Appeal dismissed on allocation of family car

11.2005.69Altro tribunale1 lug 2005Dismissed

Sintesi

The husband appealed against the first-instance decision in marital protection proceedings, challenging only the allocation of the family car to the wife. The appellate court held that the wife had a preponderant and justified need for the vehicle because she had to commute to work and transport the children, while the husband failed to make credible that he had an equal or greater need or that he could not use public transport. The appeal was dismissed, the lower-court judgment was confirmed, and costs of CHF 300 were imposed on the appellant without party compensation.

Regest

Art. 172 ff. CC; allocation of a vehicle in measures protecting the marital union; appellate review of factual assessment of need. The court confirms that, in deciding which spouse is to use a family vehicle, decisive weight is given to the spouse’s preponderant and objectively justified need in light of professional and family duties. A mere assertion of personal convenience or abstract transport need does not suffice to overturn the first-instance appraisal. The appellant must credibly show a superior entitlement or that the challenged factual findings are untenable. Where the appeal is manifestly unfounded, it is dismissed and costs are allocated to the losing party (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2005.69

Data decisione, Autorità: 01.07.2005, ICCA

Titolo: misure a protezione dell'unione coniugale

Incarto n. 11.2005.69

Lugano 1 luglio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.115 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 15 maggio 2004 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 maggio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11 maggio 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che AP 1 (1969) e AO 1 (1968) si sono sposati a __________ (__________) il 9 agosto 1998;

che dal matrimonio sono nati S__________, il 22 gennaio 1999, e K__________, il 21 agosto 2001;

che il 9 maggio 2004 la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi con i figli nell'appartamento dei genitori a __________;

che essa ha introdotto il 15 maggio 2004 un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la restituzione immediata degli effetti personali suoi e dei figli, un contributo alimentare complessivo di fr. 2000.– mensili e il versamento degli assegni familiari percepiti dal marito, oltre all'attribuzione dell'alloggio coniugale e dell'automobile in uso alla famiglia;

che con decreto cautelare del 17 maggio 2004, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato al marito di consegnare alla moglie gli effetti personali di lei e dei figli;

che il 4 giugno 2004 la causa è stata sospesa, essendo in atto un tentativo di riprendere le comunione domestica;

che, fallito il tentativo, i coniugi si sono separati di fatto il 2 agosto 2004, la moglie essendosi nuovamente trasferita con i figli dai propri genitori a __________, onde la riattivazione della causa;

che con decreto cautelare dell'8 settembre 2004 il Pretore ha autorizzato i coniugi di vivere separati, ha attribuito l'appartamento coniugale alla moglie dal 20 settembre 2004, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha stabilito un contributo alimentare mensile di fr. 500.– (assegno familiare compreso) in favore di ciascun figlio per il mese di settembre 2004, aumentato a fr. 700.– dal 1° ottobre 2004;

che il 17 novembre 2004 AO 1 ha postulato la modifica dell'assetto cautelare, rivendicando – previa richiesta di assistenza giudiziaria – un importo indeterminato per ciascun figlio a titolo di contributo alimentare (compreso l'assegno familiare) dal 1° ottobre 2004, l'attribuzione dell'automobile in uso alla famiglia, come pure il riparto a metà delle spese straordinarie sostenute per i figli;

che, statuendo l'11 maggio 2005 sull'istanza a protezione dell'unione coniugale del 15 maggio 2004 e sulla predetta istanza di modifica, il Pretore ha dato atto ai coniugi di vivere separati dal 2 agosto 2004, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha attributo a quest'ultima i figli (riservato il diritto di visita del padre), ha confermato i contributi alimentari stabiliti per questi ultimi in via provvisionale e ha ordinato a AP 1 di consegnare alla moglie la BMW __________ in uso alla famiglia entro il 31 maggio 2005, respingendo ogni ulteriore domanda;

che contro la citata sentenza AP 1 è insorto con un appello del 20 maggio 2005 per ottenere la modifica del giudizio impugnato nel senso di vedersi assegnare la vettura citata;

che l'atto d'appello non è stato intimato a AO 1;

e considerando

in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 LAC e art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC) impugnabile nel termine di dieci giorni (art. 370 CPC), onde la tempestività dell'appello;

che nella fattispecie il Pretore ha assegnato l'automobile in questione alla moglie, la quale deve recarsi al lavoro e provvedere agli spostamenti dei figli, sicché necessita della vettura in misura preponderante e giustificata rispetto al marito, privo di occupazione;

che l'appellante non contesta alla moglie la necessità del veicolo per raggiungere il luogo di lavoro, né pretende che le trasferte dei figli possano essere garantite in altro modo, ma si limita a sostenere come dall'introduzione dell'istanza sia trascorso oltre un anno e come la moglie non abbia dimostrato l'urgenza di usare una vettura, essendosi per finire organizzata altrimenti (appello, punti n. 1 e 3);

che in realtà la moglie aveva preteso l'assegnazione dell'auto per far fronte agli obblighi professionali e familiari già “in via supercautelare”, con l'istanza del 15 maggio 2004 (act. I, pag. 3);

che, allora, il marito aveva unicamente rilevato come la richiesta fosse in contraddizione con quella di esigere l'attribuzione dell'appartamento coniugale, trovandosi quest'ultimo sopra la carrozzeria dove egli lavorava (act. V, pag. 2 nel mezzo);

che in pendenza di procedura la moglie risulta invero avere fruito di veicoli ricevuti in prestito da terzi;

che, ad ogni modo, il fatto di ottenere automobili a prestito ancora non significa che l'interessata ne potesse disporre liberamente;

che nemmeno la tesi – peraltro soltanto prospettata (appello, punto n. 1) – secondo cui la moglie avrebbe comperato all'inizio del 2005 “al prezzo di fr. 15 000.– un'autovettura d'occasione”, con il denaro prelevato da conti bancari di famiglia prima della separazione (fr. 44 000.–) ha miglior esito, intanto perché il preteso acquisto non trova il minimo riscontro agli atti e inoltre perché l'istante non ha mai negato di avere prelevato denaro da conti comuni, salvo limitarsi ad ammettere di avere destinato quel denaro alle necessità della famiglia (verbale del 17 novembre 2004, risposte n. 14 a 16);

che, secondo l'appellante, la vettura comperata dalla moglie risulterebbe intestata alla madre di lei (lettera del 6 aprile 2005, primo foglio);

che i genitori dell'istante possiedono in effetti un veicolo, il quale è usato dalla figlia e da altri per le necessità loro e di congiunti (lettera 11 aprile 2005, pag. 1 in basso), ma ciò non basta a rendere verosimile che tale veicolo appartenga alla moglie, come non basta a tal fine affermare che la madre della moglie non possieda la licenza di condurre e che gli altri membri della famiglia non guidino (appello, n. 2);

che, in definitiva, agli atti non figurano indizi sufficienti per concludere che la moglie possa disporre liberamente della predetta automobile;

che l'appellante invoca “un'assoluta necessità di poter usufruire della vettura” per “il bisogno di spostamento per presentarsi presso la Cassa disoccupazione, rispettivamente presso potenziali datori di lavoro”, ma non rende lontanamente verosimile l'impossibilità di spostarsi con i mezzi pubblici;

che, certo, l'appellante deve ritrovare un lavoro al più presto nell'interesse della famiglia (appello, n. 3 in fondo), tuttavia nulla induce a prevedere – almeno per ora – che la sua futura attività richieda l'uso professionale di un mezzo privato;

che nelle condizioni descritte la sentenza del Pretore resiste alla critica;

che, manifestamente infondato, l'appello è destinato all'insuccesso;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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