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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.71
Data decisione, Autorità:
18.05.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio di un appello dai ruoli per intervenuto ritiro
Incarto n.
11.2005.71
Lugano,
18 maggio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.116 (divorzio
su richiesta comune con accordo completo) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con istanza del 29 ottobre 2004 da
AP 1
(ora patrocinata dall' PA 3 )
e
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 );
premesso
che con sentenza del 10 maggio 2005 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud ha pronunciato il divorzio tra le parti, ha omologato la convenzione sugli
effetti del divorzio da loro stipulata (dispositivo n. 2), ha ordinato alla __________
di trasferire fr. 40 500.– dal fondo di previdenza del marito a quello della moglie
presso la __________ (dispositivo n. 2.1), ha accertato che AP 1 si impegnava a
cedere al marito la sua quota di ½ sulla particella n. 546 RFD di __________, la
sentenza costituendo un valido titolo per conseguire il trapasso di proprietà
nel registro fondiario (dispositivo n. 2.2), e ha posto la tassa di giustizia
di fr. 800.– con le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili;
preso
atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta con un appello del 31 maggio 2005 nel
quale ha chiesto di riformare il dispositivo n. 2.1 ordinando alla __________
di trasferire al suo fondo di previdenza non la cifra fissata dal Pretore,
bensì un mezzo della prestazione d'uscita accumulata dal marito dalla data del
matrimonio fino al 31 maggio 2005 (incluso il prelevamento per l'acquisto della
particella n. 546 RFD di __________, abitazione coniugale), autorizzando il
trapasso della sua quota di comproprietà sulla particella n. 546 al marito solo
ad avvenuta esecuzione dell'ordine;
considerato
che nelle proprie osservazioni del 24 giugno 2005 AO 1 ha proposto di respingere
l'appello e di confermare la sentenza del Pretore;
accertato
che il 14 maggio 2007 AO 1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto quel medesimo
giorno un'intesa con l'ex
moglie sulle questioni ancora controverse del divorzio, accordo che sarebbe stato sottoposto al Pretore per ottenere la modifica della
sentenza del 10 maggio 2005 e in virtù del quale AP 1 dichiara di ritirare l'appello,
lasciando espressamente che la pronuncia impugnata passi in giudicato (clausola
n. 4);
constatato
che con lettera dello stesso 14 maggio 2007 AP 1 conferma formalmente alla
Camera “il ritiro della causa citata
in epigrafe”;
appurato
che nell'accordo citato l'appellante si impegna a corrispondere l'ammontare
della tassa di giustizia e delle spese di appello, le parti dichiarando invece di
compensare fra loro le ripetibili (clausola n. 3, primo punto):
ritenuto
che sotto questo profilo non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno
consensualmente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va equamente
ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai
contendenti sia della circostanza che il processo termina senza un sindacato di
merito (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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