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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.53
Data decisione, Autorità:
31.08.2004, ICCA
Incarto n°
11.2004.53
Lugano
31 agosto 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 107.2001/R.16.2001
(protezione del figlio: diritto di visita) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
APPE1
(patrocinata dall' RAPP1 Lugano)
a
_CON2
(patrocinato dall'
RAPP2 Lugano) e alla
_CON1
riguardo
alla figlia C__________ (1990);
premesso
che APPE1 ha dato alla luce il 14 febbraio 1990 la figlia C__________, riconosciuta
da _CON2;
ricordato
che, cessata nel 1998 la vita in comune dei genitori, la figlia è rimasta con
la madre, detentrice dell'autorità parentale, mentre il diritto di visita del
padre era regolato da una convenzione;
ritenuto
che in seguito a un importante disagio psichico manifestato dalla bambina durante
gli incontri, con decisione del 16 marzo 2001 la _CON1
constatato
che un ricorso introdotto da APPE1 contro tale decisione è stato respinto il 16
marzo 2004 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele;
accertato
che del 23 maggio 2004 APPE1 ha presentato un “ricorso” a questa Camera per
ottenere l'annullamento della decisione appena citata e la nomina di un
curatore alla figlia con il compito di favorire il ripristino del diritto di
visita, sospeso dall'agosto del 2001;
preso
atto che con lettera del 26 aprile 2004 l'appellante ha proposto di stralciare
il ricorso dai ruoli, avendo essa raggiunto quel medesimo giorno un accordo
soddisfacente con _CON2 davanti alla _CON1;
rilevato
che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai privo d'interesse,
mentre rimane da statuire sulle spese e le ripetibili, le quali andrebbero
attribuite tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del
motivo che ha posto termine alla lite (art. 72 PC per analogia), ovvero secondo
il presumibile esito dell'appello nel caso in cui questo non fosse divenuto
senza interesse (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 6);
rammentato
che, qualsiasi fosse stato l'esito dell'appello, il memoriale non è stato notificato
alla controparte, alla quale non è quindi il caso di attribuire ripetibili;
stabilito
inoltre che nelle circostanze descritte si può rinunciare al prelievo di oneri,
la buona volontà delle parti meritando di essere riconosciuta;
richiamato
l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–, Lugano;
–, Lugano;
– _CON1,.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale di
appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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