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Numero d'incarto:
11.2004.24
Data decisione, Autorità:
24.03.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.24
Lugano,
24 marzo 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d’appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2001.172
(esecuzione civile) della Pretura della giurisdizione di
__________ promossa con opposizione del 4 gennaio 2001 dal
Comune di __________,
(rappresentato dal Municipio
e patrocinato _____________)
contro
__________, e
__________,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 19 febbraio 2004 presentato da __________,
__________ e __________ contro la sentenza emessa il 4 febbraio 2004 dal
Pretore della giurisdizione di __________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il Municipio di __________ ha
rilasciato al Comune il 5 novembre 1990 la licenza edilizia per riattare la
casa appartenuta allo scultore __________ (__________), posta sulla particella
n. __________RFD. Le opposizioni introdotte da __________, __________e
__________, proprietari di uno stabile contiguo, sono state disattese. Gli
opponenti sono insorti al Consiglio di Stato, che con risoluzione del 7 maggio
1991 ha respinto il ricorso e ha confermato la licenza edilizia. Il 5 giugno
1991 __________, __________e __________ hanno impugnato la risoluzione del
Consiglio di Stato al Tribunale cantonale amministrativo. Dopo un sopralluogo,
il giudice delegato del Tribunale ha proposto alle parti il seguente accordo:
- Il
Municipio si impegna a conservare e restaurare i reperti artistici individuati
nell'edificio principale e nei corpi aggiunti che verrebbero demoliti.
In
particolare si impegna ad applicare gli altorilievi sul muro dell'edificio dei
ricorrenti.
- Per
quanto riguarda le aperture nella facciata dello stabile dei signori
__________, il Municipio accorda il permesso per il loro mantenimento a
condizione che vengano adeguatamente sistemate e chiuse con vetrocemento,
ritenuto che quella grande viene ridotta alle dimensioni di quella piccola.
I
signori __________d'altro canto non sollevano obiezioni nei confronti
dell'apertura (arco) che verrebbe a crearsi in conseguenza della demolizione
della galleria, alla quale non si oppongono.
- I
ricorrenti rinunciano alle contestazioni sollevate nei confronti del nuovo
corpo aggiunto, a condizione che lo stesso venga dipinto con un colore chiaro
diverso dal bianco.
Il
Municipio si impegna a sottoporre ai ricorrenti una proposta di tre colori.
(...)
In caso di
accettazione della proposta transattiva i ricorrenti dichiarano di ritirare il
ricorso e l'istanza inoltrata al Dipartimento dell'ambiente (CNS) limitatamente
alla parte che riguarda la conservazione dei reperti artistici di cui si è
detto sopra. Compensate le ripetibili di prima e di seconda istanza. Il rappresentante
del Consiglio di Stato dichiara di non opporsi all'abbandono delle spese di
prima istanza in caso di accettazione della transazione.
________,
__________ e __________ hanno dichiarato di aderire alla proposta, purché il
Comune di __________ si impegnasse a fare e mantenere a proprie spese
l'intonaco di tutta la parete ove sarebbero stati appesi i tre altorilievi. Il
Comune ha consentito anche a quest'ultima condizione, sicché con decreto del 2
dicembre 1991 il Tribunale cantonale amministrativo ha preso atto dell'intesa
e ha stralciato il ricorso dai ruoli (inc. DP 300/91).
B. Il
26 novembre 2001 _________ __________e __________ hanno inviato per raccomandata
al Comune di __________ un precetto esecutivo civile, chiedendo:
che il Comune (...) faccia a sue spese e
mantenga l'intonaco di tutta la parete ove saranno appesi i tre altorilievi;
che il Comune
(...) appenda i tre altorilievi alla parete;
che il
Municipio sottoponga a __________ (...), __________ (...) e __________ (...)
tre colori chiari, diversi dal bianco per il tinteggio del nuovo corpo aggiunto;
che il
Municipio conservi e restauri i reperti artistici individuati nell'edificio
principale e nei corpi aggiunti che sono stati demoliti.
Come
titolo esecutivo i precettanti hanno indicato: “sentenza del Tribunale
cantonale amministrativo del 2 dicembre 1991 (DP 300/91)”.
C. Il
Comune di __________ ha formulato opposizione al precetto esecutivo civile il 4
dicembre 2001 al Pretore della giurisdizione di __________, che ha indetto il
contraddittorio per il 21 febbraio 2002. A tale udienza le parti hanno
mantenuto le loro posizioni, i precettanti postulando altresì un nuovo
sopralluogo, che il Pretore ha ammesso. Compiuta l'ispezione il 2 dicembre
2003, le parti sono state autorizzate a presentare un riassunto scritto. Nel
loro memoriale del 13 dicembre 2003 __________, __________ e __________ hanno
confermato il loro precetto esecutivo. Il Comune di __________ ha ribadito la
sua opposizione in un memoriale del 15 dicembre successivo. Statuendo il 4
febbraio 2004, il Pretore ha accolto l'opposizione del Comune e ha addebitato
la tassa di giustizia di fr. 250.– con le spese di fr. 100.– ai precettanti in
solido, tenuti a rifondere al Comune, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
300.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________, __________ e __________ hanno introdotto
un appello del 19 febbraio 2004 nel quale chiedono che il giudizio impugnato
sia annullato. L'appello non è stato intimato al Comune di __________.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un
precetto esecutivo civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio
(art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica della
decisione impugnata, l'appello in esame è quindi ammissibile (art. 308 cpv. 1
CPC).
-
Gli
appellanti hanno invocato come titolo esecutivo, nel precetto (art. 491 lett.
b CPC), la “sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 2 dicembre
1991”. In realtà tale atto è un decreto di stralcio in cui il Tribunale, preso
atto dell'accordo intercorso fra le parti (accordo cui non ostava alcuna norma
imperativa del diritto pubblico), ha tolto la causa dai ruoli. “Forza di
sentenza” ha, in ogni modo, la transazione conclusa davanti all'autorità giudicante
(art. 27 LPAmm), la quale costituisce un valido titolo esecutivo. L'imprecisa
indicazione del titolo nel precetto non ha recato, comunque sia, alcun
pregiudizio al Comune. Su questo punto non giova pertanto attardarsi.
-
La
transazione riprodotta nel decreto di stralcio emesso dal Tribunale cantonale
amministrativo ha posto fine, come si è visto, a un contenzioso sorto sul
rilascio di una licenza edilizia. L'accordo raggiunto dalle parti configura
quindi – alla stregua di ogni transazione – un contratto di procedura, ma non di
procedura civile, bensì di procedura amministrativa (analogamente:
sentenza del 16 aprile 2003 del Tribunale cantonale amministrativo nell'inc.
52.2002.367 fra le stesse parti, pag. 3 con richiamo a Borghi/ Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 1 ad art. 27 LPAmm con rinvii). La questione è di sapere se
tale intesa fosse suscettibile, nonostante la sua natura amministrativa, di
esecuzione forzata nelle forme della procedura civile.
-
L'art.
488 cpv. 2 lett. c CPC annovera, fra i titoli esecutivi, anche “le decisioni di
Autorità amministrative equiparate dalla legge alle sentenze giudiziali”.
Ripresa intatta dal Codice di procedura civile del 24 giugno 1924 (art. 537
lett. c), tale norma risale al precedente Codice del 5 maggio 1899 (art. 539
lett. c) e figurava già, invariata, nel disegno di legge passato al vaglio della
Commissione della legislazione nel 1898 (art. 524 lett. c), approvato poi senza
discussione dal parlamento (atti del Gran Consiglio, sessione ordinaria
primaverile 1898, vol. I, pag. 112 seg.). Quanto al messaggio del Consiglio di
Stato, del 24 ottobre 1898, esso non precisava alcunché circa l'esecuzione di
decisioni amministrative (atti del Gran Consiglio, sessione ordinaria
primaverile 1898, vol. I, pag. 242). La formulazione dell'art. 524 lett. c CPC
si trovava però, in un'enunciazione più sfumata (e senza commento), nel
progetto di Codice di procedura civile elaborato nel 1898 dalla Commissione
preconsulativa incaricata dal Consiglio di Stato (art. 550: “Le decisioni di
autorità amministrative equiparabili alle sentenze giudiziali, saranno
eventualmente designate da leggi speciali”) ed era già contenuta, come art.
550, negli Schemi di Codice di procedura civile proposti nel 1897, per
incarico del Consiglio di Stato, da Brenno Bertoni, vicepresidente del Tribunale
d'appello (il cui rapporto non si sofferma tuttavia sull'esecuzione di
decisioni amministrative: Rep. 1897 pag. 385 segg., in specie pag. 406).
-
Ciò
premesso, non si deve disconoscere che il 1° luglio 1966 è entrata in vigore la
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, la quale
prevede all'art. 34 che “l'autorità amministrativa esegue le sue proprie
decisioni” (cpv. 1). Trattandosi di decisioni emesse da autorità di ricorso,
l'esecuzione “è devoluta alla istanza che ha preso il provvedimento impugnato”
(cpv. 2). Se verte sull'incasso di una somma di denaro o sulla prestazione di
garanzie, l'esecuzione avviene alle forme della legge federale sull'esecuzione
e sul fallimento (cpv. 3 prima frase); negli altri casi essa ha luogo mediante
esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, rispettivamente mediante
coercizione diretta nei confronti di lui, con eventuale intervento della forza
pubblica (cpv. 3 seconda e terza frase). Ciò vale anche per l'esecuzione
forzata di contratti di diritto amministrativo (Borghi/Corti, op. cit., n. 1 in fine ad art. 34 LPAmm),
comprese quindi le transazioni giudiziali.
-
Negli
ultimi anni le Camere civili di appello hanno già avuto modo di evocare almeno
a due riprese, del resto, che in linea di principio l'esecuzione di decisioni
prese da autorità amministrative non compete al giudice civile. In una sentenza
del 2 febbraio 1994 (menzionata in: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 22 ad art. 488) la seconda Camera civile
ha ricordato, in sintesi, che le contestazioni in materia di assicurazione
obbligatoria contro le malattie non soggiacciono al diritto privato, sicché
l'esecuzione effettiva promossa da un assicurato nei confronti di una cassa
malati per ottenere la consegna di un documento non rientra nella competenza
del Pretore (le perplessità espresse dagli autori dell'opera nella nota n. 1032
a pag. 1017 non hanno ragion d'essere). Più recentemente la prima Camera civile
ha rilevato, per altro verso, che la decisione con cui un'autorità tutoria
ingiunge ai nonni paterni di riconsegnare un bambino alla madre va eseguita
dalla stessa autorità amministrativa, giusta l'art. 34 LPAmm, quand'anche tale
decisione possa essere stata riformata in appello (RDAT II-2000 pag. 65 n. 17).
-
Nella
fattispecie l'esecuzione riguarda impegni assunti dal Comune di __________ nel
quadro di una transazione giudiziale, equiparabile a una “sentenza” (sopra, consid.
- ed eseguibile alla stregua di una decisione amministrativa (sopra, consid. 5
in fine). Lo stesso Comune è chiamato pertanto – come autorità che ha
rilasciato la licenza edilizia – a eseguirla (art. 34 cpv. 1 LPAmm). Che
l'intesa sia stata raggiunta davanti a un'autorità di ricorso poco importa (34
cpv. 2 LPAmm). Qualora il Comune dovesse indugiare a torto nell'adempimento
dell'accordo, potrà essere adita l'autorità di vigilanza (art. 196 segg. LOC),
le cui decisioni potranno ancora essere impugnate al Tribunale cantonale
amministrativo da chiunque abbia un interesse legittimo (art. 207 cpv. 2 LOC).
Se invece il Comune dovesse rifiutare a torto di onorare l'accordo con una
decisione formale, gli interessati potranno insorgere contro tale decisione al
Consiglio di Stato, con ulteriore facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC). Sia come sia, il giudice civile è
totalmente estraneo a siffatto modo di procedere.
-
Rimane
da domandarsi, nelle circostanze descritte, quale sia la portata dell'art. 488
cpv. 2 lett. c CPC. Al momento in cui l'attuale Codice di procedura civile è
entrato in vigore (1° gennaio 1972), difatti, la legge di procedura per le
cause amministrative era già applicabile da oltre cinque anni. Non solo: quando
è stato promulgato l'art. 539 lett. c CPC del 5 maggio 1899 (cui si riconduce –
come detto – la genesi della norma) già vigeva da decenni una legge sul
contenzioso amministrativo, del 7 giugno 1853, che aveva introdotto una
procedura specifica per l'esecuzione di decisioni emesse da autorità
amministrative (Gabuzzi, Note
sulla giustizia amministrativa nel Cantone Ticino, in: Rep. 1889 pag. 731
segg., in specie pag. 741 verso il basso). L'esecuzione di decisioni prese da
autorità amministrative “inferiori”, in particolare, si promuoveva “nei modi
praticati per l'esecuzione delle sentenze delle autorità giudiziarie”.
Sorgendo opposizione, il giudizio spettava però all'autorità amministrativa.
Soltanto le opposizioni “dei terzi” erano recate dinanzi all'autorità
giudiziaria (art. 93). L'esecuzione delle decisioni prese da autorità
amministrative “superiori” (Consiglio di Stato e Gran Consiglio) avveniva per
contro “in via amministrativa mediante esecuzione militare diretta dal
Commissario del Governo”. Le opposizioni, salvo quelle dei terzi, erano decise
una volta ancora dall'autorità amministrativa. È possibile che, nonostante il
silenzio dei materiali legislativi, l'art. 539 lett. c CPC del 1899 si
riferisse proprio alle opposizioni “dei terzi”. In ogni modo, il caso in esame
non riguarda alcuna opposizione di “terzi”. Anzi, sono se mai i “terzi” che
chiedono al Comune di adempiere la transazione.
-
Ne
segue, in ultima analisi, che l'esecuzione avviata dagli appellanti non doveva
seguire in concreto le forme della procedura civile, bensì quelle della
procedura amministrativa. E il Pretore, adito con opposizione, avrebbe dovuto
rilevare d'ufficio la propria carenza di giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC) e
accogliere l'opposizione del Comune già per questo motivo (art. 99 cpv. 2 CPC
per analogia). Nel risultato, dunque, la sentenza impugnata si rivela corretta,
ma per altre ragioni. Certo, non si può escludere che l'art. 488 cpv. 2 lett. c
CPC conservi qualche ambito d'applicazione. Si pensi per esempio all'ipotesi in
cui il Tribunale cantonale amministrativo come istanza unica (art. 71 segg.
LPAmm) oppure il Tribunale di espropriazione dovesse condannare lo Stato a una
prestazione non suscettibile di esecuzione forzata secondo la legge federale
sull'esecuzione e sul fallimento. Qualora lo Stato rifiutasse poi – per
avventura – l'adempimento dell'obbligo, non vi sarebbe alcuna autorità
amministrativa cui deferire l'esecuzione del giudizio a norma dell'art. 34 cpv.
2 LPAmm. Se non che, il caso in esame è lungi dal denotare simili estremi, già
per il fatto che l'autorità amministrativa chiamata a eseguire la transazione
esiste. Non occorre dunque far capo – sussidiariamente – all'art. 488 cpv. 2
lett. c CPC per surrogare l'eventuale insufficienza dell'esecuzione amministrativa.
-
Visto
l'esito del giudizio, gli oneri del sindacato odierno andrebbero a carico degli
appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). La particolarità della fattispecie, poco
evidente già per soggetti con formazione giuridica, giustifica nondimeno la
rinuncia a ogni prelievo. Non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili al
Comune di __________, cui l'appello non è stato intimato.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–,
–,
–__________,
– avv. __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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