Late appeal inadmissible in marital protection case

11.2006.95Altro tribunale15 set 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the husband's appeal in marital protection proceedings was filed after expiry of the 10-day appeal period. The first-instance judgment had been received on 21 August 2006, so the deadline ended on 31 August 2006; the filing on 8 September 2006 was therefore manifestly late. As no request or ground for restitution of time was invoked, the appeal was not examined. The court exceptionally waived fees and costs because the appellant acted without legal counsel and had no legal training.

Massima Omnilex

Art. 370 cpv. 2, 120 cpv. 1, 131 cpv. 1 e 137 CPC; art. 313bis CPC: l'appello contro una sentenza sulle misure a protezione dell'unione coniugale è soggetto al termine di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo alla notificazione/ritiro della decisione. La tardività manifesta comporta irricevibilità senza esame nel merito; in mancanza di una deduzione idonea, non entra in considerazione la restituzione in intero del termine. Quanto alle spese, il principio della soccombenza può essere eccezionalmente derogato per equità, segnatamente quando la parte agisce pro se e senza formazione giuridica; se l'appello non è intimato, non vi è luogo a ripetibili.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2006.95

Data decisione, Autorità: 15.09.2006, ICCA

Titolo: Misure di protezione dell'unione coniugale: irricevibilità di appello tardivo.

Incarto n. 11.2006.95

Lugano 15 settembre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.1078 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 agosto 2005 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 7 settembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17 agosto 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che AP 1 (1949) e AO 1, nata __________ (1966), si sono sposati a __________ il 21 gennaio 2002;

che al momento di sposarsi la moglie era già madre di P__________ (1988), D__________ (1990) e I__________ (1993), avuti da un precedente matrimonio e a lei affidati;

che dal nuovo matrimonio sono nati S__________ (2000) e So__________ (2002);

che, adito da AO 1, con sentenza del 17 agosto 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato S__________ e So__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha stabilito un contributo mensile fr. 1116.– per la moglie e di fr. 800.– per ciascun figlio, ponendo le spese e la tassa di giustizia di fr. 450.– a carico del marito, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili;

che contro tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello (“ricorso”) del 7 settembre 2006 nel quale contesta la decisione del Pretore e chiede “una verifica attenta della sentenza”;

che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che in esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata venerdì 18 agosto 2006, è stata ritirata dall'istante lunedì 21 agosto 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.69001.016431176 – R Svizzera);

che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 22 agosto 2006 ed è scaduto giovedì 31 agosto 2006;

che nelle circostanze descritte il “ricorso”, consegnato alla posta di Cadro venerdì 8 settembre 2006 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta manifestamente tardivo;

che nel suo memoriale l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

che, di conseguenza, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che tuttavia l'appellante risulta sprovvisto di formazione giuridica e avere agito da sé solo, senza far capo a un legale, sicché appare equo rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse o spese, mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

family lawmarital protectionappeal deadlineinadmissibilitylate filingrestitution of timecourt costsself-representation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the first-instance marital protection judgment was filed within the statutory time limit.

Decisione estratta

No. The appeal period began on 22 August 2006 and expired on 31 August 2006; the appeal filed on 8 September 2006 was manifestly late.

Motivazione estratta

The judgment was withdrawn on 21 August 2006, so the appeal time ran from the following day. The appellant raised no ground for restitution of the lapsed time, so the appeal could not be examined.

Questione giuridica chiave

Whether court fees, expenses, or appeal-level party costs should be awarded.

Decisione estratta

No fees, expenses, or party costs were charged.

Motivazione estratta

Although costs would normally follow the losing party, the appellant acted pro se without legal training; exceptionally, the court waived fees and costs. No party costs were due because the appeal was not served on the respondent.

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