Appeal inadmissible for lack of prior contradiction in salary garnishment

11.2003.91Altro tribunale16 lug 2003Inadmissible

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Sintesi Omnilex

In interim divorce proceedings, the husband appealed a later salary-withholding order intended to secure maintenance payments to the wife. The Court of Appeal held that such measures are appealable only after a contradictory hearing. Because the challenged order had not been issued after such a hearing, the appeal was inadmissible. The court nevertheless treated the filing as a request to revoke the measure and remitted the file to the Pretura to conduct the required contradiction. Court costs of CHF 150 were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded to the wife because she had not been served with the appeal.

Massima Omnilex

Art. 177 CC in connection with Art. 137 cpv. 2 CC; Art. 376 segg. CPC and Art. 382 cpv. 1 CPC: a salary-withholding order in interim divorce proceedings is admissible for appeal only once it has been rendered after contradiction, understood as the final hearing following the taking of evidence or the refusal of offered evidence. If the prerequisite is lacking, the appeal is manifestly inadmissible; however, it may be treated as a revocation request and remitted to the first instance for the holding of contradiction, where all objections, including proportionality, may be raised (consid. 1-2). Costs follow the unsuccessful appellant, whereas no party compensation is due where the respondent was not served and incurred no compensable expenses (consid. 3).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.91

Data decisione, Autorità: 16.07.2003, ICCA

Incarto n.: 11.2003.91

Lugano 16 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ._. (trattenuta di salario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 3 gennaio 2003 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________)

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 luglio 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 24 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1957) e __________ nata __________ (1968) si sono spo­sati ad __________ il __________ 1990. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è amministratore unico del Garage __________ __________ ad __________. Durante la vita in comune la moglie non ha esercitato attività lucrativa, occupandosi solo dell'economia domestica. I coniugi vivono separati dal settembre del 2001. Il 1° luglio 2002 __________ __________ iniziato un lavoro al 60%.

B. Il 19 luglio 2002 __________ __________ ha chiesto il divorzio per motivi gravi davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, e il

3 settembre 2002 ha instato per l'adozione di misure provvisionali, in specie per ottenere un contributo alimentare di fr. 4531.– mensili, lo stanziamento di fr. 14 274.20 per finanziare la dimora separata e la corresponsione di fr. 20 000.– a titolo di provvigione ad litem. Con decreto cautelare del 5 settembre 2002, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo provvisionale di fr. 4531.– mensili (inc. ..__________).

C. All'udienza del 10 ottobre 2002, indetta per la discussione delle misure provvisionali, __________ __________ ha offerto un contributo mensile di fr. 1397.–, opponendosi alle altre domande. Nel frattempo, il 3 gennaio 2003, __________ __________ si è rivolta al Pretore perché ordinasse una trattenuta di salario, il marito non versando quanto previsto dal decreto del 5 settembre 2002. Con decreto del 9 gennaio 2003, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la richiesta e ha ordinato alla Garage __________ __________ di trattenere l'importo di fr. 3134.– mensili dallo stipendio del marito, versandolo direttamente ad __________ __________ (inc. ..__________). __________ __________ non ha sollecitato la revoca di tale decreto.

D. Esperita l'istruttoria provvisionale sull'istanza del 3 settembre 2002, le parti hanno rinunciato alla discussione finale e hanno presentato memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande. Statuendo il 24 giugno 2003, il Pretore ha ingiunto al marito di versare ad __________ __________ un contributo provvisionale di fr. 3200.– mensili dal 1° al 31 luglio 2002, di fr. 2800.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2002 e di fr. 3315.– dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Per il resto l'istanza cautelare è stata respinta. Lo stesso giorno il Pretore ha emanato un decreto con cui ha aggiornato la trattenuta di salario, impartendo alla Garage __________ __________ l'ordine di trattenere l'importo di fr. 1918.– mensili dallo stipendio del marito, riversandolo alla moglie.

E. Contro il decreto predetto è insorto __________ __________ con un appello del 3 luglio 2003 nel quale postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di revocare la trattenuta di stipendio. L'appello non è stato intimato ad __________ __________.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 177 CC il giudice può ordinare ai debitori di un coniu­ge dimentico dei propri obblighi di mantenimento che facciano i pagamenti, in tutto o in parte, nelle mani dell'altro. Per esplicito rinvio dell'art. 137 cpv. 2 CC tale norma è applicabile in via analogica anche come misura provvisionale durante una causa di stato (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 184 n. 849 e pag. 186 n. 861). Ora, le misure provvisionali chieste da un coniuge in pendenza di divorzio o di separazione sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC) e possono essere appellate solo “dopo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). Per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 26 settembre 2000 in re F.).

  1. Dal fascicolo processuale risulta che in concreto, dopo l'emanazione del primo decreto in materia di trattenuta salariale, avvenuta il 9 gennaio 2003 senza contraddittorio, nella parallela procedura provvisionale relativa al contributo di mantenimento (inc. ..) la moglie ha chiesto, con memoriale conclusivo del 10 marzo 2003, l'aggiornamento della trattenuta. Il Pretore ha dato seguito alla richiesta il 24 giugno 2003 (decreto impugnato, inc. ..). Se non che, all'udienza del 10 ottobre 2002 le parti hanno discusso l'istanza cautelare del 3 settembre 2002 (inc. ..__________, verbale di udienza). Nel suo memoriale conclusivo del 10 marzo 2003 la moglie ha postulato la modifica del decreto supercautelare emanato il 9 gennaio 2003, mentre il marito ne ha chiesto la revoca. Non vi è quindi stata una discussione sull'istanza di modifica del 10 marzo 2003 e, a ben guardare, nemmeno sull'istanza del 3 gennaio 2003. In simili circostanze il decreto impugnato non può ritenersi emesso “previo contraddittorio” (art. 379 CPC), onde la manifesta improponibilità dell'appello. Quest'ultimo può nondimeno essere trattato come istanza di revoca e come tale rinviato al Pretore per l'indizione del contraddittorio (art. 126 combinato con l'art. 379 cpv. 3 CPC). In tale occasione l'appellante potrà far valere tutte le sue obiezioni e contestare anche la proporzionalità della misura.

  2. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili all'istante, che non si è vista notificare il ricorso e non ha quindi dovuto affrontare spese presumibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Gli atti sono rinviati al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché tratti l'appello come istanza di revoca.

  2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________; – avv. __________ __________. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

divorceinterim measuresmaintenancesalary garnishmentcontradictory hearinginadmissibilityremandcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the salary-withholding order was admissible without prior contradictory hearing

Decisione estratta

No. The order had not been issued after the required contradictory hearing, so the appeal was manifestly inadmissible.

Motivazione estratta

For interim maintenance measures in a divorce case, appeal is possible only after contradiction. Here the challenged order followed no discussion of the later modification request, so the prerequisite was missing.

Questione giuridica chiave

How to deal with the inadmissible appeal

Decisione estratta

The appeal could be treated as a request to revoke the measure and referred back to the first-instance court so that contradiction could be held.

Motivazione estratta

Under the procedural rules, an inadmissible appeal may be handled as a revocation request and remitted for a contradictory hearing, where all objections, including proportionality, may be raised.

Questione giuridica chiave

Costs and compensation of the appeal proceedings

Decisione estratta

Court costs were charged to the appellant; no party compensation was awarded to the respondent because she had not been served with the appeal.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party. Since the appeal was not notified to the wife, she incurred no compensable expenses.

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