiara di opporsi “perché se gli istituti sono chiusi per ferie non è colpa mia”. Se non che, con un'asserzione del genere essa disconosce una volta ancora che l'assetto delle visite non dipende dalle colpe dell'uno o dell'altro genitore, ma – si ripete – da quanto richiede il bene del figlio. Ora, a parte il fatto che è per principio nell'interesse di un figlio conservare adeguati rapporti con entrambi i genitori (DTF 127 III 298 consid. 4a in fine), nella fattispecie l'Autorità di vigilanza ha accertato che le relazioni con il padre profittano alla serenità di S__________, ciò che del resto l'appellante non revoca in dubbio. Il ricupero delle due visite avverandosi nell'interesse del figlio, a torto l'appellante ne avversa l'esecuzione. Anzi, laddove minaccia di provocare unilateralmente una sospensione delle visite nel caso in cui il suo appello non fosse deciso a breve termine, essa dà prova di un contegno palesemente contrario al bene del figlio, sicché a giusto titolo l'Autorità di vigilanza ha prospettato l'adozione di misure a tutela del ragazzo (suscettibili di comportare provvedimenti coercitivi nei confronti dell'appellante) ove l'esercizio del diritto di visita fosse messo in pericolo.

  2. Se ne conclude che, in quanto sufficientemente motivato, l'appello risulta privo di buon diritto. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di assegnare ripetibili alle controparti, cui il memoriale non è stato notificato e non ha cagionato spese presumibili.

  3. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a un eventuale valore litigioso (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– ; – , ; – .

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

visitation rightschild welfareparental relationsadmissibilityreasoned appealsupervisionmake-up visitsfamily lawcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the mother's appeal against the visitation order was admissible and sufficiently reasoned

Decisione estratta

The appeal was admissible only insofar as it challenged dispositive points 2 and 3, but it lacked sufficient reasoning and was destined to fail.

Motivazione estratta

The filing did not identify the challenged dispositive points or present concrete requests and legal/factual reasons; it did not engage with the authority's findings or the child's interests.

Questione giuridica chiave

Whether the father should be allowed free visitation with transfer through the meeting point

Decisione estratta

The free visitation arrangement was upheld because supervised contacts had improved and continued supervision was no longer necessary.

Motivazione estratta

The relationship between father and child had developed positively over two years, and the meeting point could merely serve as transfer intermediary.

Questione giuridica chiave

Whether two missed visits should be made up

Decisione estratta

The two missed visits had to be made up because this served the child's welfare.

Motivazione estratta

Visitation arrangements depend on the child's interests, not parental fault; maintaining adequate relations with both parents was in the child's interest.

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