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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.152
Data decisione, Autorità:
13.02.2007, ICCA
Titolo:
Istanza di ricusazione divenuta senza oggetto.
Incarto n.
11.2006.152
Lugano,
13 febbraio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.431
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 27 marzo 2006 dal
IS 1
(patrocinato dagli avvocati dott. PA 2 )
contro
CO 1
(patrocinata PA 1 ),
giudicando
ora sull'istanza di ricusazione presentata dall'istante
il 13 dicembre 2006 nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
premesso
che nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale l'istante ha
formulato il 13 dicembre 2006 una domanda di ricusazione nei confronti del
Pretore, il quale a un'udienza tenutasi quello stesso giorno avrebbe anticipato
l'esito del giudizio, annunciando in particolare che non avrebbe inserito nel
fabbisogno minimo del marito i debiti fiscali di lui ai fini del calcolo sui
contributi alimentari;
preso
atto che nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2006 la convenuta ha proposto
di respingere l'istanza e che il Pretore ha comunicato il 22 dicembre
successivo, da parte sua, di non riconoscere alcun valido motivo di
ricusazione;
accertato
che il Pretore della sezione 6, avv. Franca Galfetti Soldini, è passato il 1°
gennaio 2007 alla sezione 3 della Pretura (Foglio ufficiale n. 101/2006 del 19
dicembre 2006, pag. 8341) e non si occuperà più della causa, la quale esula
ormai dalla sua competenza per materia (art. 9 cpv. 2 lett. c e f del regolamento
sulle Preture: RL 3.1.1.3);
ricordato
che con lettera del 5 febbraio 2007 il presidente della Camera ha segnalato
tale evento alle parti, comunicando loro che l'istanza di ricusazione era
divenuta senza oggetto;
considerato
che nelle circostanze descritte CO 1 ha dichiarato il 7 febbraio 2007 di
rinunciare a ripetibili, purché la controparte avesse fatto altrettanto, e che
il 9 febbraio 2007 l'istante ha espresso identica rinuncia;
stabilito
che l'istanza di ricusazione, caduca, va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1
CPC) e che nella fattispecie rimane da statuire unicamente sull'addebito della
tassa di giustizia;
rammentato
che tale addebito seguirebbe la verosimile soccombenza dell'una o dell'altra
parte nel caso in cui la procedura di ricusazione non fosse divenuta priva
d'oggetto (art. 72 PC per
analogia;
Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 CPC);
ritenuto nondimeno
che in concreto si può equitativamente rinunciare a tale disamina, non solo per
ragioni di economia processuale, ma anche per tenere conto della buona volontà
dimostrata dalle parti nell'evitare un inasprimento dei loro rapporti (art. 148
cpv. 2 CPC);
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'istanza
di ricusazione è dichiarata senza oggetto e la procedura è stralciata dai
ruoli.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta
giorni dalla notificazione per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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