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11.2005.138 ΓÇó Representation curator in enforcement proceedings confirmed
11.2005.138Altro tribunale11 nov 2005Dismissed
AP 1 appealed a Ticino supervisory decision that had appointed PI 1 as representative curator for several pending seizure proceedings. He wanted the curator to accompany him rather than replace him and also sought suspensive effect. The appellate court held that the request for suspensive effect was moot because the seizure had already been postponed and the judgment itself overtook the request. On the merits, the court found it unnecessary and inappropriate to impose a mandatory presence of the curatelled person during the seizure; the curator must retain discretion. The appeal was therefore dismissed insofar as it was not moot, with no court costs or compensation.
Art. 392 n. 1, 418 CC; appeal against tutorship-supervisory decision on representative curatorship in enforcement proceedings: the curator appointed for a specific matter is bound by the tutelary authority's instructions, yet the authority need not prescribe every practical detail of performance. In particular, where the represented person is to be assisted in seizure proceedings, it is not necessary to order as a binding instruction that the person must be personally brought before the enforcement officers; the curator may assess whether such presence is useful or counterproductive. A request for suspensive effect becomes moot once the underlying measure has been postponed or the appellate judgment has intervened. Costs may exceptionally be waived in view of financial hardship and self-representation (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2005.138
Data decisione, Autorità: 11.11.2005, ICCA
Titolo: Curatela volontaria di rappresentanza.
Incarto n. 11.2005.138
Lugano 11 novembre 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 381.2005/R.69.2005 (curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 15 ottobre 2005
presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
10 ottobre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: che a carico di AP 1 è pendente una procedura di pignoramento per gli importi di fr. 1555.65 (esecuzione n. 461 328),
fr. 1575.75 (esecuzione n. 465 371), fr. 2259.15 (esecuzione n. 493 164) e fr. 2902.35 (esecuzione n. 498 806);
che il 3 marzo 2005 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 14 di designare un tutore o un curatore incaricato di rappresentare AP 1 al pignoramento;
che il 7 marzo 2005 lo stesso AP 1 ha postulato l'istituzione di una curatela amministrativa e di rappresentanza (art. 392 seg. CC);
che durante un incontro avvenuto il 21 marzo 2005 con __________, della Commissione tutoria regionale 14, AP 1 ha precisato come la sua richiesta si riferisse alle procedure di pignoramento pendenti;
che il 21 settembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore di AP 1 una curatela di rappresentanza a norma dell'art. 392 n. 1 CC, nominando come curatore PI 1 con il compito di rappresentare il curatelato nella procedura di pignoramento (esecuzioni n. 465 371, 461 328, 493 164 e 498 806) e di presentare un rapporto a conclusione del mandato;
che AP 1 ha impugnato il 1° ottobre 2005 la decisione della Commissione tutoria davanti alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza, chiedendo di essere non rappresentato, ma soltanto accompagnato dal curatore davanti all'Ufficio di esecuzione e fallimenti, fermo restando l'obbligo per PI 1 di presentare un rapporto a fine mandato;
che, statuendo il 10 ottobre 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese e ha dichiarato la decisione immediatamente esecutiva, il pignoramento essendo previsto per il 18 ottobre 2005;
che contro tale decisione AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 15 ottobre 2005 a questa Camera, postulando la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e criticando le attribuzioni del curatore;
che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;
che il 28 ottobre 2005 l'appellante ha sollecitato la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, comunicando di avere presentato ricorso nel frattempo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello contro l'operato dell'ufficiale del Distretto di Bellinzona e di essersi visto conferire dal presidente della Camera effetto sospensivo il 14 ottobre 2005;
e considerando
in diritto: che decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili con appello entro venti giorni dalla loro notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC), onde in concreto la tempestività del “ricorso”;
che la procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC;
che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che, nondimeno, ove il tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che nella fattispecie l'interessato dichiara di opporsi all'immediata esecutività della decisione presa dall'autorità di vigilanza;
che nella misura in cui postula la restituzione dell'effetto sospensivo al suo appello, l'interessato sollecita una decisione ormai senza interesse, egli medesimo ammettendo di avere ottenuto il rinvio del pignoramento a data da definire in seguito al provvedimento emanato il 14 ottobre 2005 dal presidente della Camera di esecuzioni e fallimenti;
che inoltre, comunque sia, l'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto la restituzione dell'effetto sospensivo, il quale non può evidentemente sussistere dopo la pronuncia della sentenza;
che, ciò premesso, per quanto attiene ai compiti del curatore l'appellante parrebbe contestare il mandato di rappresentanza, sostenendo che PI 1 non deve sostituirlo, ma limitarsi ad accompagnarlo davanti ai funzionari dell'Ufficio di esecuzioni e fallimenti, partecipando in sua presenza alle discussioni “sull'intero contenzioso esecutivo”;
che a norma dell'art. 418 CC “il curatore nominato per singoli affari deve uniformarsi esattamente alle istruzioni dell'autorità tutoria”;
che in ogni modo, ove sia possibile, un curatore deve sempre – già per legge – chiedere l'avviso del curatelato prima di prendere decisioni importanti (art. 409 cpv. 1 CC per analogia), in difetto di che il curatelato può dolersi all'autorità tutoria (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 376 n. 989);
che quindi sarebbe superfluo prescrivere al curatore, nel caso in esame, di interpellare per quanto possibile il curatelato prima di rappresentarlo al pignoramento;
che non appare invece opportuno prescrivere al curatore di condurre necessariamente con sé il curatelato davanti ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti, l'appellante medesimo riconoscendo essersi verificati con costoro “inconvenienti incresciosi” (memoriale, pag. 2 in alto);
che in simili condizioni è molto meglio lasciare all'apprezzamento del curatore valutare se al pignoramento la presenza del curatelato sia indicata o se invece essa rischierebbe di rivelarsi controproducente;
che, di conseguenza, nella misura in cui tende a imporre la presenza del curatelato al curatore come indicazione vincolante nel senso dell'art. 418 CC, l'appello è destinato all'insuccesso;
che, visto l'esito del giudizio odierno, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le difficili condizioni economiche di lui e il fatto ch'egli abbia agito senza l'ausilio di un patrocinatore inducono a prescindere da ogni prelievo;
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– , ; – .
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– curatore , .
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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