AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2003.98
Data decisione, Autorità:
12.11.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.98
Lugano
12 novembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _.__.
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 2 settembre 2002 da
APPO0
(patrocinata da RAPP0)
contro
APPE0 __________
(patrocinato dall' RAPP0);
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 luglio 2003 presentato da __________ __________ __________
contro la sentenza emessa il
7
luglio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960), cittadino italiano, e __________
__________ (1959) si sono sposati a __________ il __________ 1995. Dal
matrimonio è nata __________ il __________ 1996. Fino al luglio del 1999 i
coniugi sono vissuti separati, il marito a __________ e la moglie con la figlia
a , dopo di che si sono congiunti nel Ticino. __________ __________ è
responsabile del settore informatico della __________ __________ ()
di __________. La moglie, che in seguito al matrimonio aveva smesso di frequentare
la facoltà di lettere dell'Università di __________, ha ripreso gli studi nel
1999. Attualmente essa insegna saltuariamente tedesco e inglese per vari
__________.
B. Il 2
settembre 2002 __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione
coniugale postulando l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione
dell'alloggio coniugale, l'affidamento della figlia __________ (riservato il
diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 4755.– mensili
per sé e uno di fr. 1190.– mensili per la figlia. Identiche richieste sono
state da lei formulate in via provvisionale. I coniugi si sono separati di
fatto il 9 settembre 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale
di __________ per trasferirsi altrove.
C. All'udienza
del 25 settembre 2002, indetta per la discussione dell'istanza, i coniugi si
sono accordati sull'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie,
sull'affidamento di __________ alla medesima (riservato il diritto di visita
del padre) e su un contributo alimentare di fr. 1190.– mensili per la figlia.
__________ __________ ha offerto inoltre un contributo di fr. 2300.– mensili
per la moglie. Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio lo stesso
giorno il Pretore ha stabilito in fr. 2700.– mensili il contributo per la
moglie. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 13 maggio 2003
l'istante ha confermato le sue pretese, mentre il convenuto ha offerto fr.
2700.– mensili fino al 30 settembre 2003 e fr. 1500.– mensili in seguito.
D. Con
sentenza del 7 luglio 2003 il Pretore ha autorizzato i coniugi a sospendere la
comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha
affidato Isabelle alla madre (riservato il diritto di visita del padre),
imponendo a __________ __________ un contributo alimentare di fr. 1190.–
mensili per la figlia e di fr. 2700.– mensili per la moglie, ridotto a
fr.1500.– mensili dal settembre del 2004. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorta con un
appello del 18 luglio 2003 per ottenere che il contributo alimentare in favore
della figlia sia aumentato a fr. 1385.– mensili dal 1° gennaio 2003 e che
quello per sé sia fissato in fr. 3698.55 mensili dal giorno della separazione
al 31 dicembre 2002, in fr. 3482.15 mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2003,
in fr. 3348.55 mensili dal 1° luglio al 30 settembre 2003 e in fr. 4281.–
mensili in seguito. Nelle sue osservazioni del 22 agosto 2003 __________
__________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4
n. 5 LAC e art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nell'ambito della
quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid.
4a) e in esito al quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2
CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
-
L'art.
176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica,
a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno
in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), adottando le misure riguardanti
l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2). Il criterio per la
definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto
federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle
cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123
III 1; Hausheer/ Reusser/Geiser in:
Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176). In caso di ammanco
il debitore del contributo ha il diritto di conservare almeno l'equivalente del
suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al
fabbisogno dei coniugi, esso è determinato in base al minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in
particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come
pure gli oneri fiscali.
-
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato il seguente quadro delle entrate e delle
uscite coniugali:
Fino
a dicembre Da gennaio a Da ottobre del 2002 settembre
2003 del 2003
Marito
reddito
mensile fr. 9217.70 fr. 9217.70 fr.
9217.70
fabbisogno
minimo mensile fr. 5170.— fr. 5745.— fr.
3880.—
Fino
a dicembre Da gennaio Da luglio del 2002 a giugno
2003 del 2003
Moglie
reddito
mensile fr. 250.— fr. 250.— fr.
250.—
fabbisogno
minimo mensile fr. 3395.— fr. 3515.— fr.
3215.—
Figlia
fabbisogno
mensile in denaro fr. 1190.— fr. 1190.— fr.
1190.—
In base a tali dati il primo giudice ha rilevato che il convenuto
avrebbe dovuto versare, oltre al contributo per la figlia di fr. 1190.–
mensili, un contributo per la moglie di fr. 2857.– mensili sino alla fine del
2002, di fr. 2282.– mensili dal 1° gennaio al
30
settembre 2003 e di fr. 4566.– mensili dal 1° ottobre 2003 in poi. Tuttavia,
vista l'offerta, l'obbligo a carico di lui è stato fissato in fr. 2700.–
mensili fino al 30 settembre 2003. Per il seguito, il Pretore, appurato che la
moglie è stata professionalmente attiva fino alla separazione di fatto, che con
quanto guadagnato nel 2001 essa sarebbe stata in grado di far fronte al suo
sostentamento e che con la sua formazione dovrebbe essere in grado di
provvedere al proprio mantenimento, ha confermato il contributo di fr. 2700.–
mensili fino al 31 agosto 2004, per poi ridurlo a fr. 1500.– mensili.
- L'appellante
fa valere anzitutto che il 1° gennaio 2003 sono apparse le nuove raccomandazioni
edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo, stando alle quali il fabbisogno in denaro della figlia ammonta a fr.
1385.– mensili in luogo di fr. 1190.– fissati dal Pretore. In appello vige
nondimeno il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. a CPC, nel senso che
fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili (sentenza inc.
..__________del 10 luglio 2002, consid. 2). Se non che,
riguardo a figli minorenni si applica il principio inquisitorio illimitato (DTF
127 II 72 consid. 3). Trattandosi in concreto di una questione relativa alla
figlia minorenne, l'argomentazione è pertanto ricevibile. Ora, l'edizione 2000
delle citate raccomandazioni prevedeva, per un figlio unico fino a 6 anni di
età, un fabbisogno in denaro di fr. 1850.– mensili, compresi fr. 660.– per cura
e educazione. Il 1° gennaio 2003 è stata pubblicata la nuova edizione (www.__________.zh.ch), la quale contempla per una bambina dell'età di __________ un fabbisogno in
denaro di fr. 1820.– mensili, compresi fr. 435.– per cura e educazione. II
fabbisogno in denaro della figlia andava fissato dipartendosi da tale base.
Dall'importo di fr. 1820.– si devono dedurre in ogni modo i fr. 435.– mensili
per cura e educazione, che la madre può fornire in natura, onde un fabbisogno
medio di fr. 1385.– mensili.
Certo, il
contributo in esame era stato concordato tra i genitori all'udienza del 25 settembre
2002 (verbali, pag. 1), ma ciò non è determinante. Se sull'ammontare dei
contributi di mantenimento le parti possono anche accordarsi autonomamente (in
materia di contributi alimentari fra coniugi il diritto federale non prescrive
l'applicazione del diritto inquisitorio: Gloor
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 17 ad art. 137 CC con richiami),
sul contributo di mantenimento per minorenni si applica – come detto – il
principio inquisitorio illimitato. Il giudice sarebbe quindi dovuto intervenire
d'ufficio, non essendo vincolato alle richieste delle parti (DTF 120 II 231 consid.
1c con richiami). Ne segue che, al proposito, l'appello è fondato e il contributo
per la figlia va fissato in fr. 1385.– mensili.
- Quanto
al reddito del marito, il Pretore ha accertato che nel 2002 il convenuto ha ricevuto
uno stipendio base di fr. 120 000.–, assegni familiari per fr. 2196.–, un'indennità
per pasti non assoggettata all'AVS di fr. 1088.–, un'analoga indennità soggetta
all'AVS di fr. 688.–, un “bonus” relativo al 2001 di fr. 10 000.– e indennità
per ore straordinarie di fr. 7655.15. Tenuto conto che nel 2002 il “bonus”
ammonterà a fr. 7500.– e che l'interessato non presterà più ore straordinarie,
il primo giudice ha calcolato un reddito di base di fr. 8362.70 mensili, cui ha
aggiunto l'indennità per pasti di fr. 136.– e la quota di tredicesima mensilità
di fr. 719.–, per un reddito complessivo di fr. 9217.70 mensili. L'appellante
contesta tale importo, sostenendo che il reddito del marito va fissato in fr.
10 612.15 mensili.
a) Trattandosi
di lavoratori dipendenti, decisivo è – di regola – il reddito netto conseguito
al momento del giudizio (I CCA, sentenza inc.
..__________dell'8 marzo 2002, consid. 4 con rimandi,
menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). Dall'ultimo certificato di stipendio agli
atti risulta che nel mese di luglio 2002 il convenuto ha guadagnato fr. 8498.70
netti (doc. N). __________ , direttore generale della __________
__________ (), ha invero dichiarato che nel 2002 il convenuto ha
ricevuto fr. 127 346.15, pari a fr. 10 612.– mensili netti, ma ha anche
specificato che nel 2003 il “bonus”, contrattualmente non garantito, ammonterà
“probabilmente attorno a fr. 7500.–“e che il convenuto “non sarà più chiamato
per ore straordinarie” (deposizione del 22 gennaio 2003, pag. 2).
b) Per
valutare la capacità contributiva di un coniuge occorre fondarsi – in linea di
principio – sui guadagni effettivamente conseguiti, inclusi i supplementi che appaiono
ragionevolmente esigibili (Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 e 17 ad art. 125 CC; v. anche, in materia di
ore straordinarie: sentenza del Tribunale federale ./__________del
6 giugno 2002, consid. 2.1.1 con numerosi rinvii). In concreto è vero che il
“bonus” non è contrattualmente previsto, ma il direttore della banca ha affermato
che nel 2003 il lavoratore percepirà quello del 2002, di circa fr. 7500.–
(deposizione __________ __________, del 22 gennaio 2003, pag. 2). Nella misura
in cui tale indennità costituisce un'entrata regolare, non sussistono ragioni –
tanto meno a un esame di verosimiglianza – per escludere tale introito
dal reddito. Quanto alle ore straordinarie, invece, le circostanze presentatesi
nell'anno precedente non dovrebbero ripetersi, giacché lo svolgimento di ore
straordinarie non dipende dalla volontà del lavoratore (deposizione citata,
pag. 2 in fondo). Ne segue che al reddito mensile di fr. 9217.– accertato dal
Pretore occorre aggiunge la quota di “bonus” di fr. 625.– mensili, onde un
guadagno complessivo di fr. 9842.– mensili.
- L'appellante contesta altresì la decisione del Pretore di riconoscerle
un contributo di fr. 2700.– mensili fino al 31 agosto 2004 e di ridurlo in
seguito a fr. 1500.– mensili. Sottolinea di non avere terminato la sua
formazione e che le sue probabilità di reinserimento professionale sono scarse,
poiché ha ormai 44 anni e deve ancora occuparsi della figlia di 7 anni.
a) La
giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il
principio per cui una separazione – anche solo di fatto – non precludeva ai
coniugi il diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita e i
ruoli assunti durante la comunione domestica (DTF 114 II 26). Tuttavia, ove ciò
fosse necessario per coprire le spese supplementari derivanti da due economie
domestiche separate, il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato
– o aveva esercitato solo a tempo parziale – un'attività lucrativa poteva
essere tenuto a intraprendere un lavoro rimunerato, rispettivamente a estendere
il suo grado d'occupazione (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Da tale
obbligo erano esonerati i coniugi di almeno 45 anni (al momento del divorzio)
che, durante una vita in comune di lunga durata, avessero smesso di lavorare –
o non avessero lavorato – per dedicarsi all'economia domestica (DTF 115 II 11 consid.
5a con riferimenti). Inoltre un coniuge con figli poteva essere tenuto a
cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al
momento in cui il figlio cadetto affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età,
mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta al momento in cui tale
figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ
1994 pag. 91). Tale orientamento giurisprudenziale non è stato
modificato dal nuovo diritto sul divorzio (sentenza del Tribunale federale
./__________del 28 agosto 2001; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con riferimenti).
b)
Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé
riassunti sono stati relativizzati. Nella più recente giurisprudenza in materia
di protezione dell'unione coniugale (DTF 128 III 65) il Tribunale federale ha
rilevato che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – dandosene
le circostanze – a cercare un impiego o ad aumentare il suo grado d'occupazione
sempre che ciò sia fattibile e compatibile con l'età dei figli (consid. 4;
analogamente: sentenza inc. ..__________dell'11 settembre
2002, consid. 8a con riferimenti). Pure il limite dei 45 anni è stato stemperato,
il Tribunale federale avendo rilevato che numerose offerte d'impiego fissano
il limite di età a 50 anni anche per lavori non particolarmente qualificati
(DTF 127 III 139 consid. 2c). Il fatto è che con il divorzio cessa – almeno di
regola – il mutuo dovere di assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC).
Un contributo di mantenimento (art. 125 CC) è dovuto solo qualora non si possa
ragionevolmente pretendere che il coniuge interessato provveda da sé al proprio
“debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. Se la
separazione appare durevole o prelude al divorzio, di conseguenza, il coniuge
non autosufficiente deve prepararsi, per quanto possibile, a diventare autonomo.
c) Nella
fattispecie i coniugi vivono separati dal settembre del 2002 e nulla rende
verosimile un loro riavvicinamento. La moglie deve quindi prepararsi a
sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio debito mantenimento. Dagli
atti risulta che nel 1981 essa si era iscritta alla facoltà di lettere dell'Uni-versità
di __________ e, contemporaneamente, aveva lavorato all'85%, essenzialmente
per l'Istituto commerciale di __________. Nel 1994, interrotti gli studi, essa
è entrata alle dipendenze a tempo parziale del __________ __________ delle
figlia a novembre 1998, oltre a essere ancora alle dipendenze del __________ __________,
essa ha svolto attività parziale all'Ospedale __________ di __________ come
ausiliaria allo sportello. Tra il 1999 e il 2001 essa ha ripreso gli studi
universitari, si è trasferita nel Ticino, è stata iscritta ai ruoli della disoccupazione,
ha eseguito traduzioni per la __________ __________ di __________ e per la
__________ , ha impartito lezioni di tedesco alla scuola __________
di __________ e per gli __________ __________ __________ __________ di
__________ (doc. T e U). Nel 2002 l'assemblea genitori di __________ l'ha incaricata
di tenere corsi di inglese nell'ambito di proposte per il doposcuola (20
lezioni), gli __________ __________ __________ di __________ le hanno
confermato l'incarico di un corso di tedesco per un'ora la settimana a favore
dei ragazzi ospitati alla “ __________ ” e il __________ __________
di __________ le ha chiesto di impartire lezioni (40) di ricupero di tedesco
(interrogatorio formale: verbale del 21 novembre 2002, pag. 2, risposta n. 6).
Il suo attuale guadagno, come ha accertato il Pretore, ammonta in media a fr.
250.– mensili.
d) Ciò posto, non si può seriamente contestare che, con la sua
attuale formazione e le sue conoscenze, l'appellante sarebbe in grado di riacquisire
una propria indipendenza economica. A dispetto di ciò rimane tuttavia il fatto
che, attualmente, essa deve accudire a una figlia di 7 anni. E in tali
circostanze non si impone – di regola – al coniuge affidatario la ricerca di
un'attività lucrativa (sopra, consid. a in fine), salvo che ciò sia necessario
per il sostentamento della famiglia. Ne discende che in concreto si sarebbe
potuto imporre all'interessata l'esercizio di una professione al 50% solo dal
__________ del 2006 (10 anni di __________), tanto più che il reddito del
marito basta per assicurare l'accresciuto fabbisogno della famiglia dovuto
all'esistenza di due economie domestiche separate.
e) È
vero che fino al 1999 l'istante, oltre agli studi, ha esercitato un'attività
lucrativa che le permetteva di sopperire al proprio sostentamento e a quello
della figlia, senza che il marito versasse nulla. Tuttavia, dal momento in cui
la famiglia si è congiunta nel Ticino, essa ha svolto solo attività saltuarie
che le hanno permesso di guadagnare in media fr. 250.– mensili, il marito
provvedendo al resto. Ciò non basta per imporle, foss'anche a partire dal
settembre 2004, un'occupazione a tempo pieno. Si aggiunga che nella causa di
merito, in cui il mantenimento dopo il divorzio si fonderà sull'art. 125 CC, la
questione potrà essere riesaminata dal Pretore con pieno potere cognitivo. Per
il momento non soccorrono le premesse per obbligare l'interessata ad aumentare
il grado di occupazione e per computarle un reddito ipotetico. Ne segue che su
questo punto l'appello si rivela fondato e dev'essere accolto.
- Dopo
quanto si è precisato il quadro delle entrate e delle uscite familiari si
presenta come segue:
Periodo dalla
separazione al 31 dicembre 2002
reddito del marito fr.
9 842.—
reddito
della moglie fr.
250.—
fr.
10 092.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr.
5 170.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 3
395.—
fabbisogno
in denaro della figlia __________ fr. 1 190.—
fr.
9 755.— mensili
eccedenza fr.
337.— mensili
metà
eccedenza fr.
168.50 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
5170.– + fr. 168.50 fr.
5 335.— mensili,
deve
versare alla moglie:
fr.
3395.– + fr. 168.50 ./. fr. 250.– fr.
3 315.— mensili
e
alla figlia __________ fr.
1 190.— mensili.
Periodo
dal 1° gennaio al 30 giugno 2003
reddito
del marito fr.
9 842.—
reddito
della moglie fr.
250.—
fr.
10 092.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr.
5 745.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 3
515.—
fabbisogno
in denaro della figlia __________ fr. 1
385.—
fr.
10 645.— mensili
ammanco fr.
553.— mensili
Il
marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 5 745.—
mensili,
dovrebbe
corrispondere alla moglie:
(fabbisogno
minimo./. fr. 250.–) fr.
3 265.— mensili
e
alla figlia __________ (assegni familiari compresi) fr. 1 385.—
mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente
per coprire il fabbisogno delle beneficiarie, i contributi alimentari vanno
ridotti in proporzione (l'uno non è prioritario rispetto all'altro: sentenza
inc. ..__________del 24 luglio 2002, consid. 5; v. anche
sentenza del Tribunale federale ./__________del 27 giugno
2002, consid. 3.2.2 con rimandi). Ne risulta quanto segue:
somma
a disposizione: fr. 9842.– (reddito coniugale)
./.
fr. 5745.– (fabbisogno minimo del marito) fr.
4097.— mensili
somma
dovuta: fr. 3265.– + fr. 1385.– fr.
4650.— mensili
contributo
per la moglie:
fr.
3265.– x 4097.– : 4650.– = fr. 2876.70, arrotondati a fr.
2875.— mensili
contributo
per la figlia (assegni familiari compresi):
fr.
1385.– x 4097.– : 4650.– = fr. 1220.30, arrotondati a fr. 1220.—
mensili.
Periodo
dal 1° luglio al 30 settembre 2003
reddito
del marito fr.
9 842.—
reddito
della moglie fr.
250.—
fr.
10 092.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr.
5 745.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 3
215.—
fabbisogno
in denaro della figlia __________ fr. 1 385.—
fr.
10 345.— mensili
ammanco fr.
253.— mensili
Il
marito può conservare per sé fr.
5 745.— mensili,
dovrebbe
corrispondere alla moglie:
(fabbisogno
minimo./. fr. 250.–) fr.
2 965.— mensili,
e
alla figlia __________ (assegni familiari compresi) fr. 1 385.—
mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire
il fabbisogno delle beneficiarie, i contributi alimentari vanno ridotti in
proporzione (loc. cit.). Ne risulta quanto segue:
somma
a disposizione: fr. 9842.– (reddito coniugale)
./.
fr. 5745.– (fabbisogno minimo del marito) fr.
4 097.— mensili
somma
dovuta: fr. 2965.– + fr. 1385.– fr.
4 350.— mensili
contributo
per la moglie:
fr.
2965.– x 4097.– : 4350.– = fr. 2792.60, arrotondati a fr. 2
790.— mensili
contributo
per la figlia (assegni familiari compresi):
fr.
1385.– x 4097.– : 4350.– = fr. 1304.50, arrotondati a fr. 1
305.— mensili.
Periodo dal 1°
ottobre 2003 in poi
reddito
del marito fr.
9 842.—
reddito
della moglie fr.
250.—
fr.
10 092.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr.
3 880.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 3
215.—
fabbisogno
in denaro della figlia __________ fr. 1 385.—
fr.
8 480.— mensili
eccedenza fr.
1 612.— mensili
metà
eccedenza fr.
806.— mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
3880.– + fr. 806.– fr.
4 686.— mensili
e
deve versare alla moglie:
fr.
3215.– + fr. 806.–./. fr. 250.– fr.
3 770.— mensili.
L'appello
dev'essere accolto, in ultima analisi, entro tali limiti.
- Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del
litigio, seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
Essi vanno posti di conseguenza per un quarto a carico dell'appellante e per
tre quarti a carico della controparte, tenuta a rifondere all'istante un'equa
indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno impone la
corrispondente riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima
sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
__________ __________ è tenuto a versare a __________ __________
__________o, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo
per la figlia __________:
fr.
1190.– mensili (assegni familiari compresi) dal giorno della separazione al 31
dicembre 2002,
fr.
1220.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° gennaio al 30 giugno 2003,
fr.
1305.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° luglio al 30 settembre 2003
e
fr.
1385.– mensili (assegni familiari compresi) 1° ottobre 2003 in poi.
__________ __________ è tenuto a versare a __________ __________ __________,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo:
fr.
3315.– mensili dal giorno della separazione al 31 dicembre 2002;
fr.
2875.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2003;
fr.
2790.– mensili dal 1° luglio al 30 settembre 2003;
fr.
3770.– mensili dal 1° ottobre 2003 in poi.
La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono poste per un quarto a
carico dell'istante e per tre quarti a carico del convenuto, che rifonderà alla
controparte fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono
posti per un quarto a carico dell'appellante e per il resto a carico della
controparte. __________ __________ rifonderà inoltre all'istante fr. 1500.– per
ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
–__________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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