Recusal motion declared moot after judge's transfer

11.2006.152Altro tribunale13 feb 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a family-law proceeding before the District Court of Lugano, the applicant sought the judge's recusal after an alleged prejudgment at a hearing. Before the recusal motion was decided, the judge transferred to another section of the court and ceased to be competent in the case. The Court of Appeal held that the recusal request had become moot and ordered it stricken from the docket. Taking into account the parties' mutual waiver of compensation and considerations of procedural economy, the court ordered that no court fees, costs, or party compensation be charged.

Massima Omnilex

Art. 351 cpv. 1 CPC; mootness of a recusal motion after the challenged judge no longer has competence over the case. If the judge has been transferred and will no longer deal with the file, the recusal request becomes caducous and is to be struck from the docket. In fixing costs, the court may equitably depart from the normal allocation based on probable success, notably for reasons of procedural economy and where both parties waive compensation and show willingness to avoid escalation (art. 148 cpv. 2 CPC).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2006.152

Data decisione, Autorità: 13.02.2007, ICCA

Titolo: Istanza di ricusazione divenuta senza oggetto.

Incarto n. 11.2006.152

Lugano, 13 febbraio 2007/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.431 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 marzo 2006 dal

IS 1 (patrocinato dagli avvocati dott. PA 2 )

contro

CO 1 (patrocinata PA 1 ),

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata dall'istante il 13 dicembre 2006 nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

premesso che nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale l'istante ha formulato il 13 dicembre 2006 una domanda di ricusazione nei confronti del Pretore, il quale a un'udienza tenutasi quello stesso giorno avrebbe anticipato l'esito del giudizio, annunciando in particolare che non avrebbe inserito nel fabbisogno minimo del marito i debiti fiscali di lui ai fini del calcolo sui contributi alimentari;

preso atto che nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2006 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza e che il Pretore ha comunicato il 22 dicembre successivo, da parte sua, di non riconoscere alcun valido motivo di ricusazione;

accertato che il Pretore della sezione 6, avv. Franca Galfetti Soldini, è passato il 1° gennaio 2007 alla sezione 3 della Pretura (Foglio ufficiale n. 101/2006 del 19 dicembre 2006, pag. 8341) e non si occuperà più della causa, la quale esula ormai dalla sua competenza per materia (art. 9 cpv. 2 lett. c e f del regolamento sulle Preture: RL 3.1.1.3);

ricordato che con lettera del 5 febbraio 2007 il presidente della Camera ha segnalato tale evento alle parti, comunicando loro che l'istanza di ricusazione era divenuta senza oggetto;

considerato che nelle circostanze descritte CO 1 ha dichiarato il 7 febbraio 2007 di rinunciare a ripetibili, purché la controparte aves­se fatto altrettanto, e che il 9 febbraio 2007 l'istante ha espresso identica rinuncia;

stabilito che l'istanza di ricusazione, caduca, va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC) e che nella fattispecie rimane da statuire unicamente sull'addebito della tassa di giustizia;

rammentato che tale addebito seguirebbe la verosimile soccombenza dell'una o dell'altra parte nel caso in cui la procedura di ricusazione non fosse divenuta priva d'oggetto (art. 72 PC per

analogia; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 CPC);

ritenuto nondimeno che in concreto si può equitativamente rinunciare a tale disamina, non solo per ragioni di economia processuale, ma anche per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nell'evitare un inasprimento dei loro rapporti (art. 148 cpv. 2 CPC);

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'istanza di ricusazione è dichiarata senza oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recusalmootnessfamily lawcourt costsprocedural economywaiver of compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the recusal request against the district judge had become moot after the judge's transfer to another section.

Decisione estratta

Yes. Since the judge no longer had competence over the case, the recusal request no longer had any object and had to be removed from the docket.

Motivazione estratta

The judge had moved to another section and would no longer deal with the case; the matter was therefore outside her subject-matter competence, making the recusal motion caducous.

Questione giuridica chiave

How court costs and party compensation should be allocated after the recusal request became moot.

Decisione estratta

No costs or party compensation were charged, in equity and in view of the parties' mutual waiver of compensation.

Motivazione estratta

Although costs would normally follow the likely outcome under analogy, the court considered it equitable to forgo that analysis, both for procedural economy and because the parties showed goodwill by avoiding escalation.

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