Legal aid denied after withdrawal of family-law petition

11.2004.67Altro tribunale21 giu 2004Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

APPE1 appealed the Pretore’s refusal of legal aid in a family-law protection-of-marital-union case. The court accepted that the appeal was timely, and also that the appellant was indigent and unable to draft the petition himself. It nevertheless held that legal aid required not only those elements but also a reasonable prospect and practical utility. Because the petition sought authorization to live separately after the spouse had already left definitively, the procedure was considered of no real use. The appeal was dismissed, the lower decision confirmed, no fees were charged, and legal aid for the appeal was denied.

Massima Omnilex

Art. 35 Lag, Art. 3 cpv. 1 Lag, Art. 14 cpv. 1 lett. a-b e cpv. 2 Lag; legal aid requires cumulative indigence, inability to conduct the case personally, and a procedure with reasonable prospects and practical utility. The prospects of success are assessed at the relevant procedural stage, but the mere withdrawal of the main action does not automatically exclude aid. However, even where the claim is not obviously hopeless, aid must be refused if the intended proceedings would objectively lack any worthwhile purpose and a well-off person in the same situation would not reasonably incur the litigation costs (consid. 4-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2004.67

Data decisione, Autorità: 21.06.2004, ICCA

Incarto n. 11.2004.67

Lugano, 21 giugno 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2002.174 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 4 settembre 2002 da

APPE1 (patrocinato dall' RAPP1)

contro

APPO1 (patrocinata RAPP2);

giudicando ora sulla decisione del 1° giugno 2004 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'istante;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 9 giugno 2004 presentato da APPE1 contro la decisione emessa il 1° giugno 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta lo stesso 9 giugno 2004;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. APPE1 (1954), cittadino italiano, divorziato, e APPO1 (1965), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ il 12 luglio 2002. Il 4 settembre successivo APPE1 ha inoltrato al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un'istanza a protezione dell'unione coniugale per essere autorizzato a vivere separato, la moglie essendo rientrata definitivamen­te in patria. Quello stesso giorno APPE1 ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

B. Il Pretore ha citato le parti all'udienza del 4 novembre 2002 per la discussione. Se non che, con lettera del 23 settembre 2002 il pa­trocinatore della convenuta ha chiesto di sospendere la procedura, incontrando egli difficoltà nel mettersi in relazione con la sua assistita a __________. L'istante ha consentito il 25 settembre 2002 alla sospensione. Con ordinanza del 26 settembre 2002 il Pretore ha così sospeso la causa, precisando che questa sarebbe stata riattivata su richiesta di parte.

C. Il 26 maggio 2004 APPE1 ha dichiarato al Pretore di ritirare l'istanza a protezione dell'unione coniugale, avendo egli promosso un'azione giudiziaria direttamente a __________. Visto ciò, con decreto del 1° giugno 2004 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli e, contestualmente, ha negato il beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'argomento che, ritirando la procedura, l'interessato medesimo aveva privato l'istanza di ogni possibilità di successo.

D. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria APPE1 ha inoltrato un ricorso del 9 giugno 2004 a questa Camera, chiedendo l'ottenimento del beneficio litigioso e la conseguente rifor­ma del giudizio pretorile. Lo stesso 9 giugno 2004 egli ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può insorgere entro 15 giorni con ricorso “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

  1. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria non presuppone solo una grave ristrettezza da parte del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre altresì che quest'ultimo non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia sen­za probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazio­ne, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Tali requisiti sono cumulativi.

  2. Il Pretore ha respinto il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in concreto, per avere l'interessato medesimo ritirato l'istanza a protezione dell'unione coniugale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 al vecchio art. 155). Il ricorrente obietta di avere desistito dall'istanza non perché questa fosse sprovvista di buon diritto, ma per “un mero aggiustamento tecnico dovuto alla partenza definitiva, nei mesi successivi all'istanza, della moglie a __________ ”. A suo parere inoltre, “ritenuti pacifici i requisiti cumulativi dell'indigenza e della probabilità di esito favorevole”, la decisione impugnata disattende “la massima della concessione nel lasso di tempo compreso tra l'inoltro della domanda (art. 15 Lag) e il ritiro della causa”, il beneficio dell'assistenza giudiziaria decorrendo dal momento in cui è stato chiesto. Infine, secondo il ricorrente, decisiva è “la situazione esistente al momento in cui l'istanza è stata formulata”, anche se il giudizio sull'assistenza giudiziaria interviene anni dopo l'introduzione dell'istanza.

  3. Nella fattispecie l'indigenza del ricorrente non fa dubbio: disoccu­pato al beneficio della pubblica assistenza, egli risulta avere accumulato debiti per fr. 150 000.– ed essere oggetto di attestati di carenza di beni. Pure il fatto ch'egli non fosse in grado di preparare personalmente l'istanza a protezione dell'unione coniugale appare verosimile, non potendosi presumere che un operaio senza particolare formazione sia in grado di redigere un allegato processuale. Giova esaminare perciò la probabilità di esito favorevole insita nella pro­cedura, che il Pretore ha negato perché l'interessato, recedendo dalla lite, ha tolto alla sua stessa istanza ogni possibilità di successo.

a) La giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002, aveva avuto modo di considerare – in effetti – che il ritiro di un appello preclude al desistente il beneficio dell'as­sistenza giudiziaria (Cocchi/Trezzini, loc. cit.), giacché un ricorso destinato allo stralcio dai ruoli non può avere alcuna possibilità di successo. L'art. 5 cpv. 1 Lag prevede esplicita­mente, ora, che l'autorità statuisce sulla domanda di assistenza giudiziaria “entro breve termine, e, di regola, prima dell'inizio della fase istruttoria”. Esso generalizza il principio, già invalso a livello federale e largamente applicato sul piano cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 157 CPC), secondo cui i presupposti dell'assistenza giudiziaria si valutano all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami). Attualmente chi ritira un appello non si preclude più, dunque, il beneficio dell'assistenza giudiziaria per il mero fatto di recedere dalla lite. La situazione esistente al momento della decisione è di rilievo, ma solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il beneficio dell'assistenza giudiziaria qualora vengano meno le gravi ristrettezze dell'istante (DTF 122 I 5).

b) Nel caso in rassegna non si può dire che, presa a sé stante, l'istanza a protezione dell'unione coniugale apparisse sprovvista di esito favorevole. Promossa davanti al giudice compe­tente per territorio (art. 46 LDIP), essa si fondava sull'art. 175 CC, che abilita ogni coniuge a sospendere la comunione do­mestica sintanto che la vita in comune ponga in grave perico­lo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia. Certo, il coniuge che si trova in uno dei frangenti appena descritti può sospendere la comunione domestica di sua iniziativa, senza rivolgersi al giudice. Inoltre l'istante ha mai preteso che fosse in grave perico­lo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia. L'orientamento giurisprudenziale scaturito dal nuovo diritto del divorzio è nondimeno quello di prescindere da uno stato di grave rischio personale, di insicurezza economica o di pericolo per la famiglia: basta che per vivere separato il coniuge esprima la sua ferma volontà di sospendere la comunione domestica (Schwander in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 175, pag. 1003 in alto). E nulla gli impedisce di sollecitare, a tal fine, l'autorizzazione del giudice (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 274 n. 629 con riferimento a FF 1979 II 1202 nel mezzo). La richiesta dell'istante volta a ottenere il permesso di vivere separato non era quindi sprovvista di buon esito.

  1. Rimane da verificare se in concreto fosse dato l'ultimo presuppo­sto per conseguire l'assistenza giudiziaria, ovvero quello secondo cui una persona agiata, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura. Ora, una misura a protezione dell'unione coniugale non può evidentemente essere fatta dipendere da tornacon­ti d'or­dine finanziario. Tuttavia, essa deve risultare pur sempre di una qualsiasi utilità, foss'anche indiretta. Nel caso specifico non se ne intravede alcuna. L'istante non intendeva vivere separato contro la volon­tà della moglie, fondare un domicilio proprio contro la volontà della moglie o farsi attribuire contro la volontà della moglie l'abitazione coniugale (cfr. Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 175 CC). Come risulta dall'istanza, la convenuta stessa era tornata definitivamente in patria un paio di settimane dopo la celebrazione del matrimonio (contratto il 12 luglio 2002). Mal si comprende perciò quale senso avesse farsi autorizzare a sospendere una comunione domestica cessata già da tempo per volon­tà della moglie. L'autorizzazione del giudice sarebbe potuta servire, tutt'al più, per documentare la durata della separazione nella prospettiva di una futura causa di stato (art. 114 CC). L'istante medesimo però allegava nel memoriale che la convenuta non sembrava opporsi al divorzio (pag. 2 verso il basso). Documentare la durata della separazione non appariva dunque di alcun interesse.

Lo scopo di vincolare il beneficio dell'assistenza giudiziaria al requisito che una persona agiata, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura è quello di evitare che l'indigente avvii procedure inutili a spese della collettività (Corboz, op. cit., pag. 81 in fondo). Che una persona agiata possa anche farsi carico, per sua scelta personale, di procedimenti superflui o infruttuosi poco importa. Determinante ai fini dell'assistenza giudiziaria è sapere se, nelle circostanze del caso precipuo, una persona ragionevole avrebbe affrontato la spesa. In concreto non si immagina – né per altro il ricorrente spiega – quale coniuge agiato, rimasto solo dopo la par­tenza definitiva dell'altro coniuge dal domicilio comune, avrebbe rimunerato un legale solo per sollecitare a distanza di mesi l'autorizzazione del giudice a vivere separato. Tanto meno se si pensa che verosimilmente egli avrebbe dovuto assumere anche la tassa di giustizia e le spese del procedimen­to, l'altro coniuge non sembrando intenzionato a resistere. E siccome le finanze pubbliche non sono chiamate a sopportare il costo di procedimenti giudiziari senza utilità pratica, nella fattispecie il Pretore ha respinto a giusto titolo il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nel risultato la decisione impugnata resiste dunque alla critica.

  1. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vista in ogni modo la particolarità del caso e l'indigenza dell'istante, appare giustificato rinunciare in via eccezionale a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). Non può entrare in linea di conto, invece, il conferimento dell'assistenza giudiziaria in appello, poiché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono tasse né spese.

  2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

  3. Intimazione all'.

Comunicazione:

–;

– Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

legal aidindigenceprospects of successpractical utilitywithdrawalfamily lawseparationappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the refusal of legal aid was admissible and timely.

Decisione estratta

The appeal was timely and therefore admissible.

Motivazione estratta

A request against the refusal of legal aid may be challenged within 15 days before the second-instance authority; the filing met that deadline.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant still met the substantive conditions for legal aid after withdrawing the underlying petition.

Decisione estratta

Although indigence and inability to litigate personally were accepted, legal aid was ultimately refused because the proceedings lacked practical utility and no reasonable well-off person would have pursued them.

Motivazione estratta

The court held that the decisive test is assessed at the outset, but a procedure must still offer some useful purpose. Here the requested authorization to live separately concerned a situation that had already ceased in practice and would only have documented separation for a future status action, which was not of interest on the facts.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid in appeal should be granted for the appeal itself.

Decisione estratta

No legal aid in appeal was granted because the appeal had no prospects of success from the beginning.

Motivazione estratta

Since the appeal could not succeed on the merits, the condition of likely success under the legal-aid statute was absent.

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