Appeal against salary garnishment order

11.2003.96Altro tribunale14 ago 2003

Sintesi

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal heard an appeal against the Lugano Pretura's order confirming a salary garnishment for spousal and child maintenance after the husband started working for the Municipality of __________. The file also concerned a request for legal aid and the allocation of court costs and party compensation. The excerpt provided contains the caption and procedural background only; no dispositive reasoning or final outcome is visible.

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Numero d'incarto: 11.2003.96

Data decisione, Autorità: 14.08.2003, ICCA

Incarto n. 11.2003.96

Lugano

RAPPORTO

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .____.___ (trattenuta di salario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 aprile 2003 da

__________ __________, nata __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________. __________, __________)

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 luglio 2003 presenta­to da __________ __________ contro il decreto emesso il 30 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1963) ed __________ __________ __________ __________ (1965) si sono sposati a __________ il __________ 1996. Dal matrimonio è nato __________ (1996), mentre la moglie è madre di una figlia (__________ __________), nata il __________ 1987 da un precedente matrimonio. Il marito, titolare di un diploma di commercio, ha lavorato come autista dal 1996 all'inizio del 2000, da quando è in disoccupazione. I coniugi si sono separati di fatto nell'aprile del 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi dai propri genitori. __________ __________ lavora al 50%, dal settembre del 2002, come aiuto domestico presso alcune famiglie.

B. In esito a un’istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 29 aprile 2002 da __________ o, con sentenza dell’11 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha imposto a __________ __________ un contributo alimentare di fr. 370.– mensili per la moglie e di fr. 810.– mensili (compreso l'assegno familiare ordinario) per il figlio, dando ordine alla Cassa disoccupazione __________ di trattenere dal­le indennità dovute al marito l'importo complessivo di fr. 1'180.– mensili (..). Un appello presentato da __________ __________ contro tale sentenza è stato parzialmente accolto il 12 febbraio 2003 da questa Camera, che ha fissato in fr. 425.– mensili (fr. 715.– dal 1° settembre 2002), il contributo per il figlio, e in fr. 600.– mensili, (fr. 310.– mensili dal 1° settembre 2002), per la moglie, con conseguente modifica dell’ordine di trattenuta (inc. ..__________).

C. L’11 aprile 2003 __________ __________, preso atto che il marito aveva iniziato un’attività lucrativa per il Comune di __________, si è rivolta al Pretore perché adeguasse l’ordine di trattenuta di salario. Con decreto del 15 aprile 2003, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la richiesta e ha ordinato all’ufficio stipendi del Comune di __________ di trattenere l’importo di fr. 1025.– dal salario del marito, versandolo direttamente alla moglie. All’udienza del 3 giugno 2003 il convenuto si è opposto alla domanda. Con decreto del 30 giugno 2003 il Pretore ha confermato l’ordine di trattenuta.

D. Lo stesso giorno, in esito a24 aprile 2003 __________ __________ si è rivolto al Pretore con un’istanza di modifica delle misure emanate, postulando la soppressione dei contributi alimentari per moglie e figlio o, quanto meno, la sospensione temporanea e ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Alla discussione del 3 giugno 2002 __________ __________ si è opposta alle domande. Statuendo il 30 giugno 2003, il Pretore ha respinto l’istanza. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________. – avv. __________ __________. __________, __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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