Appeal inadmissible against evidentiary order

11.2005.131Altro tribunale13 ott 2005Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Court of Appeal held that AP 1's appeal could not be heard. He lacked standing to complain about the plaintiffs' withdrawal of the action against another defendant, and the challenge to the evidentiary order was inadmissible because such orders are not appealable. The appeal was therefore declared inadmissible, with CHF 250 in costs charged to AP 1 and no party compensation awarded.

Massima Omnilex

Art. 182 cpv. 1 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC; appealability of evidentiary orders and standing to challenge a discontinuance: an order regulating evidence is a procedural order and, as such, is not immediately appealable. A party lacks a legally protected interest to contest the opponent's withdrawal of the action against a co-defendant and the resulting striking off. Costs follow defeat under Art. 148 cpv. 1 CPC; where the appeal is not communicated to the respondent, no party costs are due.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2005.131

Data decisione, Autorità: 13.10.2005, ICCA

Titolo: inappellabilità di un'ordinanza sulle prove

Incarto n. 11.2005.131

Lugano 13 ottobre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Lardelli e Walser

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.883 (accertamento della proprietà e azione negatoria: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza dell'11 luglio 2005 da

AO 1 AO 3 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 e AO 10

(patrocinati dall' PA 2 )

contro

AP 1 (già patrocinato dall' PA 1 ) e , ;

giudicando ora sulla decisione del 21 settembre 2005 con cui il Pretore ha dimesso __________ dalla lite e ha statuito sulle prove;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 21 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che tra AO 6 e AO 5, AO 7, AO 10, AO 3 con AO 4, AO 8 e AO 9, AO 1 e PA 1, comproprietari della particella n. 296 RFD di __________, sezione , situata in località __________ (Condominio “”), ed AP 1 con __________, comproprietari della confinante particella n. 1519, sottoposta al regime della proprietà per piani, è pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, una causa di vicinato volta, segnatamente, ad accertare se una rampa d'accesso situata sulla particella n. 296 sia oggetto unicamente di un diritto di passo a favore della particella n. 1519 e non di un diritto di superficie (OA.2004.251);

che in esito a un'istanza presentata il 17 giugno 2003 dai comproprietari della particella n. 296 con decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore ha provvisoriamente ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non posteggiare veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso alla sua autorimessa e di eliminare immediatamente la catena posata per delimitare la citata rampa (DI.2003.462);

che con un'istanza dell'11 luglio 2005 i comproprietari della particella n. 296 hanno chiesto al Pretore di ordinare a AP 1, a __________ e ai loro ospiti/fornitori – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non più posteggiare veicoli sulla citata rampa d'accesso;

che il 12 luglio 2005 il Pretore ha decretato, inaudita parte, l'ingiunzione richiesta, citando le parti alla discussione del 16 settembre 2005;

che in esito a separate istanze di revoca del citato provvedimento presentate da __________ ed AP 1, il quale ha, in particolare, eccepito la carenza di legittimazione attiva degli istanti, quella della loro rappresentanza processuale e l'ammissibilità del litisconsorzio, il Pretore ha avvertito le parti che la discussione sulle medesime avrebbe avuto luogo in occasione dell'udienza già fissata per il 16 settembre 2005;

che alla discussione del 16 settembre 2005 gli istanti, ritirata l'azione nei confronti di __________, hanno offerto svariati mezzi di prova, così come AP 1, il quale ha, inoltre, ribadito le sue domande processuali;

che il 21 settembre 2005 il Pretore ha dimesso __________ dalla lite e ha respinto le prove offerte dalle parti salvo il richiamo di due incarti come pure l'ispezione nel registro fondiario;

che contro la citata decisione è insorto AP 1 con un appello del 3 ottobre 2005 in cui chiede, in via principale, l'accoglimento delle sua domanda processuale e la reiezione dell'istanza, in via subordinata, l'annullamento della decisione e il rinvio degli atti al Pretore per la citazione delle parti a una discussione e, in via ancor più subordinata, l'assunzione di tutte le prove da lui offerte;

che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che, a parere dell'appellante, il Pretore ha ignorato la domanda processuale da lui presentata nell'istanza del 28 luglio 2005;

che l'argomentazione è a dir poco singolare, il Pretore non avendo ancora emesso alcuna sentenza sull'istanza medesima;

che, in effetti, con il giudizio impugnato, il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa promossa contro __________ e statuito sulle prove offerte alla discussione del 16 settembre 2005;

che mal si comprende come l'appellante possa scorgere nella situazione illustrata una sorta di rigetto della sua domanda, tanto più che l'istruttoria neppure è iniziata;

che, comunque sia, nella fattispecie il Pretore ha dimesso __________ dalla lite poiché all'udienza del 16 settembre 2005 gli istanti avevano formalmente dichiarato di ritirare l'istanza nei suoi confronti (verbali pag. 8 in alto);

che l'appellante non ha alcun interesse a opporsi alla desistenza avversaria e quindi a impugnare il relativo decreto di stralcio per ritiro dell'azione (art. 352 CPC);

che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, l'udienza indetta dal Pretore per il 16 settembre 2005 era destinata a discutere sia l'istanza dell'11 luglio 2005 sia le istanze di revoca del decreto supercautelare del 12 luglio 2005 sollecitate dai convenuti (vedi citazioni a retro delle rispettive istanze);

che, per altro, in quella sede gli istanti hanno prodotto un riassun­to scritto in cui postulavano l'accoglimento dell'istanza dell'11 luglio 2005 (pag. 6 in fine);

che, infine, per quanto riguarda le prove, secondo l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione;

che tale ordinanza, come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407);

che, pertanto, su questo punto, l'appello si rivela d'acchito improponibile;

che gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:
    1. tassa di giustizia fr. 200.–
    2. spese fr. 50.–
    fr. 250.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a :

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

appeal admissibilityevidentiary orderstandingwithdrawal of actioninterim measuresprocedural costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant could challenge the first-instance order striking a co-defendant from the case after the claim against him had been withdrawn.

Decisione estratta

No. The appellant had no legally protected interest in opposing the other side's withdrawal and therefore could not appeal the discontinuance order.

Motivazione estratta

The withdrawal concerned the plaintiffs' own action against that person; the appellant could not derive an appealable grievance from the dismissal from the case.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible against the order admitting and excluding evidence.

Decisione estratta

No. An evidentiary order under Art. 182 CPC is not appealable because orders of that kind are in principle non-appealable.

Motivazione estratta

The judge's decision only fixed which evidence would be taken and in what order; under the cited procedural rules such orders cannot be appealed immediately.

Questione giuridica chiave

How the appellate costs should be allocated.

Decisione estratta

The appellant had to bear the procedural costs; no party costs were awarded to the respondent because the appeal was not communicated to it.

Motivazione estratta

Costs follow the principle of defeat, and the respondent incurred no reimbursable expenses.

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