No remedy against enforcement decree; restitution request remitted

11.2004.59Altro tribunale2 giu 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with AP1’s challenge to an enforcement decree ordering removal of a chain blocking access to a ramp. The court held that no legal remedy lies against the enforcement decree under Art. 497 CPC, so the appeal was inadmissible. However, because the filing also contained a request for restitution of the missed objection deadline against the earlier enforcement notice, the court remitted that part to the Pretura for translation and substantive treatment. In view of the appellant’s lack of legal knowledge, the court exceptionally waived costs and denied any party compensation because the appeal had not been served on the opposing side.

Massima Omnilex

Art. 497 CPC; enforcement decree and remedies; restitution of time in enforcement proceedings: against the enforcement decree issued after expiry of the objection period no ordinary remedy is available, and the deciding court may not re-examine the underlying obligation. If a filing, despite being inadmissible as an appeal, also contains a request for restitution of time concerning the missed objection against the enforcement notice, that request must be separated out and remitted to the first instance for proper handling under the restitution rules. Exceptional waiver of costs may be justified by the litigant’s lack of legal knowledge; no party costs are due where the remedy was not served on the opposite party.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2004.59

Data decisione, Autorità: 02.06.2004, ICCA

Incarto n. 11.2004.59

2 giugno 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Walser ed Epiney-Colombo

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.386 (esecuzione effettiva) della Pretura del Distretto di sezione 1, promossa con istanza del 21 aprile 2004 da

AO1 AO3 AO5 AO6 AO7 AO8 (D) e AO10 (patrocinati da RA10)

contro

AP1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso (“Einspruch”) del 29 aprile 2004 presentato da AP1contro il decreto esecutivo emesso il 22 aprile 2004 dal Pretore del Distretto di sezione 1;

  1. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: che AO3 sono contitolari della proprietà per piani n. 17 322 della particella n. 296 RFD di sezione , situata in località __________ (Condominio “ ”), AO5 è titolare delle proprietà per piani n. 17 323 e 17 325, AO6 della proprietà per piani n. 17 324, AO7 delle proprietà per piani n. 17 326, 17 327 e 17 328, AO8 della proprietà per piani n. 17 329, AO10 della proprietà per piani n. 17 330 e AO1 della proprietà per piani n. 17 331 del medesimo fondo;

che il fondo confina con la particella n. 1519, sottoposta al regime della proprietà per piani, appartenente a AP1 titolare delle proprietà per piani n. 14 002 e 14 004, con __________, titolare della proprietà per piani n. 14 003;

che a favore della particella n. 1519 sono iscritti, tra l’altro, un diritto di superficie (autorimessa) a carico della particella n. 296 e un diritto di passo veicolare e pedonale sempre a carico della n. 296;

che in esito a un’istanza presentata il 17 giugno 2003 dai comproprietari della particella n. 296 con decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore del Distretto di sezione 1, ha provvisoriamente ordinato a AP1 – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – di non posteggiare veicoli di ogni tipo sulla rampa d’accesso alla sua autorimessa e di eliminare immediatamente la catena posata per delimitare la citata rampa d’acces-so (DI.2003.462);

che il 29 marzo 2004 AO3AO3 AO5 AO6 AO7 AO8 AO10 e AO1 hanno intimato a --------- un precetto esecutivo civile ingiungendogli di eliminare la catena posata per delimitare la rampa, situata sulla particella n. 296, per accedere all’autorimessa posta sulla particella n. 1519, entro dieci giorni, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva;

che AP1 non ha sollevato opposizione;

che il 21 aprile 2004 i precettanti si sono rivolti al Pretore per ottenere il decreto esecutivo;

che il 22 aprile successivo il Pretore ha accolto l’istanza e ha emesso il decreto esecutivo ponendo le spese, con una tassa di giustizia di fr. 0.– a carico dell’escusso, tenuto a rifondere alle controparti fr. 150.– per ripetibili;

che AP1è insorto il 29 aprile 2004 con un ricorso presentato in tedesco volto, in sintesi, ad ottenere l’annullamento del decreto esecutivo;

che il ricorso non è stato intimato alle controparti;

e considerando

in diritto: che giusta l’art. 497 cpv. 1 CPC trascorso il termine indicato dalla sentenza o dal precetto esecutivo senza che sia stata fatta opposizione, la parte che vuol proseguire nell’esecuzione ha diritto di ottenere dal Pretore il decreto esecutivo;

che contro il decreto esecutivo, immediatamente eseguibile, non è dato alcun rimedio di diritto (art. 497 cpv. 2 CPC);

che, per altro, durante il procedimento di esecuzione effettiva, non è più consentito al Pretore di esaminare la validità e il contenuto dell’obbligazione alla base del precetto esecutivo (Coc-chi/Trezzini, CPC massimato e commentato, 2000, n. 3 ad art. 497);

che nelle circostanze descritte il ricorso non può essere esaminato nel merito, ciò che rende inutile fissare al ricorrente un termine per la traduzione in italiano del ricorso (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC);

che, nondimeno, il ricorso contiene anche un'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini riferito alla mancata opposizione al precetto esecutivo del 29 marzo 2004;

che in tali circostanze l'atto va rinviato alla Pretura affinché assegni all'istante un adeguato termine per la traduzione in italiano (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC) e tratti poi l'istanza conformemente all'art. 140 CPC;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che, nondimeno, il ricorrente si è rivolto a questa Camera senza alcuna nozione giuridica, sicché si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di spese;

che non si assegnano ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato intimato;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Trattato come rimedio giuridico, il “ricorso” è irricevibile.

  1. Trattato come istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini, il “ricorso” è rinviato alla Pretura perché sia trattato di conseguenza.

  2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione a:

.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di sezione 1.

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

enforcement decreeinadmissible appealrestitution of timeno remedycost waiver

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the enforcement decree was admissible as a legal remedy.

Decisione estratta

No; under Art. 497 CPC no remedy lies against the immediately enforceable enforcement decree.

Motivazione estratta

Once the deadline in the judgment or enforcement notice lapses without objection, the creditor may obtain the enforcement decree. The court may no longer examine the underlying obligation, and the decree is not subject to appeal.

Questione giuridica chiave

Whether the filing also had to be treated as a request for restitution of time for missing the objection period against the enforcement notice.

Decisione estratta

Yes; in that capacity the filing had to be remitted to the Pretura for translation and treatment under the restitution rules.

Motivazione estratta

Although the document could not be reviewed as an appeal, it contained a restitution request concerning the missed objection deadline; therefore the matter had to be sent back so the first instance could set a translation deadline and then decide the request.

Questione giuridica chiave

Who bears court costs and whether party compensation is due.

Decisione estratta

No costs were charged and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

Although costs normally follow defeat, the appellant acted without legal knowledge, which justified an exceptional waiver of costs; no compensation was due because the appeal had not been served on the other side.

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