AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.81
Data decisione, Autorità:
24.07.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.81
Lugano
24 luglio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 16 aprile 2003 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 giugno 2003 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 10 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza
giudiziaria presentata il 3 luglio 2003 dall'appellante;
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza
giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni all'appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1972) e __________ __________ (1975), cittadini turchi, si sono
sposati in Turchia il ____________________ 1991. Dal matrimonio sono nate le figlie
__________ (____________________1993) e __________ (____________________1996).
Il marito ha lavorato sino al febbraio del 2003 per la ditta di riciclaggio e
ristrutturazione __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ di __________; da allora è disoccupato. La
moglie, addetta alle pulizie per varie ditte, è stata da ultimo alle dipendenze
della __________ __________ __________ __________, filiale di __________,
riscuotendo contemporaneamente, dal dicembre del 2002, indennità di disoccupazione.
I coniugi si sono separati l'11 aprile 2003, quando il marito ha lasciato
l'abitazione familiare di __________ per trasferirsi a __________.
B. Il
16 aprile 2003 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di
Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo
l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale,
l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita del padre), un
contributo alimentare di fr. 1500.– mensili in suo favore, uno di fr. 1000.–
mensili per ogni figlia e una provvigione ad litem di fr. 2500.– o, quanto
meno, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 13 maggio 2003,
indetta per il contraddittorio, essa ha confermato le sue pretese. __________
__________ ha aderito all'assegnazione dell'alloggio coniugale e all'affidamento
delle figlie alla madre (riservato il suo diritto di visita), ha offerto un contributo
alimentare di fr. 680.– mensili per ogni figlia, rifiutando ogni versamento per
la moglie. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 5 giugno
2003 le parti hanno riaffermato le rispettive richieste.
C. Con
sentenza del 10 giugno 2003 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel
senso che ha autorizzato i coniugi a sospendere la comunione domestica, ha assegnato
l'appartamento coniugale alla moglie, ha affidato le figlie alla madre,
fissando il diritto di visita del padre in un fine settimana ogni 15 giorni da
sabato mattina a domenica sera, e ha imposto al convenuto di versare un
contributo alimentare di fr. 678.– mensili per ogni figlia. Le altre domande
sono state respinte. Non sono state prelevate spese né tassa di giustizia,
mentre le ripetibili sono state compensate. Entrambe le parti sono state
ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 16
giugno 2003 per ottenere che il diritto di visita alle figlie sia limitato a un
giorno la settimana, che il contributo alimentare per loro sia aumentato a fr.
800.– mensili, che le sia riconosciuto un contributo alimentare per sé di fr.
1000.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 2500.– e che il
giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Il 3 luglio 2003 essa ha
postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del
7 luglio
2003 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la
sentenza impugnata, instando anch'egli per l'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione
della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i
contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le
misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e
adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni
sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei
“contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende
quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare
dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola
a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e
dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner
Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176). In caso di ammanco
il debitore del contributo ha diritto di conservare, ad ogni modo,
l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).
Quanto al
fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in
particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come
pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per
prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo
caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione (DTF 127 III 72 consid. 3). Nel Cantone Ticino le misure a
protezione dell'unione coniugale sono adottate dipoi con procedura sommaria contenziosa
di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è
limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).
-
Litigiosi
rimangono, in appello, il diritto di visita alle figlie e i contributi di
mantenimento. Il Pretore, preso atto che sul diritto di visita sussisteva
disaccordo, ha ritenuto che l'età delle figlie e la disponibilità logistica del
padre permettessero di fissarne l'estensione in un fine settimana ogni due
dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Per quanto riguarda il
contributo di mantenimento, egli ha accertato il reddito del marito in fr.
3735.– netti mensili, corrispondenti alle indennità di disoccupazione da lui
percepite, e il fabbisogno minimo in fr. 2401.30 (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 666.65, premio
della cassa malati fr. 58.85, leasing dell'automobile fr. 387.75, assicurazione
della stessa fr. 129.75, imposta di circolazione fr. 32.85, onere fiscale fr.
25.45). Il reddito della moglie è stato calcolato in fr. 1351.– netti mensili,
corrispondente anch'esso alle indennità di disoccupazione, e il fabbisogno
minimo in fr. 2070.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, locazione fr. 970.–, premio della cassa malati fr. –.15). Il fabbisogno
in denaro di __________ e __________ è stato stabilito in fr. 605.– mensili.
Constatato un ammanco, il primo giudice ha riconosciuto unicamente un contributo
alimentare per le figlie di fr. 678.– mensili ciascuna.
-
L'appellante
sostiene che il diritto di visita riconosciuto al convenuto dev'essere limitato
a un giorno la settimana poiché “la madre non è d'accordo per le ragioni
illustrate nello scritto inviato al marito (doc. 1) che le figlie rimangono a
dormire con lui”; inoltre “anche le figlie hanno manifestato alla madre questa
volontà”.
a) Il
genitore che non ha l'autorità parentale o la custodia del figlio, come pure il
figlio minorenne, hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Fra le circostanze
da tenere in considerazione per stabilire la durata e la frequenza degli incontri
si annoverano – ad esempio – l'età del figlio, lo stato di salute di
quest'ultimo e del genitore che ha diritto alle relazioni personali, la
distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (corsi scolastici,
impegni culturali o sportivi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di
discernimento e così via (Hegnauer in:
RDT 53/1998, pag. 174; Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 65 segg. ad art. 273 CC).
b) I
figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497) e nell'ambito
di misure a protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza del 16 aprile
2002 in re. R., consid. 2). Nel caso specifico __________ ha quasi dieci anni e
__________ sette. Esse non sono state ascoltate dal Pretore, né questi ha
spiegato perché. La legge non prevede invero un'età fissa dalla quale il
giudice sia obbligato a interpellare i minorenni. Una rinuncia a priori si
giustifica solo, tuttavia, se l'audizione – o la semplice osservazione – sia
impossibile o non avrebbe senso, nemmeno se eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors
du divorce de leurs parents in: SJ 2003 II pag. 120 segg.). Il Tribunale
federale ha rilevato, da parte sua, che la possibilità di sentire un ragazzo di
6 anni non dev'essere esclusa in partenza (DTF 124 III 92 consid. 3a).
c) In
dottrina l'ascolto dei figli è auspicato già dall'età scolastica (Breitschimid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2a edizione, n. 4 ad art. 144; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 34 ad art. 144) o
almeno dagli 8 anni (Schweighauser
in: Schwenzer, op. cit., n. 19 segg. ad art. 144
CC). Tra i 7 e i 12 anni l'opportunità dell'audizione va apprezzata, ad ogni
modo, in funzione dello sviluppo del figlio e delle circostanze del caso (Stettler, Les
nouvelles dispositions du Code civil concernant le sort des enfants dans le
divorce de leur parents, in: CFPG, Il nuovo diritto del
divorzio, Lugano 2002, pag. 149). Essenziale è che l'audizione sia adattata
all'età e che le opinioni dei ragazzi siano apprezzate in funzione della loro
maturità (Rumo-Jungo, op. cit.,
pag. 122). In concreto, come detto, __________ e __________ non
sono state sentite, né è dato di capire perché. Non risultando motivi gravi che
si opponessero alla loro audizione, la mancanza del Pretore non appare sorretta
da alcuna scusante.
d) Dal
profilo teorico questa Camera potrebbe procedere essa medesima – in virtù della
massima ufficiale e del principio inquisitorio – a interpellare le due ragazze.
La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare però che non compete alla giurisdizione
di ricorso istruire essa medesima una causa su un punto decisivo per il
giudizio, sostituendosi al giudice naturale (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120
consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Del resto non
spetta al Tribunale di appello sentire i figli nell'ambito di misure a tutela
dell'unione coniugale ogni qual volta il primo giudice ometta tale formalità.
Anzi, il giudice che disattende norme essenziali di procedura cade nel diniego
di giustizia e compie atti nulli, sicché l'incarto gli va rinviato (art. 326
lett. a CPC). Ne deriva, in ultima analisi, che in concreto il dispositivo n. 3
sul diritto di visita va annullato e gli atti ritornati al primo giudice perché
proceda all'audizione previa delle figlie, incaricando eventualmente uno specialista.
- Quanto
ai contributi alimentari, l'appellante sostiene che al marito debba essere
computato un reddito di fr. 4800.– mensili, corrispondente a quanto egli
guadagnava prima di rivolgersi alla cassa di disoccupazione, e contesta il
fabbisogno minimo di lui, in specie il costo dell'automobile. Per quel che
riguarda la sua propria situazione personale, l'appellante afferma di ricevere
soltanto un'indennità di disoccupazione di fr. 834.75 mensili e chiede che nel
suo fabbisogno minimo si tenga conto delle spese per l'automobile, la luce,
l'acqua e il telefono (fr. 2353.– in totale). Essa censura infine il fabbisogno
delle figlie, e in particolare la deduzione delle spese di alloggio.
a) L'appellante
chiede, come detto, di fissare il reddito del marito in base a quanto egli
guadagnava dal precedente datore di lavoro e non in base all'ammontare delle
indennità di disoccupazione. Ora, trattandosi di un lavoratore dipendente,
decisivo è – di regola – lo stipendio netto conseguito al momento del giudizio
(Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,
n. 01.31 e 01.49; Bräm/Hasenböhler
in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 70 ad art. 163 CC), salvo che si debba
imputare, in luogo del reddito effettivo, quello potenzialmente conseguibile
facendo uso di buona volontà (DTF 128 III 65 consid. 4). In concreto figurano
agli atti i conteggi della cassa disoccupazione di marzo e aprile 2003, dai
quali si desume un'indennità media di fr. 3312.40 mensili netti (doc. 2 e 3).
Il Pretore ha fissato il reddito del convenuto, per contro, in fr. 3735.–
mensili, corrispondenti all'indennità giornaliera (fr. 169.60) per i giorni di
lavoro medio (21.70), dedotti gli oneri sociali.
È
vero che sino al febbraio del 2002 il convenuto lavorava per la citata ditta di
__________, ove conseguiva un reddito lordo di fr. 4600.– mensili (doc. da 18 a
24). La sua disoccupazione, nondimeno, è dovuta non a cattiva volontà, ma alla
chiusura dell'azienda (riassunto scritto del 13 maggio 2003, pag. 3 in alto).
Certo, chi rimane senza impiego deve fare il possibile per ritrovare
un'occupazione al più presto. Se non che, in concreto, dalla presentazione
dell'istanza al momento del giudizio erano trascorsi appena due mesi, sicché
non si poteva ancora rimproverare al convenuto un'indebita passività. A un
esame sommario dei fatti come quello che sottende all'emanazione di misure
protettrici dell'unione coniugale, dunque, l'apprezzamento del Pretore merita
di essere condiviso. È appena il caso di rilevare, del resto, che pure il reddito
della moglie è stato calcolato in base agli stessi criteri. Dovessero mutare
le circostanze oppure rivelarsi inesatte o incomplete le constatazioni alla
base del presente giudizio, le parti
potranno sempre chiedere l'adattamento delle misure (art. 179 cpv. 1 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, pag. 323 n. 783; Hasenböhler in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a
edizione, n. 3 e 4 ad art. 179 CC).
b) Secondo l'appellante nel fabbisogno minimo del marito non possono
essere considerate spese per il veicolo. Ora, nel fabbisogno minimo di un
coniuge possono essere inseriti costi d'automobile solo ove il mezzo sia
destinato a trasferte professionali, sia necessario per motivi di salute o per
l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). Il coniuge
che rivendica tale esborso deve rendere verosimile la necessità di usare un
veicolo proprio (da ultimo: I CCA, sentenza dell'11 gennaio 2001 nella causa
D., massima pubblicata nel Bollettino dell'Ordine
degli avvocati n. 22, pag. 4). Nella fattispecie l'interessato
si è limitato ad allegare simili costi nel suo riassunto scritto del 13 maggio
2003, senza dare spiegazione. Il Pretore ha ammesso la posta, motivandola con
la necessità di cercare un impiego. L'interessato non ha reso verosimile
tuttavia che per ritrovare un'occupazione gli occorra un'automobile. Nel suo
fabbisogno minimo si giustifica pertanto di inserire il costo di fr. 93.–
mensili per un abbonamento “arcobaleno” di tre zone, da __________ a
__________, che copre anche tutto il Distretto di Bellinzona. Il fabbisogno
minimo dell'interessato deve pertanto essere ricondotto a fr. 1945.– mensili
arrotondati.
c) Quanto al reddito della moglie, dagli atti si evince che nell'ottobre
del 2002 essa lavorava per la nota impresa di pulizia e che dal dicembre del
2002 essa percepiva contemporaneamente indennità di disoccupazione. Dai
conteggi di stipendio da ottobre 2002 ad aprile 2003 (doc. I) e da quelli della
cassa disoccupazione da dicembre 2002 ad aprile 2003 (doc. L) risulta che in
quel periodo l'interessata ha guadagnato mediamente fr. 769.50 mensili dal
datore di lavoro e fr. 676.50 mensili dalla cassa disoccupazione, onde
un'entrata di fr. 1446.– mensili. Contrariamente a quanto pretende l'appellante,
non si giustifica di calcolare il suo reddito unicamente sull'indennità di
disoccupazione dell'aprile 2003 già per il fatto che nel contempo essa
esercitava un'attività lucrativa. Ritenuto che dal mese di maggio 2003 essa è
interamente disoccupata (interrogatorio formale del 5 giugno 2003, risposta n.
9), il reddito fissato dal Pretore di fr. 1351.– mensili, corrispondente
all'indennità giornaliera (fr. 67.70) per i giorni di lavoro medio (21.70),
dedotti gli oneri sociali, può essere condiviso. Su questo punto l'appello si
rivela dunque infondato.
d)
Per quanto attiene alle sue necessità,
l'appellante elenca semplicemente il proprio fabbisogno minimo senza alcun accenno
alle poste contestate e senza nemmeno tentare di illustrare perché esse
dovrebbero essere ammesse. Del tutto privo di motivazione, in proposito
l'appello si rivela d'acchito irricevibile (art. 302 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5). Si aggiunga che, comunque sia, i costi
dell'elettricità, dell'acqua e del telefono sono, per giurisprudenza nota al patrocinatore
dell'appellante, già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo
(DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto). Né
possono essere considerati oneri per l'automobile, tanto meno ove si consideri
che l'interessata ha dichiarato di non possedere alcun veicolo (interrogatorio
formale del 5 giugno 2003, risposta n. 9). Dato nondimeno ch'essa è tenuta a
reperire un'occupazione, si giustifica di riconoscerle il costo di fr. 93.–
mensili per un abbonamento “arcobaleno”, come per il marito.
e) Come
si dirà in seguito, le figlie __________ e __________– che vivono con la
madre – si vedono riconoscere una partecipazione alle spese di alloggio di fr.
283.– ciascuna (consid. 10c). Siccome tale onere va inserito, contrariamente a
quanto reputa il primo giudice, nel fabbisogno dei figli e non in quello del
genitore affidatario (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e
giurisprudenza), si deve ridurre la quota a carico dell'appellante. Ne risulta
un onere di alloggio, per l'interessata, di fr. 404.– mensili. Dato quanto
precede, il suo fabbisogno dev'essere fissato così in fr. 1597.15 mensili.
f) Quanto
al fabbisogno in denaro delle figlie, esse non può essere seriamente stimato in
fr. 605.– mensili. Contrariamente all'opinione del primo giudice, i fabbisogni
previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù – ora Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale – del Canton Zurigo, cui
questa Camera si ispira per prassi costante da almeno un ventennio, non vanno
ridotti. Dal 2000 essi sono commisurati ormai al costo delle economie domestiche
su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi,
nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello
svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le
raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für
Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono,
in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito
relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto
alle cifre della tabella sono possibili, ma devono legittimarsi alla luce di
circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o
alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e
non solo per il fatto che – ad esempio – i genitori non siano economicamente in
grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; I
CCA, sentenza del 21 agosto 2002 menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli
avvocati, n. 24. pag. 11).
Certo,
un contributo per i figli va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie
dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb). Ma ciò non significa che un giusto
fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo.
L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel
caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in
che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di
conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70
consid. 2c con richiami di giurisprudenza).
g) Quanto
agli ammontari, l'edizione 2003 delle citate raccomandazioni (quella che il
Pretore avrebbe dovuto applicare) prevede per due figli fra i 7 e 12 anni un
fabbisogno in denaro di fr. 1590.– mensili ciascuno, compresi fr. 370.– per
cura e educazione. Il fabbisogno in denaro di __________ e __________ andava
fissato dipartendosi da tale base. Da tale importo si sarebbero dovuti dedurre
i fr. 370.– mensili per cura e educazione, che la madre disoccupata può fornire
in natura. Accertato un fabbisogno medio di fr. 1220.– mensili, il Pretore
avrebbe dovuto adattare alla fattispecie il costo dell'alloggio, che in
concreto ascende per entrambe, a 7/12 complessivi della
pigione di fr. 970.– pagata dal genitore (un terzo più un quarto: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto), pari fr. 283.– ciascuno (invece dei fr.
315.– stimati dalle raccomandazioni). Tutt'e due le ragazze hanno quindi un
fabbisogno medio in denaro di fr. 1188.– mensili.
- Nelle
condizioni descritte il quadro complessivo delle entrate e delle uscite
coniugali si presenta come segue:
reddito del marito
fr. 3735.—
reddito
della moglie fr. 1351.—
fr.
5086.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 1945.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 1597.15
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1188.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1188.—
fr.
5918.15 mensili
eccedenza fr.
–.—
Il marito può
conservare per sé
(fabbisogno minimo) fr. 1945.—
mensili,
dovrebbe
versare alla moglie
(fr.
1598.– ./. fr. 1351.–) fr. 247.—
mensili
e a ciascuna
delle figlie __________ e __________ fr. 1188.— mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno
dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione. L'uno non è
prioritario infatti rispetto all'altro (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2001.116 del 7 ottobre 2002, consid. 10; v. anche sentenza del Tribunale
federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi).
L'appellante ha poi il diritto di conservare l'equivalente del proprio
fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356
consid. bb). Ne risulta quanto segue:
somma
a disposizione del marito:
fr.
3735.– (reddito) ./. fr. 1945.– (fabbisogno) = fr. 1790.– mensili
somma dovuta
a moglie e figli:
fr. 247.– + fr. 1188.– + fr. 1188.– = fr. 2623.– mensili
contributo
per la moglie:
fr.
247.– x (1790.– : 2623.–) = fr. 168.– mensili, arrotondati a fr. 170.–;
contributo
per __________ e __________:
fr.
1188.– x (1790.– : 2623.–) = fr. 811.– mensili, arrotondati a fr. 810.–.
L'appello deve quindi essere accolto in tale misura, con conseguente
modifica della sentenza impugnata. È vero che l'appellante aveva chiesto
unicamente un contributo di fr. 800.– mensili per ogni figlia. Tuttavia, in
base al principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione,
il giudice non è vincolato alle domande delle parti.
-
L'appellante rivendica una provvigione ad litem di fr.
2500.–. La richiesta, oltre che del tutto immotivata, è sprovvista di buon diritto.
L'obbligo di anticipare una determinata somma al coniuge che non ha i mezzi per
sostenere le spese legali e giudiziarie di una separazione o di un divorzio
discende per alcuni autori dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua
assistenza), per altri dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento).
Comunque si opini al riguardo (sintesi dei contrapposti orientamenti in: Hausheer/ Reusser/ Geiser, op. cit., n.
38 seg. ad art. 159 CC e n. 15 ad art. 163 CC), una provvigione ad litem
è destinata a finanziare spese future, non a ricuperare esborsi già affrontati
dall'istante o a rimunerare onorari già maturati dal patrocinatore (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar,
3ª edizione, n. 287 ad art. 145 vCC; I CCA, sentenza del 24 maggio 2002 in re
S., consid. 6). Essa costituisce, giuridicamente, una misura provvisionale a
norma dell'art. 137 cpv. 2 CC (Leuenberger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art.
137). E l'art. 137 CC concerne solo cause di divorzio o di separazione. Certo,
anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale una parte può
essere tenuta a finanziare le spese legali e giudiziarie cui l'altra parte
deve far fronte. Data la natura del procedimento, tuttavia, ciò non può
avvenire a titolo di anticipo. Nel quadro di tali procedure il giudice decide
con la sentenza finale, statuendo sugli oneri processuali e le ripetibili,
chi sia chiamato a sopportare le spese e in che proporzione (DTF del 15 marzo
2001 in re Z., 5P.43/2001, consid. 2 con rinvio a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad
art. 159 CC). Ne discende che, non essendovi in quest'ambito base legale che
abiliti il giudice a condannare una parte ad anticipare le spese legali e
giudiziarie dell'altra (I CCA, sentenze del 16 agosto 2002 in re S., consid.
12, e del 30 luglio 2002 in re M., consid. 5, massima pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag.
12), al riguardo l'appello si rivela infondato.
-
Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La
moglie ottiene l'annullamento del dispositivo sul diritto di visita ed esce parzialmente
vittoriosa sui contributi, ma soccombe sulla provvigione ad litem.
Equitativamente pertanto si giustifica di suddividere a metà la tassa di
giustizia e le spese di appello, compensando le ripetibili. Quanto agli oneri
di prima sede il Pretore ha rinunciato a prelevarli, sicché non vi è ragione di
intervenire al riguardo. L'appellante protesta bensì spese e ripetibili, ma
omette di indicare la cifra richiesta. Tale formulazione, del tutto
indeterminata, non risponde ai requisiti posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. e
CPC. Al riguardo l'appello è di conseguenza irricevibile (Rep. 1993 pag. 228 consid.
b; Cocchi/ Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 309).
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante il 3 luglio 2003
è priva d'oggetto. Per prassi consolidata, in effetti, una domanda di
assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può riferirsi solo agli
atti compiuti dal legale dopo la sua presentazione, salvo casi di urgenza che
palesemente non ricorrono nella fattispecie (DTF 122 I 203; SJ 118/1996 pag.
644; Rep. 1994 pag. 385). Dal 3 luglio 2003, tuttavia, il patrocinatore dell'appellante
non è più stato chiamato a svolgere alcuna prestazione apprezzabile: deve solo
attendere l'emanazione della sentenza. L'analoga domanda presentata dal
marito, per contro, merita accoglimento. Il requisito dell'indigenza è pacifico
e la sua resistenza era, almeno in parte, giustificata (art. 14 Lag).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che:
a)
Il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è annullato e la causa è
rinviata al Pretore perché proceda all'audizione delle figlie ed emani un nuovo
giudizio.
b)
I dispositivi n. 4 e 5 della sentenza impugnata sono così riformati:
-
A titolo di contributo alimentare per le figlie __________ e __________,
__________ __________ verserà mensilmente e anticipatamente alla madre
__________ __________ l'importo di fr. 810.– per ogni figlia, già compresi gli
assegni familiari dal mese di giugno 2003.
-
A
titolo di contributo alimentare per la moglie, __________ __________ verserà
mensilmente e anticipatamente a __________ __________ fr. 170.– mensili dal
mese di giugno 2003.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
III. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata priva
d'oggetto.
IV. __________
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________ __________.
V. Intimazione
a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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