Interpretation request inadmissible where it seeks modification

11.2006.88Altro tribunale15 set 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

AP 1 asked the Court of Appeal to interpret its prior maintenance judgment so as to reduce the wife’s spousal contribution, arguing that the child allowance for N__________ is withheld at source and passed to AO 1. The First Civil Chamber held that interpretation under Art. 333 CPC serves only to clarify ambiguous or obscure dispositive terms and cannot be used to modify the judgment. Because the application in substance sought a change of the maintenance award, it was declared inadmissible. The court also held that the child allowance belongs to the child’s support and, if paid to the wife, may be set off against the amount due for the child. Costs were borne by AP 1; no party compensation was awarded because the respondent had not been notified.

Massima Omnilex

Art. 333 CPC; interpretation of a final judgment is limited to clarifying an ambiguous or obscure dispositive element and cannot serve to reconsider, supplement, or alter the operative part. A request that, in substance, seeks a substantive modification of the judgment is inadmissible. Family allowances are intended for the child’s maintenance and are included in the child support contribution; if paid directly to the other parent, they may be set off against the child support owed.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2006.88

Data decisione, Autorità: 15.09.2006, ICCA

Titolo: Domanda di interpretazione

Incarto n. 11.2006.88

Lugano 15 settembre 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2002.511 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 luglio 2002 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinata da PA 2 ),

giudicando ora sulla domanda di interpretazione presentata il 4 settembre 2006 da AP 1 riguardante la sentenza emessa il 10 agosto 2006 da questa Camera (inc. 11.2003.135);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di interpretazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che in esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 22 settembre 1999 da AO 1, con sentenza del 17 ottobre 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 464.– mensili dal 22 settembre al 31 dicembre 1999 e di fr. 26.– mensili dopo di allora, oltre a un contributo alimentare di fr. 845.– mensili ciascuno per figli B__________ (1984) e N__________ (1986);

che, statuendo il 26 settembre 2003 su un'istanza volta alla modifica di tali misure presentata da AO 1, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per quest'ultima in fr. 2700.– mensili dal 1° ottobre 2002 e quello per N__________ in fr. 1660.– mensili;

che entrambi i coniugi hanno appellato tale decisione, la moglie per ottenere un aumento del contributo alimentare per sé, il marito per ottenerne una riduzione;

che con sentenza del 10 agosto 2003 questa Camera ha respinto l'appello del marito e ha parzialmente accolto quello della moglie (inc. 11.2003.135), riformando il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata nel seguente modo:

L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che in modifica della sentenza emessa il 17 ottobre 2000 (inc. DI.1999.1031) AO 1 è tenuto a versare dal 1° ottobre 2002, anticipatamen­te entro il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 2815.– per la moglie,

fr. 1670.– mensili, assegni familiari compresi, per la figlia N__________;

che il 4 settembre 2006 AP 1 ha presentato a questa Camera un'istanza di interpretazione per essere abilitato a versare alla moglie un contributo alimentare limitato a fr. 2721.50 mensili;

che l'istanza non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che qualora in una sentenza definitiva si riscontrino dispositivi ambigui od oscuri, il giudice, a richiesta di parte, li chiarisce in via di interpretazione (art. 333 CPC);

che una domanda di interpretazione è destinata solo ad appurare il significato di un determinato dispositivo, non a rivederne o a riesaminarne la portata;

che, secondo l'istante, questa Camera ha trascurato come l'assegno familiare da lui percepito per la figlia N__________ sia “trattenuto alla fonte e immediatamente riversato alla moglie”;

che, ciò posto, l'istante non pretende l'esistenza di ambiguità od oscurità nel citato dispositivo, ma postula una modifica del dispo­sitivo stesso;

che già per tale motivo la domanda di interpretazione va dichiarata d'acchito irricevibile;

che, si volesse pur trascendere – per ipotesi – ogni limite procedurale ed esaminare le argomentazioni dell'istante, non sussisterebbero i requisiti per ridurre il contributo alimentare in favore della moglie;

che, in effetti, l'assegno familiare è destinato al mantenimento della figlia ed è compreso perciò nel contributo destinato a quest'ultima;

che, di conseguenza, ove tale assegno fosse direttamente riscosso alla moglie, il marito ha il diritto di conguagliarne l'ammontare con quanto dovuto a N__________;

che nelle circostanze descritte l'istanza di interpretazione andrebbe perciò respinta quand'anche fosse ammissibile;

che le spese del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'istanza non è stata notificata;

pronuncia: 1. La domanda di interpretazione è irricevibile.

  1. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

interpretationmaintenancefamily allowanceinadmissibilityset-offmarital protection measures

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request for interpretation of the appellate judgment was admissible

Decisione estratta

No. Interpretation may clarify an ambiguous or obscure dispositive part, but may not be used to revisit or alter its scope; the request in substance sought a modification.

Motivazione estratta

The applicant did not identify ambiguity in the dispositive part but requested a reduced maintenance amount. That exceeds the purpose of interpretation and makes the request inadmissible.

Questione giuridica chiave

Whether the spousal maintenance contribution should be reduced because the family allowance for the child is paid directly to the wife

Decisione estratta

No. The family allowance belongs to the child’s maintenance and is already included in the child support; if the wife receives it directly, the husband may offset it against what he owes for the child.

Motivazione estratta

The allowance serves the child’s upkeep, not the spouse’s support, so it does not justify lowering the wife’s contribution.

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