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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.59
Data decisione, Autorità:
02.06.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.59
2 giugno 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Walser ed Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.386
(esecuzione effettiva) della Pretura del Distretto di sezione 1, promossa con istanza
del 21 aprile 2004 da
AO1
AO3
AO5
AO6
AO7
AO8 (D) e
AO10
(patrocinati da RA10)
contro
AP1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso (“Einspruch”) del 29 aprile 2004 presentato da AP1contro il decreto
esecutivo emesso il 22 aprile 2004 dal Pretore del Distretto di sezione 1;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che AO3 sono contitolari della proprietà per piani n. 17 322
della particella n. 296 RFD di sezione , situata in località
__________ (Condominio “ ”), AO5 è titolare delle proprietà per piani
n. 17 323 e 17 325, AO6 della proprietà per piani n. 17 324, AO7 delle
proprietà per piani n. 17 326, 17 327 e 17 328, AO8 della proprietà per piani
n. 17 329, AO10 della proprietà per piani n. 17 330 e AO1 della proprietà per
piani n. 17 331 del medesimo fondo;
che il
fondo confina con la particella n. 1519, sottoposta al regime della proprietà
per piani, appartenente a AP1 titolare delle proprietà per piani n. 14 002 e 14
004, con __________, titolare della proprietà per piani n. 14 003;
che a
favore della particella n. 1519 sono iscritti, tra l’altro, un diritto di
superficie (autorimessa) a carico della particella n. 296 e un diritto di passo
veicolare e pedonale sempre a carico della n. 296;
che in esito a un’istanza presentata il 17 giugno 2003 dai comproprietari
della particella n. 296 con decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore
del Distretto di sezione 1, ha provvisoriamente ordinato a AP1 – sotto
comminatoria dell’art. 292 CP – di non posteggiare veicoli di ogni tipo sulla
rampa d’accesso alla sua autorimessa e di eliminare immediatamente la catena posata
per delimitare la citata rampa d’acces-so (DI.2003.462);
che il 29
marzo 2004 AO3AO3 AO5 AO6 AO7 AO8 AO10 e AO1 hanno intimato a --------- un precetto
esecutivo civile ingiungendogli di eliminare la catena posata per delimitare la
rampa, situata sulla particella n. 296, per accedere all’autorimessa posta
sulla particella n. 1519, entro dieci giorni, sotto comminatoria dell'esecuzione
effettiva;
che AP1
non ha sollevato opposizione;
che
il 21 aprile 2004 i precettanti si sono rivolti al Pretore per ottenere il
decreto esecutivo;
che il 22
aprile successivo il Pretore ha accolto l’istanza e ha emesso il decreto esecutivo
ponendo le spese, con una tassa di giustizia di fr. 0.– a carico dell’escusso,
tenuto a rifondere alle controparti fr. 150.– per ripetibili;
che AP1è
insorto il 29 aprile 2004 con un ricorso presentato in tedesco volto, in sintesi,
ad ottenere l’annullamento del decreto esecutivo;
che il
ricorso non è stato intimato alle controparti;
e considerando
in diritto: che
giusta l’art. 497 cpv. 1 CPC trascorso il termine indicato dalla sentenza o dal
precetto esecutivo senza che sia stata fatta opposizione, la parte che vuol
proseguire nell’esecuzione ha diritto di ottenere dal Pretore il decreto
esecutivo;
che
contro il decreto esecutivo, immediatamente eseguibile, non è dato alcun rimedio
di diritto (art. 497 cpv. 2 CPC);
che, per
altro, durante il procedimento di esecuzione effettiva, non è più consentito al
Pretore di esaminare la validità e il contenuto dell’obbligazione alla base del
precetto esecutivo (Coc-chi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, 2000, n. 3 ad art. 497);
che nelle
circostanze descritte il ricorso non può essere esaminato nel merito, ciò che
rende inutile fissare al ricorrente un termine per la traduzione in italiano
del ricorso (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC);
che,
nondimeno, il ricorso contiene anche un'istanza di restituzione in intero
contro il lasso dei termini riferito alla mancata opposizione al precetto esecutivo
del 29 marzo 2004;
che in
tali circostanze l'atto va rinviato alla Pretura affinché assegni all'istante
un adeguato termine per la traduzione in italiano (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3
CPC) e tratti poi l'istanza conformemente all'art. 140 CPC;
che
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che,
nondimeno, il ricorrente si è rivolto a questa Camera senza alcuna nozione giuridica,
sicché si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di spese;
che non
si assegnano ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato intimato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato
come rimedio giuridico, il “ricorso” è irricevibile.
-
Trattato
come istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini, il
“ricorso” è rinviato alla Pretura perché sia trattato di conseguenza.
-
Non si
riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di sezione 1.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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