Appeal withdrawn and struck from the docket

11.2004.57Altro tribunale28 nov 2005Withdrawn

Sintesi

In interim divorce proceedings, the first-instance authority ordered monthly maintenance contributions in favor of the wife. The husband appealed seeking a reduction, but later informed the Court of Appeal that the parties had since obtained a divorce by joint request with full agreement and asked that the appeal be struck without costs. The court interpreted this communication as a withdrawal of the appeal, struck the case from the docket for desistance, and allocated the procedural costs to the appellant in reduced amount. No party compensation was awarded because none was requested and the respondent waived observations.

Regest

Art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; ritiro dell'appello e desistenza: la dichiarazione dell'appellante che manifesta la volontà di non proseguire il gravame va interpretata come ritiro, con conseguente stralcio della causa dai ruoli. Di regola il ritiro dell'appello equivale a desistenza e comporta l'addebito delle spese causate; un'esenzione totale dagli oneri non è di principio giustificata, ma la tassa di giustizia può essere ridotta in considerazione della condotta collaborativa delle parti e del fatto che il procedimento d'appello non sfocia in una decisione finale sul merito (consid. relativo agli oneri). Ripetibili non sono assegnate se non richieste e se la controparte non ha svolto osservazioni.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2004.57

Data decisione, Autorità: 28.11.2005, ICCA

Titolo: Stralcio per ritiro appello

Incarto n. 11.2004.57

Lugano 28 novembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.571 (misure provvisionali in pendenza di divor­zio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 lu­glio 2003 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2)

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1);

premesso che con decreto cautelare del 22 aprile 2004 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato in luogo e vece del Pretore AP 1 (1968), pendente causa di divorzio, a versare in via provvisionale alla moglie AO 1 (1972) un contributo alimentare di fr. 2911.85 mensili dal luglio 2003 al giugno 2004, di fr. 2751.60 mensili dal luglio al dicembre 2004 e di fr. 2681.60 mensili dal gennaio 2005 in poi;

accertato che contro tale decreto è insorto AP 1 con appello del 3 maggio 2004 per ottenere la riduzione del contributo alimentare a fr. 2311.85 mensili dal luglio 2003 a giugno 2004, di fr. 2490.40 mensili dal luglio al dicembre 2004 e di fr. 2151.60 mensili dal gennaio 2005 in poi;

rammentato che AO 1 ha comunicato il 9 giugno 2004 di rinunciare a osservazioni;

preso atto che il 16 novembre 2005 l'appellante ha comunicato a questa Camera di avere ottenuto nel frattempo il divorzio su richiesta comune con accordo completo e di instare per lo stralcio dell'appello senza riscossione di oneri processuali;

considerato che tale dichiarazione può essere interpretata solo come ritiro dell'appello;

appurato che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta l'addebito delle tasse e delle spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

stabilito che una totale rinuncia al prelievo di oneri non si giustifica, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa non termina con un giudizio finale (art. 21 LTG);

ritenuto che in ogni modo non è il caso di assegnare ripetibili, l'appellante più non chiedendone, mentre la controparte ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

–; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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