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Numero d'incarto:
11.2004.67
Data decisione, Autorità:
21.06.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.67
Lugano,
21 giugno
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.174
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con istanza del 4 settembre 2002 da
APPE1
(patrocinato dall' RAPP1)
contro
APPO1
(patrocinata RAPP2);
giudicando
ora sulla decisione del 1° giugno 2004 con cui il
Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata
dall'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 9 giugno 2004 presentato da APPE1 contro la decisione emessa il 1°
giugno 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta lo stesso
9 giugno 2004;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. APPE1
(1954), cittadino italiano, divorziato, e APPO1 (1965), cittadina dominicana,
si sono sposati a __________ il 12 luglio 2002. Il 4 settembre successivo APPE1
ha inoltrato al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per essere autorizzato a vivere separato, la
moglie essendo rientrata definitivamente in patria. Quello stesso giorno APPE1
ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. Il
Pretore ha citato le parti all'udienza del 4 novembre 2002 per la discussione.
Se non che, con lettera del 23 settembre 2002 il patrocinatore della convenuta
ha chiesto di sospendere la procedura, incontrando egli difficoltà nel mettersi
in relazione con la sua assistita a __________. L'istante ha consentito il 25
settembre 2002 alla sospensione. Con ordinanza del 26 settembre 2002 il Pretore
ha così sospeso la causa, precisando che questa sarebbe stata riattivata su
richiesta di parte.
C. Il
26 maggio 2004 APPE1 ha dichiarato al Pretore di ritirare l'istanza a
protezione dell'unione coniugale, avendo egli promosso un'azione giudiziaria
direttamente a __________. Visto ciò, con decreto del 1° giugno 2004 il Pretore
ha stralciato la causa dai ruoli e, contestualmente, ha negato il beneficio
dell'assistenza giudiziaria con l'argomento che, ritirando la procedura, l'interessato
medesimo aveva privato l'istanza di ogni possibilità di successo.
D. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria APPE1 ha inoltrato un ricorso del 9 giugno
2004 a questa Camera, chiedendo l'ottenimento del beneficio litigioso e la conseguente
riforma del giudizio pretorile. Lo stesso 9 giugno 2004 egli ha instato altresì
per il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Il ricorso non ha
formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Contro
il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può insorgere entro 15
giorni con ricorso “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 Lag). Tempestivo,
sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
-
Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria non presuppone solo una grave
ristrettezza da parte del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre altresì che
quest'ultimo non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14
cpv. 2 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta
nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite
solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance
judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Tali requisiti sono
cumulativi.
-
Il
Pretore ha respinto il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in concreto, per
avere l'interessato medesimo ritirato l'istanza a protezione dell'unione
coniugale (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 al vecchio art. 155). Il
ricorrente obietta di avere desistito dall'istanza non perché questa fosse
sprovvista di buon diritto, ma per “un mero aggiustamento tecnico dovuto alla
partenza definitiva, nei mesi successivi all'istanza, della moglie a __________
”. A suo parere inoltre, “ritenuti pacifici i requisiti cumulativi
dell'indigenza e della probabilità di esito favorevole”, la decisione impugnata
disattende “la massima della concessione nel lasso di tempo compreso tra
l'inoltro della domanda (art. 15 Lag) e il ritiro della causa”, il beneficio dell'assistenza
giudiziaria decorrendo dal momento in cui è stato chiesto. Infine, secondo il
ricorrente, decisiva è “la situazione esistente al momento in cui l'istanza è
stata formulata”, anche se il giudizio sull'assistenza giudiziaria interviene
anni dopo l'introduzione dell'istanza.
-
Nella
fattispecie l'indigenza del ricorrente non fa dubbio: disoccupato al beneficio
della pubblica assistenza, egli risulta avere accumulato debiti per fr. 150
000.– ed essere oggetto di attestati di carenza di beni. Pure il fatto ch'egli
non fosse in grado di preparare personalmente l'istanza a protezione
dell'unione coniugale appare verosimile, non potendosi presumere che un operaio
senza particolare formazione sia in grado di redigere un allegato processuale.
Giova esaminare perciò la probabilità di esito favorevole insita nella procedura,
che il Pretore ha negato perché l'interessato, recedendo dalla lite, ha tolto
alla sua stessa istanza ogni possibilità di successo.
a) La
giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore della legge sul patrocinio d'ufficio
e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002, aveva avuto modo di considerare
– in effetti – che il ritiro di un appello preclude al desistente il beneficio
dell'assistenza giudiziaria (Cocchi/Trezzini,
loc. cit.), giacché un ricorso destinato allo stralcio dai ruoli non può avere
alcuna possibilità di successo. L'art. 5 cpv. 1 Lag prevede esplicitamente,
ora, che l'autorità statuisce sulla domanda di assistenza giudiziaria “entro
breve termine, e, di regola, prima dell'inizio della fase istruttoria”. Esso
generalizza il principio, già invalso a livello federale e largamente applicato
sul piano cantonale (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 157 CPC), secondo cui i presupposti dell'assistenza
giudiziaria si valutano all'inizio della procedura (circa la probabilità
di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami). Attualmente chi
ritira un appello non si preclude più, dunque, il beneficio dell'assistenza
giudiziaria per il mero fatto di recedere dalla lite. La situazione esistente al
momento della decisione è di rilievo, ma solo per apprezzare il requisito
dell'indigenza (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,
pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per
revocare il beneficio dell'assistenza giudiziaria qualora vengano meno le gravi
ristrettezze dell'istante (DTF 122 I 5).
b) Nel
caso in rassegna non si può dire che, presa a sé stante, l'istanza a protezione
dell'unione coniugale apparisse sprovvista di esito favorevole. Promossa davanti
al giudice competente per territorio (art. 46 LDIP), essa si fondava sull'art.
175 CC, che abilita ogni coniuge a sospendere la comunione domestica sintanto
che la vita in comune ponga in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza
economica o il bene della famiglia. Certo, il coniuge che si trova in uno dei
frangenti appena descritti può sospendere la comunione domestica di sua iniziativa,
senza rivolgersi al giudice. Inoltre l'istante ha mai preteso che fosse in
grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della
famiglia. L'orientamento giurisprudenziale scaturito dal nuovo diritto del
divorzio è nondimeno quello di prescindere da uno stato di grave rischio
personale, di insicurezza economica o di pericolo per la famiglia: basta che
per vivere separato il coniuge esprima la sua ferma volontà di sospendere la comunione
domestica (Schwander in: Basler
Kommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 175, pag. 1003 in alto). E nulla gli impedisce
di sollecitare, a tal fine, l'autorizzazione del giudice (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets
du mariage, Berna 2000, pag. 274 n. 629 con riferimento a FF 1979 II 1202 nel
mezzo). La richiesta dell'istante volta a ottenere il permesso di vivere
separato non era quindi sprovvista di buon esito.
- Rimane
da verificare se in concreto fosse dato l'ultimo presupposto per conseguire
l'assistenza giudiziaria, ovvero quello secondo cui una persona agiata, posta nella
medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a stare in lite
solo per i costi della procedura. Ora, una misura a protezione dell'unione coniugale
non può evidentemente essere fatta dipendere da tornaconti d'ordine
finanziario. Tuttavia, essa deve risultare pur sempre di una qualsiasi utilità,
foss'anche indiretta. Nel caso specifico non se ne intravede alcuna. L'istante
non intendeva vivere separato contro la volontà della moglie, fondare un
domicilio proprio contro la volontà della moglie o farsi attribuire contro la
volontà della moglie l'abitazione coniugale (cfr. Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 175 CC). Come risulta
dall'istanza, la convenuta stessa era tornata definitivamente in patria un paio
di settimane dopo la celebrazione del matrimonio (contratto il 12 luglio 2002).
Mal si comprende perciò quale senso avesse farsi autorizzare a sospendere una
comunione domestica cessata già da tempo per volontà della moglie.
L'autorizzazione del giudice sarebbe potuta servire, tutt'al più, per
documentare la durata della separazione nella prospettiva di una futura causa
di stato (art. 114 CC). L'istante medesimo però allegava nel memoriale che la
convenuta non sembrava opporsi al divorzio (pag. 2 verso il basso). Documentare
la durata della separazione non appariva dunque di alcun interesse.
Lo scopo
di vincolare il beneficio dell'assistenza giudiziaria al requisito che una persona
agiata, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente
a stare in lite solo per i costi della procedura è quello di evitare che
l'indigente avvii procedure inutili a spese della collettività (Corboz, op. cit., pag. 81 in fondo).
Che una persona agiata possa anche farsi carico, per sua scelta personale, di
procedimenti superflui o infruttuosi poco importa. Determinante ai fini
dell'assistenza giudiziaria è sapere se, nelle circostanze del caso precipuo,
una persona ragionevole avrebbe affrontato la spesa. In concreto non si immagina
– né per altro il ricorrente spiega – quale coniuge agiato, rimasto solo dopo
la partenza definitiva dell'altro coniuge dal domicilio comune, avrebbe
rimunerato un legale solo per sollecitare a distanza di mesi l'autorizzazione
del giudice a vivere separato. Tanto meno se si pensa che verosimilmente egli
avrebbe dovuto assumere anche la tassa di giustizia e le spese del procedimento,
l'altro coniuge non sembrando intenzionato a resistere. E siccome le finanze
pubbliche non sono chiamate a sopportare il costo di procedimenti giudiziari
senza utilità pratica, nella fattispecie il Pretore ha respinto a giusto titolo
il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nel risultato la decisione impugnata
resiste dunque alla critica.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC). Vista in ogni modo la particolarità del caso e l'indigenza
dell'istante, appare giustificato rinunciare in via eccezionale a ogni prelievo
(art. 148 cpv. 2 CPC). Non può entrare in linea di conto, invece, il
conferimento dell'assistenza giudiziaria in appello, poiché al ricorso mancava
sin dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si
riscuotono tasse né spese.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione
all'.
Comunicazione:
–;
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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