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Numero d'incarto:
11.2004.141
Data decisione, Autorità:
22.06.2006, ICCA
Titolo:
Stralcio della causa per desistenza
Incarto n.
11.2004.141
Lugano
22 giugno
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.190 (vicinato:
prova a futura memoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa
con istanza dell'8 marzo 2004 da
AP 1 Gentilino
(patrocinato dall' PA
2
contro
AO 1 e AO 2,
Gentilino
(patrocinati dall' PA 1 );
premesso
che l'8 marzo 2004 AP 1, proprietario della particella
n. 9 RFD di __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3, chiedendo di ordinare l'assunzione di una prova a futura memoria e di
ingiungere cautelarmente a AO 1 e AO 2 di non iniziare i lavori edili previsti
in uno stabile situato sulla contigua particella n. 8 (inc. DI.2004.190);
ricordato
che con decreto cautelare emesso il 17 aprile 2004
senza contraddittorio il Pretore ha respinto la domanda provvisionale;
accertato
che un appello presentato da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato
irricevibile da questa Camera con sentenza del 13 aprile 2004 (inc. 11.2004.47);
rammentato
che con decreto cautelare emanato il 14 ottobre 2004 dopo contraddittorio il Pretore ha
confermato il rigetto della richiesta provvisionale;
osservato
che contro tale decreto AP 1 è nuovamente insorto a questa Camera con un
appello del 2 novembre 2004;
rilevato
che loro nelle osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 hanno concluso per
la reiezione dell'appello;
preso
atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello,
riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito
pendente dinanzi al Pretore;
stabilito
che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;
appurato
che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il
recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di
rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375
seg.);
considerato
che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da simile principio, né l'appellante
pretende il contrario;
precisato
che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza
sentenza (art. 21 LTG), mentre l'indennità per
ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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